Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

liquidazione controllata

  • Ilaria Totaro

    Lecce
    07/12/2024 16:13

    liquidazione controllata

    La presente per avere un confronto in merito alla questione di cui sotto.

    Un ente previdenziale che vanta un credito nei confronti di un sovraindebitato, ha deliberato, in sede di pensionamento del sovraindebitato, di trattenere mensilmente parte della pensione fino alla estinzione della esposizione debitoria.

    Orbene, posso chiedere, ai fini della determinazione dell'attivo e a tutela della par condicio creditorum, che con l'apertura della Liquidazione Controllata sia sospesa detta trattenuta mensile, affinché, convogliato l'intero rateo pensionistico sul conto corrente della procedura, il Liquidatore possa provvedere alla distribuzione dello stesso a tutti i creditori in parte qua ?

    L'esposizione debitoria è di rilevante entità; pertanto così operando l'ente previdenziale perde la possibilità di soddisfare integralmente il proprio credito.

    Con la cessione del quinto dello stipendio ho sempre proceduto in questo modo, ma ho il dubbio che in questo caso trovandomi innanzi ad un provvedimento assunto dall'ente previdenziale creditore (e non anche innanzi ad una cessione accordata dal sovraindebitato), non si possa applicare analogicamente quanto richiesto ed ottenuto con riferimento alla CQS.

    Grazie
    Ilaria Totaro
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/12/2024 19:44

      RE: liquidazione controllata

      Il trattenimento da parte dell'Inps di parte della pensione spettante all'avente diritto fino all'estinzione della posizione debitoria che questi ha verso l'ente, integra quella che viene chiamata autotutela esecutiva, che consiste nel potere dell'amministrazione di portare ad esecuzione i propri provvedimenti unilateralmente e, se necessario, coattivamente – quindi contro la volontà del destinatario – senza dover ricorrere all'autorità giudiziaria. In sostanza è una forma di tutela sostituiva dell'azione esecutiva che nel caso viene esercitata trattenendo una parte della pensione per pagare un credito della stessa Inps pregresso che, in tal modo viene soddisfatto fuori concorso; l'art. 150 c.c.i.i., richiamato dall'art. 270 nella liquidazione controllata, dispone che dal giorno dell'apertura della procedura nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui bene acquisiti all'attivo.
      Di conseguenza lei può chiedere all'Inps che non trattenga più quota parte della pensione, da corrispondere alla procedura; sarebbe opportuno anche che chiedesse al giudice di fissare, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), la quota della pensione di competenza del sovraindebitato per far fronte al mantenimento proprio e della sua famiglia in modo che, se la parte residua da apprendere alla massa è pari o superiore a quella già trattenuta dall'Inps, possa chiedere a tale ente di bloccare comunque l'autotutela compensativa e di corrispondere alla curatela la parte della pensione che il giudice delegato ha stabilito spettare a quest'ultima.
      Zucchetti SG Srl