Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

art. 121 del D.L.vo 14/2019

  • Domenico Larizza

    REGGIO CALABRIA (RC)
    18/11/2024 11:09

    art. 121 del D.L.vo 14/2019

    Buongiorno,
    vorrei sottoporvi il seguente quesito.
    Nel 2010, una società a responsabilità limitata in liquidazione viene ammessa alla procedura del Concordato Preventivo (liquidatorio) che viene omologato nel 2011.
    Alla data di presentazione della domanda di concordato non vi era alcuna istanza di fallimento pendente.
    A seguito del ricorso promosso da alcuni creditori, il concordato preventivo è stato dichiarato risolto, con sentenza definitiva del 06.12.2022.
    Ove dovesse essere depositata oggi istanza di liquidazione giudiziale, a quale data occorre verificare la presenza dei requisiti previsti dall'art. 121 del D.L.vo 14/2019? Alla data odierna o alla data della presentazione della domanda di concordato?
    Spero di essere stato chiaro e Vi ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/11/2024 16:32

      RE: art. 121 del D.L.vo 14/2019

      Lei è stato chiarissimo. A nostro avviso, poiché nel caso vi è una consecuzione di procedure legate alla medesima insolvenza, è la situazione iniziale all'atto della domanda di concordato che va tenuta presente per stabilire la natura dell'impresa se maggiore o minore. Sarebbe invero contraddittorio avere ammesso una impresa al concordato (che presupponeva le stesse caratteristiche della fallibilità) e poi, dopo la liquidazione parziale e parziale soddisfacimento dei creditori effettuata nel corso di tale procedura, cambiare i criteri di valutazione quando la liquidazione giudiziale è la conseguenza di quella insolvenza che il concordato non è riuscito ad eliminare.
      Zucchetti SG srl