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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
REVOCATORIA PAGAMENTI
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Giuseppe Franco
Nocera Inferiore (SA)16/09/2025 17:38REVOCATORIA PAGAMENTI
Salve,
al fine di ottenere il Vostro consueto prezioso contributo, vengo a parteciparvi la seguente fattispecie.
Nella qualità di Curatore, sulla base della documentazione finora acquisita (esclusivamente estratti dei conti correnti bancari riconducibili alla società in liquidazione giudiziale), ho riscontrato molteplici pagamenti effettuati a soggetti terzi (fornitori), addirittura in data successiva al deposito del ricorso cui ha fatto seguito la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Ora, stavo approfondendo il tenore degli artt. 164 e 166 del CCII e, all'uopo, mi chiedevo:
- per i pagamenti effettuati dopo la data di deposito del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, ovvero nei sei mesi anteriori, è il Curatore che dovrebbe provare, ai dini della revocatoria, che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza (art. 166, comma secondo);
- siccome, verosimilmente, i prefati pagamenti sono effettuati a saldo della fornitura di merce, gli stessi sarebbero non revocavbili in quanto effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso, il cui onere della prova incomberebbe sul terzo;
- siccome nei tre mesi antecedenti l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, vi era stato già un precedente ricorso volto all'apertura della medesima procedura, poi archiviato dal G.D. per il deposito di un atto di desistenza ad opera del ricorrente, stante il raggiungimento di un accordo; in tal caso, il termine dei sei mesi potrebbe anche essere ancorato al deposito del primo ricorso teso all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, poi archiviato;
- siccome il creditore ricorrente per l'apertura della procedura (società di cartolarizzazione dei crediti) di liquidazione giudiziale ha ricevuto, nel periodo sospetto (6 mesi antecedenti ), un cospicuo importo (per desistere dal primo ricorso), potrebbe essere oggetto di revocatoria ex art. 166, comma secondo.
Resto in attesa di un contributo, nonchè per ogni ulteriore spunto di riflessione.
Con viva cordialità.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/09/2025 12:30RE: REVOCATORIA PAGAMENTI
Il nuovo codice ha spostato il dies a quo per il calcolo del periodo sospetto dalla data della dichiarazione di fallimento, come era nella legge fallimentare, alla data del deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, il che esclude che, a questo fine, possano essere prese in considerazione le domande di apertura della liquidazione poi rinunciate non essendo alle stesse seguita l'apertura della procedura. Una volta spostato il calcolo del periodo sospetto alla data della presentazione della domanda che ha determinato l'apertura della procedura, il legislatore doveva anche regolamentare gli atti effettuati nel periodo che va dalla presentazione di tale domanda alla dichiarazione di insolvenza e apertura della liquidazione giudiziale (fermo restando che gli atti compiuti successivamente a tale dichiarazione sono inefficaci per legge giusto il disposto dell'art. 144 CCII) e questo spiega la formula utilizzata negli artt. 164 e 166 da lei richiamati.
Questa innovazione non ha inciso sulle caratteristiche e i presupposti delle varie tipologie di azioni revocatorie esercitabili, per cui quelle riguardanti la inefficacia dei pagamenti sono soggette alle regole probatorie indicate dal secondo comma dell'art. 166, per il quale è il curatore che deve fornire la prova che il pagamento è avvenuto nei sei anteriori al deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura o dopo la presentazione di tale domanda e prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, nonché la prova che l'accipiens era a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava il soggetto liquidato.
A questo fine può darsi per pacifica la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del soggetto che ha ricevuto il pagamento se questo, come nel caso è avvenuto, aveva presentato una istanza di apertura della liquidazione giudiziale, poi rinunciata proprio a seguito dell'avvenuto pagamento; situazione che può essere utilizzata anche per altri creditori stante la pubblicità della istanza, anche se poi non ha avuto seguito.
Per quanto riguarda il pagamento ai fornitori, è verosimile che questi possano essere non revocabili in quanto effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso,, ma la questione va esaminata in concreto in relazione alle prove dedotte su come si s ono svolti i fatti, fermo restando che la prova della esenzione dalla revocatoria è a varico di chi sostiene tale circostanza.
Zucchetti SG srl-
Giuseppe Franco
Nocera Inferiore (SA)25/11/2025 16:34RE: RE: REVOCATORIA PAGAMENTI
Salve,
ricollegandomi al quesito del 16 settembre ed al Vostro riscontro, significo quanto segue.
Premessa la conoscenza dello stato d'insolvenza ad opera della società di cartolarizzazione dei crediti (creditore ricorrente per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale) che, già nel mese di gennaio del corrente anno, aveva depositato il primo ricorso (poi archiviato stante il sopravvenuto raggiungimento di un accordo transattivo successivamente non ossequiato dalla società in liquidazione giudiziale), ai fini della revocatoria dei pagamenti da quest'ultima ricevuti nel c.d. periodo sospetto, mi chiedevo come si concilia il disposto normativo dell'art. 4, comma terzo, della L. n. 130/1999 in base al quale non si applicano, tra gli altri, gli artt. 164, comma primo, e 166 C.C.I.I. attesa la natura di società di cartolarizzazione dei crediti.
In altri e più immediati termini, essendo la società destinataria dei pagamenti nel c.d. periodo sospetto una società di cartolarizzazione dei crediti (avendo, in sostanza, acquistato un credito di natura commerciale da un fornitore), gli stessi resterebbero fuori dalla revocatoria ancorchè la stessa fosse pienamente a conoscenza dello stato d'insolvenza del sodalizio poi entrato in liquidazione giudiziale.
Con Viva Cordialità
Dott. Giuseppe Franco-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/11/2025 18:15RE: RE: RE: REVOCATORIA PAGAMENTI
L'art. 20 della legge n. 130 del 1999, seconda parte, stabilisce che al trasferimento del titolo alla SSPE (ovvero alla società veicolo per la cartolarizzazione) "non si applicano disposizioni rigide in tema di revocatoria (clawback) in caso di insolvenza del venditore". Si tratta di una disposizione unionale che non ha un effetto abrogativo delle norme fallimentari dei diversi Stati Membri, ma come è pacifico, tali regole vanno semplicemente disapplicate.
Lo scopo della norma, come la dottrina ha più volte sottolineato, è che il veicolo della cartolarizzazione assume una funzione di garanzia per gli investitori che, in virtù della separazione patrimoniale dei crediti cartolarizzati dal patrimonio del cedente, non devono esprimere la loro fiducia sul complesso delle attività di quest'ultimo, in quanto restano esposti esclusivamente al rischio correlato al portafoglio di crediti selezionato; in sostanza la finalità che giustifica la prevalenza sulla disciplina fallimentare consiste essenzialmente nel permettere la separazione di questo da ogni altro patrimonio; ed infatti si parla di "impermeabilità" del portafoglio ceduto rispetto alle revocatorie fallimentari, ciò per effetto dell'art. 4 della L. n. 130/1999, anche e soprattutto rispetto ai pagamenti da parte di debitori ceduti.
Zucchetti SG srl-
Giuseppe Franco
Nocera Inferiore (SA)27/11/2025 16:57RE: RE: RE: RE: REVOCATORIA PAGAMENTI
Nel ringraziarVi per il prezioso contributo, dall'analisi dello stesso giungo alla conclusione che, quindi, i pagamenti ricevuti, nel c.d. periodo sospetto, dalla società di cartolarizzazione dei crediti restano fuori dall'applicazione delle norme in materia di revocatoria ex art. 164 e segg. C.C.I.I.
Resto in attesa, dunque, solo di una conferma definitiva sulla conclusione evidenziata.
Con Viva Cordialità
Dott. Giuseppe Franco
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