Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

insinuazione SAS richiesta riconoscimento privilegio ipotecario su beni del socio accomandatario

  • Stefano Simeone

    Reggio Emilia (RE)
    24/11/2025 19:10

    insinuazione SAS richiesta riconoscimento privilegio ipotecario su beni del socio accomandatario

    Buona sera,
    chiedo cortesemente il Vostro parere sul seguente quesito.
    Liquidazione giudiziale di SAS e del socio accomandatario.
    Un creditore deposita domanda di insinuazione per credito nei confronti della SAS.
    Produce decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti solo della SAS e dichiarato definitivo prima della dichiarazione della liquidazione giudiziale, oltre a tentativi infruttuosi di pignoramento.
    Produce, altresì, nota iscrizione ipotecaria sui beni immobili di proprietà del socio accomandatario; ipoteca iscritta 11 mesi prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale e in conseguenza del decreto ingiuntivo ottenuto solo nei confronti della SAS.
    Chiede, quindi, di essere ammesso per credito capitale, interessi moratori, spese del decreto ingiuntivo, dell'iscrizione ipotecaria e dei tentativi di pignoramento, tutto in "privilegio ipotecario".
    Ritengo, in realtà, che il riconoscimento del privilegio ipotecario sia discutibile, poiché ci sono numerose pronunce giurisprudenziali, sopratutto recenti, che hanno risolto il precedente dibattito affermando che per iscrivere validamente ipoteca sui beni della persona fisica socio di società di persona, occorra un titolo esecutivo emesso nei confronti di quest'ultimo.
    Chiedo cortesemente un Vostro parere sull'argomento.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/11/2025 13:41

      RE: insinuazione SAS richiesta riconoscimento privilegio ipotecario su beni del socio accomandatario

      Effettivamente il dibattito sulla possibilità di utilizzare un titolo esecutivo emesso nei confronti della società per iscrivere ipoteca sui beni del socio illimitatamente responsabile esiste con risultati alterni. La Cassazione ci sembra orientata per la tesi negativa, Cfr. Cass. 28/08/2019, n.21768, per la quale "l creditore che sia munito di un titolo esecutivo nei confronti di una società di persone può avere interesse a dotarsi di un secondo titolo esecutivo nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, al fine di poter iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili personali di questi ultimi, non potendo a tal fine avvalersi del titolo ottenuto nei confronti della società".
      Questa tesi, tuttavia, l consente più di qualche critica, rilevante sia a carattere generale che nella specialità del caso prospettato.
      Il punto di partenza è che i soci di una snc (nel caso il socio accomandatario della sas) sono solidalmente e illimitatamente responsabili dei debiti societari, ma si tratta di una responsabilità solidale ma sussidiaria, nel senso che ciascun socio può essere aggredito dal creditore sociale per il pagamento dell'intero debito dopo che il creditore abbia escusso la società e l'intero suo patrimonio senza vedersi estinguere integralmente il suo credito. Ed, infatti, se prima della notifica del precetto il creditore ha proceduto direttamente sul socio, quest'ultimo potrà sollevare l'eccezione di escussione preventiva non osservata (Cass. 15376/2016).
      Lo stesso criterio si applica anche in caso di iscrizione ipotecaria? E' lecito il dubbio perché in tal caso il titolo esecutivo nei confronti della società viene utilizzato non per l'esecuzione, ma quale misura cautelare finalizzata a garantire il pieno soddisfacimento dell'interesse del creditore e costituisce, quindi, atto estraneo al procedimento di espropriazione.
      Venendo al caso concreto, lei dice che il creditore ha chiesto di essere ammesso al passivo del socio "per credito capitale, interessi moratori, spese del decreto ingiuntivo, dell'iscrizione ipotecaria e dei tentativi di pignoramento, tutto in privilegio ipotecario", da cui si deduce che l'istante ha cercato di agire in via esecutiva tentando pignoramenti; ossia si deduce, al di là della considerazione di carattere generale di cui in precedenza, che il creditore ha tentato di ottenere il pagamento del suo credito senza riuscirci, anche nei confronti della sas, nei cui confronti è stata infatti aperta la procedura di liquidazione giudiziale, che presuppone l'accertamento del suo stato di insolvenza. Ossia, quand'anche si ritenesse necessario anche per l'iscrizione ipotecaria sui beni del socio la preventiva vana escussione della società, nel caso si ha la prova che tale attività è stata svolta.
      Seguendo la tesi iniziale, lei può eccepire la irritualità dell'iscrizione ipotecaria sui beni del socio, per cui il credito dovrebbe essere ammesso in chirografo, compreso interessi fino alla data di apertura della liquidazione, ma non le spese per l'iscrizione ipotecaria (non regolare) e quelle decreto ingiuntivo (emesso nei confronti della società e non dl socio). E' preferibile seguire questa via, vedendo poi come reagisce il creditore e se propone impugnazione.
      Seguendo l'altra strada si dovrebbe arrivare ad una eccezione revocatoria, ma bisogna calcolare i tempi. La fattispecie rientrerebbe, infatti, nella previsione dell'art. 166, comma 1, lett. d) che fissa il termine del periodo sospetto in sei mesi; tuttavia questi non decorrono più dalla data di apertura della procedura ma coinvolge anche gli atti compiuti dopo la presentazione della domanda cui seguita l'apertura della liquidazione giudiziale. Se l'ipoteca in questione è stata iscritta in questo periodo, converrebbe eccepire comunque la inefficacia della iscrizione.
      Zucchetti SG srl