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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
leasing finanziario risolto/canoni versati
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Carla Chiola
PESCARA24/03/2025 20:09leasing finanziario risolto/canoni versati
Buonasera.
Torno ad intrattenervi con una questione per me complessa, e mi scuso sin da ora se nello studio delle norme non sono riuscita a trovare una soluzione da sottoporre.
Nel caso di leasing finanziario risolto per inadempimento dell'utilizzatore successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 124/2017 ed anteriormente alla data di apertura della liquidazione giudiziale di esso utilizzatore ritengo che trovino applicazione l'art.1 commi 136, 137,138 e 139 di detta Legge.
Se da un lato il comma 138 prevede che in caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché' le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita, dall'altro la norma nulla dice in ordine alla sorte dei pagamenti già effettuati dall'utilizzatore.
E allora chiedo un vostro autorevole parere su questo ultimo punto. I canoni versati restano definitivamente acquisiti dal concedente o vi è la possibilità per il curatore di richiedere al concedente la restituzione dei canoni pagati dall'utilizzatore, nel qual caso in virtù di quale norma?
Vi ringrazio anticipatamente per il riscontro che vorrete condividere.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/03/2025 12:32RE: leasing finanziario risolto/canoni versati
Posto che, come da lei precisato, la risoluzione del contratto di leasing è successiva all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, è corretto fare riferimento all'art. 1, commi 136-140 di detta legge, come ribadito dalla S. Corte (da ult. Cass. 06/11/2024 , n. 28546, Cass. 08/07/2024 , n. 18507).
Questo dato è determinante perché l'applicazione della nuova normativa, in primo luogo non fa più alcuna differenza tra leasing finanziario traslativo e di godimento, ma , principalmente esclude l'applicazione dell'art. 1526, applicabile ai leasing traslativi risolti antecedentemente antrata in vigore della legge n. 124 del 2017. Questo non significa che il concedente possa trattenere integralmente i canoni versati, ma al contrario che, essndo intervenuta la risoluzione del contratto, come l'utilizzatore restituisce il bene così il concedente deve restituire quanto già ricevuto, ed infatti in tutti i contratti viene apposta la clausola penale che prevede il diritto del concedente a trattenere i canoni versati. Una clausola del genere, pur non essendo riconducibile all'equo compenso di cui all'art. 1526 c.c., è comunque una clausola è comunque soggetta a riduzione ad equità, al fine di ripristinare l'equilibrio sinallagmatico (Cass. 25/07/2024 , n. 20754)..
Zucchetti SG srl-
Carla Chiola
PESCARA26/03/2025 13:41RE: RE: leasing finanziario risolto/canoni versati
Anzitutto Vi ringrazio per la consueta tempestività del riscontro.
Ho ragionato sulla risposta e l'ho calata al mio caso .
Nel contratto di leasing finanziario che mi occupa è previsto che in caso di risoluzione per inadempimento l'utilizzatore sarà tenuto a restituire immediatamente i beni nonché a corrispondere tutte le somme dovute e non pagate fino a tale data, fermo rimanendo quanto stabilito dall'art. 1458 c.c ed impregiudicata la facoltà del concedente di richiedere il risarcimento dei danni, il cui ammontare, salvo ulteriori emergenze, sarà determinato dalla sommatoria di tutti i canoni successivi attualizzati al tasso Euribor in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto diminuito di 1.5 punto, dedotto quanto il concedente abbia conseguito disponendo dei beni del corrispettivo pattuito per l'opzione.
Il detto contratto, quindi, richiama l'art. 1458 c.c., in base al quale la risoluzione per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata e periodica, come a me sembra sia il contratto di leasing, e prevede anche il diritto della Società di leasing di richiedere il risarcimento del danno determinandolo con la sommatoria di tutti i canoni successivi contabilizzato come sopra.
Alla luce di quanto precede:
1. Applicando il detto art. 1458 c.c. la Società di leasing sembrerebbe obbligata a restituire all'utilizzatore i canoni già riscossi. Mi sbaglio?
2. Il contegno tenuto dalla società di leasing in vista della prossima udienza fissata per la verifica del passivo e delle rivendiche è il seguente:
2.1 ha formulato istanza di rivendica del bene oggetto del contratto di leasing;
2.2 si è insinuata per i canoni insoluti maturati fino alla risoluzione, per oneri diversi e per posizione finanziaria residua in linea capitale, nella quale è incluso il corrispettivo per l'opzione d'acquisto, verosimilmente a titolo di risarcimento danno previsto nel contratto, con obbligo di riduzione all'esito della vendita del bene oggetto di leasing.
A questo punto mi chiedo.
In sede di verifica dello stato passivo il Curatore può eccepire la compensazione con i canoni già riscossi oppure può richiedere al Giudice Delegato l'esercizio del potere di riduzione equitativa ai fini della determinazione del quantum?
3. E, comunque, quale rimedio il Curatore potrebbe esperire per evitare l'ingiustificato arricchimento che sembrerebbe verificarsi a favore del concedente che, per quanto sopra rappresentato, ove la domanda venisse accolta, otterrebbe
- sia la restituzione del bene, che sta vendendo peraltro ad un prezzo inferiore a quello di mercato risultante da perizia disposta dal Giudice Delegato, e che non consentirebbe alla procedura di ritrarre un surplus,
- sia l'acquisizione delle rate riscosse
- e sia l'eventuale risarcimento del danno - posizione finanziaria residua in linea capitale, nella quale è incluso il corrispettivo per l'opzione d'acquisto
e quindi più di quanto avrebbe diritto in caso di regolare decorso del contratto di leasing?
4. Per quanto sia previsto dall'art. 138 della Legge 124/2017, alla luce della ricostruzione che precede, è corretto, secondo voi, che nella ricollocazione del bene e del calcolo di quanto eventualmente spettante all'utilizzatore si tenga conto anche del corrispettivo per l'opzione d'acquisto?
Vi ringrazio-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza30/03/2025 10:40RE: RE: RE: leasing finanziario risolto/canoni versati
Nel caso non è prevista una clausola contrattuale che espressamente consenta al concedente di trattenere i canoni già pagati, ma il richiamo dell'art. 1458 c.c. consegue lo stesso effetto, dato che , come lei giustamente ricorda, il leasing è un contratto di durata per cui l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. In questo modo viene elusa proprio la possibilità di intervenire su una clausola contrattuale riportandola ad equità, in quanto si richiama un effetto di legge che trova la sua giustificazione nel dato che nel frattempo in cui il concedente ha pagato i canoni, lo stesso ha anche goduto del bene, per cui crediamo che sui canoni pagati sia difficile intervenire.
Quanto al resto, la fattispecie è regolata dalla legge n. 124 del 2017, art. 1 commi da 136 a 140, giacché la risoluzione è intervenuta dopo l'entrata in vigore di detta legge e prima dell'apertura della liquidazione giudiziale a carico dell'utilizzatore, per cui il curatore non ha potuto esperire la scelta tra scioglimento e continuazione essendo il contratto già sciolto a seguito della intervenuta risoluzione.
Orbene il comma 138 dell'art. 1 della legge citata dispone: "In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonche' le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene e' inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente".
Questa norma individua la composizione del credito che il concedente può vantare una volta risolto il contratto e ottenuta la restituzione del bene oggetto del contratto; ossia in primo luogo deve collocare il bene a prezzo di mercato, e poi deve determinare il proprio credito che deve essere pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, oltre alle spese indicate dalla norma; se questo credito è superiore al prezzo di mercato ricavato dalla allocazione del bene, il concedente può chiedere di insinuare al passivo la differenza tra il credito come calcolato e il prezzo ricavato. Se il proprio credito è inferiore al prezzo della nuova allocazione del bene , il concedente è tenuto a restituire la differenza.
Questi sono i margini di manovra, per cui deve esaminare nei dettagli la domanda di insinuazione e valutare se il creditore si è attenuto alla disposizione sopra richiamata nelle singole voci richieste e sollevare tutte le eccezioni inerenti sia nel progetto di stato passivo che all'udienza di verifica.
Zucchetti SG srl
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