Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Liquidazione Giudiziale Ditta Individuale - insinuazione Comune per TARI e TEFA

  • Davide Becucci

    Genova
    05/11/2024 12:31

    Liquidazione Giudiziale Ditta Individuale - insinuazione Comune per TARI e TEFA

    Buongiorno,
    in una liquidazione giudiziale di una ditta individuale il Comune presenta insinuazione per il mancato pagamento della TARI e della TEFA per un'unità locale che la ditta aveva in affitto.
    Tuttavia gli importi richiesti fanno riferimento ad annualità per le quali il contratto era stato risolto (contratto risolto nel 2012 e importi relativi al periodo 2014 - 2024).
    La ditta non aveva comunicato la cessazione TARI e comunicato alla CCIAA la cancellazione dell'unità locale.
    Se la l'imprenditore mi produce documentazione comprovante la risoluzione del contratto di affitto posso escludere dal Passivo il Comune?
    Grazie.
    Davide Becucci
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      06/11/2024 09:26

      RE: Liquidazione Giudiziale Ditta Individuale - insinuazione Comune per TARI e TEFA

      Le disposizioni del Regolamento TARI del Comune di Genova che ci interessano per affrontare il problema sono:

      - l'art. 24, comma 8: "Nel caso di cessazione dell'utenza, i soggetti obbligati sono tenuti a presentare al Comune dichiarazione su apposito modello, entro 90 giorni dalla data dell'evento"

      - l'art. 25, comma 5: "La cessazione del possesso o della detenzione nel corso dell'anno decorre dal bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato l'evento a condizione che la relativa dichiarazione sia presentata nei termini previsti dall'art. 24 del presente regolamento"

      - l'art. 25, comma 6: "Nel caso in cui la dichiarazione di cessazione sia presentata oltre i termini indicati dal presente regolamento il tributo non è dovuto a decorrere dal bimestre solare successivo a quello in cui la dichiarazione viene presentata. Qualora l'utente dimostri, entro il termine di cinque anni dall'avvenuta cessazione, di non aver continuato la detenzione o il possesso dei locali o delle aree ovvero se la TARI sia stata assolta dal detentore o possessore subentrante, la tariffa non è dovuta dal bimestre successivo alla data di effettiva cessazione".


      Il concatenamento di tali disposizioni, e soprattutto l'ultimo dei periodi citati, ci porta a ritenere che la richiesta del Comune sia legittima:

      - non è stata presentata la cessazione nel termine stabilito dall'art. 24 e nemmeno successivamente

      - non opera l'esimente di cui all'ultimo periodo dell'art. 25 comma 6, perché sono ampiamente trascorsi 5 anni dalla data di cessazione.


      Ci permettiamo però di segnalare che la richiesta di pagamento della TARI si prescrive, come per tutti i tributi locali, in cinque anni, suggeriamo quindi di verificare con attenzione se vi siano stati atti interruttivi di tale prescrizione.