Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Credito peededucibile inerente spese condominiali su L.G. del conduttore

  • Alberto Cerretti

    La Spezia
    25/02/2026 19:05

    Credito peededucibile inerente spese condominiali su L.G. del conduttore

    Buongiorno,
    a fine 2024 una Società presenta ricorso ex art. 44, comma 1 e 39, comma 3 CCII in combinato disopsto con l'art. 40 CCII.
    Il Tribuanle ammette e, trascorsi i termini, la Società subisce apertura della liquidazione per non aver presentato alcuna proposta e/o piano.
    La curatela scioglie ex art. 185 CCII il contratto di locazione attraverso il quale la società in L.G. aveva la propai sede.
    Il proprietario dell'immobile chiede la prededuzione ex art. 6, comma 1 lett. d) e comma 2 CCII nonché ex art. 46, comma 4 CCII delle spese condominiali da lui anticipate considerando la loro maturazione nel corso del procedimento unitario ex art. 44 CCII e successivamente in fase di liquidazione giudiziale, così come i canoni non ricevuti.
    Considerando che l'attivo della liquidazione giudiziale non annovera la proprietà dell'unità immobiliare in oggetto, sarebbe configurabile una degradazione a chirografario ?

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/02/2026 13:21

      RE: Credito peededucibile inerente spese condominiali su L.G. del conduttore



      E' opportuno tenere distinti i contributi condominiali maturati nel decorso del termine concesso a seguito della richiesta ex art. 44 CCII da quelli maturati dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.
      Quanto ai primi ci sentiremmo di escludere la prededucibilità sia perché il credito non nasce da un atto del debitore legalmente compiuto sia perché alla scadenza del termine concesso non è stata presentata la domanda di concordato pieno per cui si è interrotta la continuità tra la prima procedura e quella attuale. In ogni caso si tratterebbe di una spesa specifica di cui infra.
      Per i contributi maturati nel corso della liquidazione giudiziale, la prededuzione ex art. 6 comma 1 lett. d) potrebbe essere riconosciuta, tuttavia il contributo condominiale costituisce una spesa specifica relativa al bene cui la spesa era collegata, ossia al bene immobile che era nel godimento dell'attuale liquidato in forza di contratto di locazione ed ora restituito al proprietario locatore; orbene dall'art. 223 CCII si deduce che le spese specifiche vanno soddisfatte con il ricavato del bene o dei beni cui esse si riferiscono (nel mentre le spese di carattere generale vanno proporzionalmente distribuite sull'intero attivo), per cui manca la prededuzione ove non vi si all'attivo il bene di riferimento da liquidare e col cui ricavato soddisfare detta spesa. Coerentemente verrebbe meno lo stesso diritto al pagamento della spesa in questione, ma la questione è controversa, nel mentre l'esclusione della prededuzione può essere considerata scontata.
      Zucchetti SG srl
      • Alberto Cerretti

        La Spezia
        26/02/2026 14:00

        RE: RE: Credito peededucibile inerente spese condominiali su L.G. del conduttore

        Ringrazio.
        Tale posizione può essere assimilata anche ai canoni di locazione non pagati di cui il creditore potrebbe richiedere la prededuzione o il privilegio di 16° grado ?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          26/02/2026 18:28

          RE: RE: RE: Credito peededucibile inerente spese condominiali su L.G. del conduttore

          Corretto essendo anche il canone di locazione una spesa specifica riguradante l'immobile locato e non altri beni..
          Zucchetti SG srl