Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Istanza tardiva integrativa TFR

  • Claudio Montecchio

    Rodigo - Fraz. Rivalta sul Mincio (MN)
    18/11/2024 11:27

    Istanza tardiva integrativa TFR

    Buongiorno, un ex dipendente ha depositato istanza di ammissione al passivo in una liquidazione giudiziale per vari importi tra cui il TFR per 1.000,00 ed è stato ammesso esattamente come da istanza.
    A distanza di tre mesi dall'esecutività ha depositato un'istanza denominata "istanza di modifica per correzione di errore materiale dello stato passivo" in cui chiede di ammettere il debito per TFR per l'ulteriore importo di 100,00 in quanto tale ulteriore somma deriva dalla CU che gli è stata inviata da me curatore successivamente all'istanza di ammissione al passivo.
    A mio avviso trattasi di una tardiva tempestiva non ammissibile in quanto non presenta carattere di novità. A nulla vale la fattispecie che prima non era in possesso della CU in quanto aveva a disposizione il contratto di lavoro e le varie buste paga da cui avrebbe potuto ricavare, anche se non agevolmente, l'ammontare preciso del credito da TFR.
    Data la delicatezza della questione chiedo un vostro parere, grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/11/2024 16:34

      RE: Istanza tardiva integrativa TFR

      Il creditore con la nuova domanda ha chiesto la correzione dell'errore materiale dello stato passivo, ma questa fattispecie, prevista dall'ultimo comma dell'art. 206 c.c.i.i., è completamente estranea al caso in esame dato che non vi è stato nessun errore, né di fatto né di diritto, nella formazione dello stato passivo, ove il creditore è stato ammesso come richiesto; è costui che ha commesso un errore chiedendo meno di quanto poteva e quindi la domanda va rigettata.
      In realtà la domanda formulata, sebbene qualificata come istanza di correzione di errore materiale, ha la sostanza di una vera e propria nuova domanda di insinuazione; modificativa di quella iniziale e già accolta nello stato passivo dichiarato esecutivo e non impugnato, per cui anche sotto questo profilo andrebbe rigettata per mancanza di novità; e, come lei ben dice, il creditore non può neanche appellarsi al fatto nuovo sopravvenuto della sua comunicazione per sostenere che in precedenza non avrebbe potuto formulare l'attuale domanda. Del resto lo stesso creditore era ben conscio di tanto, al punto da formulare, come detto, non una domanda di insinuazione tardiva, ma una domanda di correzione di errore materiale, anche questa infondata per quanto sopra detto.
      Zucchetti SG Srl