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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
convocazione fallito
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Silvia Berlanda
BERGAMO02/05/2023 12:44convocazione fallito
buongiorno,
ho convocato il liquidatore della società e anche il socio della società (srl) richiedendo la consegna dei documenti (ax art 49 e 149 CCII).
Le raccomandate sono state regolarmente ricevute come da ricevuta da ricevuta di ritorno.
nessuno però mi ha contattato.
devo fare ricorso alla forza pubblica ?
segnalo che anche la sede della società è inesistente.
ringrazio per l'attenzione-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/05/2023 16:13RE: convocazione fallito
L'art. 149, CCII- che riprende l'art. 49 l. fall.- impone al fallito di presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori, per fornire informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, ma, a differenza del testo della legge fallimentare previgente alla riforma degli anni 2006/2007, non prevede più la possibilità di chiedere l'accompagnamento coattivo del debitore che disattenda l'invito a comparire rivoltogli dalla curatela (il ricorso alla forza pubblica è prevista per l'apposizione dei sigilli e inventario dall'art. 193 CCII). In questo caso di mancata presentazione senza giustificato motivo del fallito, potrà renderne edotto il P.M., trattandone nella relazione, al fine dell'eventuale configurabilità del reato di cui all'art. 327 CCII.
Zucchetti SG srl -
Domenico Del Vecchio
SIDERNO (RC)18/07/2025 19:24RE: convocazione fallito
Salve, ho una situazione analoga a quella del quesito posto, nel mio caso però le comunicazioni (prima un telegramma, poi una raccomandata A.R.) sono state restituite al mittente perché il destinatario risulta essere sconosciuto all'indirizzo. Indirizzo certificato dall'anagrafe nazionale della popolazione residente del Ministero dell'Interno. A questo punto procedo con il deposito della comunicazione presso la Cancelleria o mi suggerite altre soluzioni?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/07/2025 12:37RE: RE: convocazione fallito
Al deposito in cancelleria o meglio nel fascicolo informatico si procede in mancanza di comunicazione della Pec o di non aggiornamento della stessa, giusto il disposto del comma 3 dell'art. 10 CCII e riteniamo che nella specie, dato l'esito della raccomandata, il debitore o il legale rappresentante della società nei cui confronti è stata aperta la liquidazione giudiziale sia privo della Pec o non l'abbia comunicata.
Zucchetti SG srl-
Andrea Amuleti
Milano12/01/2026 09:48RE: RE: RE: convocazione fallito
Buongiorno,
mi trovo in un caso analogo con l'unica differenza che la PEC della Società in LG è ancora attiva mentre la PEC del socio/amministratore unico (essendo questi un avvocato iscritto all'ordine degli avvocati) nelle prime due convocazioni era attiva mentre ora non lo è più. La raccomandata AR inviata alla residenza (come risulta dal certificato di residenza) non è stata ritirata e ritornata al mittente.
Il Giudice Delegato propone di convocarlo davanti a sé tramite l'accompagno dei carabinieri.
Potete indicarmi la normativa di riferimento per seguire la procedura corretta?
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/01/2026 18:39RE: RE: RE: RE: convocazione fallito
Come abbiamo detto nella prima delle risposte che precedono, l'art. L'art. 149, CCII- che riprende l'art. 49 l. fall.- impone al debitore ammesso alla liquidazione giudiziale, nonché, in caso di ammissione di società, agli amministratori e liquidatori della stessa di presentarsi personalmente avanti al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori, per fornire informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, ma, a differenza del testo della legge fallimentare previgente alla riforma degli anni 2006/2007, non prevede più la possibilità di chiedere l'accompagnamento coattivo di detti soggetti, qualora disattendano l'invito a comparire rivoltogli dalla curatela (il ricorso alla forza pubblica è prevista per l'apposizione dei sigilli e inventario dall'art. 193 CCII)..
Nonostante l'abbandono dell'accompagnamento coattivo del debitore e degli altri soggetti indicati, alcuni giudici continuano a disporre l'accompagnamento a mezzo della forza pubblica idi costoro in considerazione del fatto che sia l'art. 220 l. fall. che l'attuale art. 327 CCII considerano quali reati la non osservanza delle disposizioni di cui all'art. 49 l. fall. e di cui all'art. 149 CCII. L'argomentazione non appare molto solida, ma se il giudice ha emesso il provvedimento, il curatore, per darvi esecuzione, deve contattare la Forza Pubblica indicata dal giudice, nel suo caso i Carabinieri, mostrando il provvedimento autorizzativo per concertare l'accompagnamento e comunque saranno questi ad indicarle eventuali diverse modalità di richiesta.
Zucchetti SG srl
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