Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

polizza CNP Vita riscatto curatore

  • Andrea Giuliodori

    Macerata
    09/05/2024 13:51

    polizza CNP Vita riscatto curatore

    Buongiorno, sono curatore di una liquidazione giudiziale che tempo addietro aveva stipulato tre polizze che vedevano contraente e beneficiaria la società oggi in liquidazione giudiziale e assicurato il legale rappresentante.

    La società (prima della apertura della procedura concorsuale) avrebbe potuto riscattare le polizze a suo piacimento o ottenerne il saldo al momento del decesso del proprio legale rappresentante.

    Su tali basi le assicurazioni vengono (dalla Assicurazione) considerate "polizze vita" con "scopo indubbiamente "previdenziale" considerato che si prefiggono il fine di assicurare una figura "chiave" al proprio interno garantendosi - attraverso la stipula delle Polizze- un rientro economico determinato dalla perdita (decesso) di un determinato soggetto chiave, evento che avrebbe sicuramente degli impatti nell'organizzazione e nell'attività dell'Azienda contraente".

    Sulla base della pronuncia della Cassazione a sezioni unite n. 8271/2008 la società Assicuratrice ritiene testualmente che "l'art. 1923 del Codice Civile prevede espressamente l'impignorabilità delle Polizze sulla vita genericamente, senza specificare quali caratteristiche queste debbano avere pertanto, in assenza di disposizioni normative più di dettaglio, si devono ricomprendere nel novero della tutela prevista dal Codice Civile anche le polizze unit linked (a contenuto misto finanziario/assicurativo); a tal proposito riteniamo opportuno richiamare una pertinente Ordinanza del Tribunale di Verona del 2019, resa proprio nell'ambito di un procedimento esecutivo (nel quale bisognava pronunciarsi sulla pignorabilità della Polizza), che cita "che per quanto attiene alla polizza vita la circostanza che le si possa attribuire la natura di prodotto finanziario non comporta che sia sottratta alla disciplina dell'art. 1923, comma 1, c.c."

    Su tali presupposti la società di Assicurazione, oggi, non accetta alcuna richiesta di riscatto da parte della curatela né da parte del già legale rappresentante (che avrebbe indicato il conto della procedura per l'accredito delle somme da riscattarsi) anticipando che "le posizioni in argomento rimarranno in vigore fino a che il soggetto che possa identificarsi quale legittimato non ne eserciti il diritto di riscatto o, nel caso del verificarsi dell'evento di decesso dell'assicurato, possa qualificarsi come legittimo beneficiario".

    "Qualora non abbia a verificarsi nessuna delle suddette ipotesi resta inteso che le somme rinvenienti dalle Polizze, una volta decorsi i termini previsti dalla normativa in vigore, verranno devolute al Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze".

    Il tutto con buona pace dei creditori concorsuali.

    Avrei piacere di conoscere il Vs parere in merito,



    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/05/2024 09:06

      RE: polizza CNP Vita riscatto curatore

      La tesi della Compagnia non ci sembra sostenibile per due motivi.
      In primo luogo la giurisprudenza si è molto evoluta rispetto all'intervento delle Sezioni Unite n. 8271/2008 e, proprio recentemente la Cassazione (Cass. 12/02/2024, n.3785, attraverso un ragionamento elaborato e convincente, proprio muovendo dal significato della decisione delle sezioni unite, perviene alla conclusione che "In tema di formazione dell'attivo fallimentare, le polizze c.d. united linked, svolgendo una funzione esclusivamente finanziaria e speculativa, sono esentate dalla applicazione dei limiti di aggredibilità di cui all' art. 1923 c.c. , con la conseguenza che il valore di riscatto di tali polizze può essere acquisito all'attivo fallimentare su iniziativa del curatore". Per la verità il ragionamento della Corte, come detto è molto complesso e, nell'affrontare le obiezioni che muovevano le assicarizioni (che sono le medesime oggi prospettate nella fattispecie in esame) richiede (richiamando anche i precedenti Cass. n. 6061/2012 e Cass. n. 6319/2019), che "il giudice di merito deve interpretare il contratto, e tale interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata, al fine di stabilire se esso, al di là del nomen iuris attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di "performance" sia per intero addossato all'assicurato)…"; ed in questa valutazione diventa determinate capire se la prestazione a carico della compagnia è legata all'andamento di un fondo iche dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie, per cui le prestazioni per il decesso sono ancorate al valore che le quote avranno al momento dell'evento,
      Nel caso la stessa compagnia considera le polizze in questione miste, per cui sembrerebbe che essa stessa escluda il carattere prettamente previdenziale delle polizze; ad ogni modo una verifica del genere di quella indicata è doverosa, per stabilire la via da seguire.
      Al di là della natura previdenziale o meno delle polizze, nel caso vi è un ulteriore argomento a favore della curatela. Ossia il fatto che la impignorabilità di cui all'art. 1923 c.c. esclude che le polizze possano essere acquisite all'attivo fallimentare e chiesto il riscatto da parte del curatore, ma nel caso il riscatto è stato chiesto dalla stessa società in persona del legale rappresentante, che è anche il beneficiario, per cui non si vede a che titolo possa essere negato questo riscatto richiesto da parte dei soggetti interessati, senza violare le clausole contrattuali che lo prevedono.
      Comunque qualora la compagnia faccia resistenza, non c'è altra via che agire in giudizio per far valere i propri diritti sia sotto il primo che il secondo aspetto.
      Zucchetti Sg srl