Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Insinuazione spese di lite su sentenza emessa post apertura l.g.

  • Gianluca Porcelli

    Latina
    19/02/2026 15:47

    Insinuazione spese di lite su sentenza emessa post apertura l.g.

    Buonasera, ho ricevuto insinuazione da parte dell'inps per spese di lite sulla base di una sentenza di lavoro per un giudizio, sfavorevole alla curatela, iniziato prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, concluso dopo, e del quale il curatore non era a conoscenza. (la sentenza non è stata neanche notificata al curatore)
    L'inps cosi scrive "natura prededucibile del credito per spese di lite prescinde dalla partecipazione attiva del Curatore, derivando oggettivamente dalla soccombenza della massa in epoca successiva all'apertura della liquidazione giudiziale"
    Secondo il mio parere la sua collocazione temporale, ai fini fallimentari, dipende dal momento in cui è sorta la causa principale, non dalla data della sentenza.
    La data di inizio del giudizio è ciò che distingue il credito prededucibile da quello chirografario.

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/02/2026 13:23

      RE: Insinuazione spese di lite su sentenza emessa post apertura l.g.

      Quello che scrive l'Inps potrebbe anche essere corretto, ma l'esame di tale considerazione presuppone che la curatela sa stata chiamata in causa perché solo in tal caso la sentenza (al di là della collocazione dele spese) potrebbe fare stato nei confronti della massa.
      Lei dice di non ver mai avuto conoscenza della causa in questione per cui presumiamo che la stessa non sia stata interrotta a seguito dell'ammissione del dbitore alla liquidazione giudiziale e riassunta nei confronti della curatela, per cui quella sentenza, a nostro avviso, non è opponibile alla massa dei creditori e, di conseguenza, l'Inps non ha diritto a ripere dalla procedura le spese di causa e deve fornire la prova del suo credito con altri mezzi che non siano la sentenza. Allo stato, quindi, noi rigetteremmo l'intera domanda con la motivazione che il credito insinuato è documentato con una sentenza non opponibile alla massa in quanto emessa dopo l'ammissione del convenuto alla liquidazione giudiziale senza la partecipazione al processo del curatore.
      Zucchetti SG srl