Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

RIFIUTO NOTAIO TRASMISSIONE COPIE ATTI IN ESENZIONE DI COSTI / BOLLI ETC

  • Francesco Cappello

    ALBA (CN)
    02/12/2024 16:12

    RIFIUTO NOTAIO TRASMISSIONE COPIE ATTI IN ESENZIONE DI COSTI / BOLLI ETC

    Gent.mi,
    ringraziandoVi anticipatamente per il sempre prezioso contributo, con la presente pongo il seguente quesito e vi rappresento la seguente situazione:
    - nomina a commissario liquidatore in sostituzione del precedente commissario liquidatore defunto
    -necessità di acquisire copia di un atto notarile sottoscritto dal precedente commissario liquidatore.
    Il notaio rifiuta la trasmissione di copia (informale) se non dietro pagamento (almeno) dei diritti di copia.
    Il quesito è il seguente:
    Sulla base di quale norma il Commissario liquidatore / Curatore ha il diritto di ottenere copia degli atti notarili in esenzione di bolli / costi vari?
    A nulla è valso spiegare al notaio che il Curatore/Commissario liquidatore è un pubblico ufficiale. Il notaio a quanto pare rilascia le copie in esenzione di bolli solo qualora ricorrano i casi previsti dall'art. 32 disp. att. c.p.p.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/12/2024 20:59

      RE: RIFIUTO NOTAIO TRASMISSIONE COPIE ATTI IN ESENZIONE DI COSTI / BOLLI ETC

      Chiunque, anche se non è parte o non è direttamente interessato all'atto, può richiedere al notaio il rilascio di una o più copie di un atto notarile pubblico, versando i relativi diritti, che, dovrebbero aggirarsi per una copia cartacea intorno ai 70,00 euro, comprensiva IVA e spese postali, a cui vanno aggiunti i bolli nel caso in cui il rilascio non fosse esente. E il fatto di essere pubblici ufficiali non esenta dal bollo, dato che le esenzioni sono previste dalla legge, tra cui quella dell'art.15 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 per la quale sono esenti da bollo le copie dei contratti di finanziamento bancario a medio termine (durata di almeno 18 mesi); quella del n. 5 dell'allegato B) del D.P.R. 642/1972 che esenta le copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente; quella del n. 4 dell'allegato B) del D.P.R. 642/1972 che esenta gli estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici; quella del n. 8 dell'allegato B) del D.P.R. 642/1972, che esenta le copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorità, pubblici uffici e ministri di culto nell'interesse di persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il rilascio dei medesimi; quella del n. 21 dell'allegato B) del D.P.R. 642/1972 che esenta gli atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini su indicati e relative copie; quella del n. 27-bis dell'allegato B) del D.P.R. 642/1972: atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
      Zucchetti SG srl