Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

RECLAMO E PROCEDURE DI CHIUSURA L.G.

  • Ariodante Guido Pietro Puccinelli

    Viareggio (LU)
    29/01/2024 19:00

    RECLAMO E PROCEDURE DI CHIUSURA L.G.

    Buonasera,

    in una procedura di cui sono curatore il titolare dell'impresa individuale ha presentato reclamo avverso la sentenza di liquidazione giudiziale.
    La Corte di Appello nel pronunciarsi ha disposto:

    "ai sensi dell'art. 53 comma 4 CCII, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al suo passaggio in giudicato, vanno posti a carico del Sig. XXX sotto la vigilanza del curatore obblighi informativi trimestrali in ordine alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa dichiarata insolvente. Va altresì imposto alla reclamante l'obbligo di depositare, con la medesima periodicità, una relazione sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria." ed ancora "omissis anche le spese di procedura restano a carico della reclamante, alla quale è imputabile l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 147 del DPR n. 115/2002".

    La sentenza è stata pubblicata in data 17/01/2024 e notificata al sottoscritto in pari data. Vi chiederei con la presente:

    1) se debbo comunque procedere al deposito della relazione ex art. 130 comma 4 CCII che scadrà il 10/02/2024;
    2) se è corretto procedere al deposito del rendiconto della procedura, alla richiesta di liquidazione del compenso del curatore e successivamente alla richiesta di chiusura della procedura con istanza al Tribunale.

    Resto in attesa di Vostro cortese cenno di riscontro, cordiali saluti.

    Ariodante Puccinelli

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/01/2024 19:59

      RE: RECLAMO E PROCEDURE DI CHIUSURA L.G.

      L'art. 53 del CCII contiene una delle più rilevanti innovazioni rispetto alla legge fallimentare. Per questa, infatti, la sentenza di revoca del fallimento produce i suoi effetti dal passaggio in giudicato, per cui nel frattempo il fallimento, seppur la sua fine sia stata ipotecata da una decisione, è ancora aperto e il curatore rimane nella disponibilità dei beni e nella pienezza dei suoi poteri fino appunto al passaggio in giudicato della sentenza di revoca; in questi casi un curatore avveduto ha una gestione cautelativa, ma teoricamente potrebbe anche liquidare i beni, se non è stata disposta la sospensione delle vendite a norma dell'art.19 l. fall.
      Questo sistema è stato completamente modificato dal nuovo codice, per il quale dalla pubblicazione della sentenza di revoca la liquidazione giudiziale e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa ritornano al debitore, sotto la vigilanza del curatore, e con altre cautele, prevalentemente informative previste dall'art. 53 e correttamente disposte nella fattispecie in esame dalla sentenza della Corte. A seguito di tanto, quindi la liquidazione giudiziale rimane ancora aperta e, come statuito dal comma 1 dell'art. 53, gli organi della procedura restano in carica, con i compiti previsti dal presente articolo, fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato. Fino a questo momento, quindi lei non può e non deve presentare il conto gestione , né chiedere il suo compenso o la chiusura della procedura, che sono attività collegate alla cessazione della procedura, per chiusura o per revoca.
      Non avendo la gestione dei beni, che è passata al debitore e stabilendo l'art. 53 che il curatore resta in carica solo per i compiti previsti dallo stesso articolo, riteniamo che non sia tenuto a presentare la relazione di cui all'art. 130 comma 4.
      Zucchetti SG srl
      • Ariodante Guido Pietro Puccinelli

        Viareggio (LU)
        15/04/2024 19:13

        RE: RE: RECLAMO E PROCEDURE DI CHIUSURA L.G.

        Buonasera, mi riallaccio alla Vostra risposta chiedendo conferma la sentenza di revoca della Liquidazione Giudiziale passa in giudicato decorsi i termini dell'art. 51 comma 12 CCII.
        Come sopra indicato, la Corte d'Appello aveva previsto: <<vanno posti a carico del Sig. XXX sotto la vigilanza del curatore obblighi informativi trimestrali in ordine alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa dichiarata insolvente. Va altresì imposto alla reclamante l'obbligo di depositare, con la medesima periodicità, una relazione sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria>>.
        A tale riguardo, considerando che la sentenza è stata notificata il 17/01/2024, il 17/04/2024 scadrebbero i 3 mesi; qualora la parte non adempia a tale prescrizioni mi chiedo se sia sufficiente la segnalazione al Giudice Delegato.
        Ed ancora, passata in giudicato la sentenza, il curatore può pertanto presentare il rendiconto finale, chiedere la liquidazione del proprio compenso che sarà a carico della parte considerando che nella sentenza di revoca la Corte di Appello ha disposto: <<omissis anche le spese di procedura restano a carico della reclamante, alla quale è imputabile l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 147 del DPR n. 115/2002>>.
        Vi ringrazio, Ariodante Puccinelli
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          16/04/2024 17:53

          RE: RE: RE: RECLAMO E PROCEDURE DI CHIUSURA L.G.

          Una volta passata in giudicato la sentenza della Corte d'Appello che ha revocato la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale per non essere stato proposto ricorso in Cassazione nel termine fissato dall'art. 51, comma 13, vengono meno gli obblighi informativi periodici disposti dalla Corte dato che ormai la revoca è definitiva. Decorso tale termine, quindi il curatore può presentare il conto gestione facendo presente, appunto, che nel termine di legge non è stato proposto ricorso in Cassazione, e chiedere poi la liquidazione del compenso.
          Zucchetti SG srl
          • Gianluca Romiti

            Bologna
            04/12/2024 11:14

            RE: RE: RE: RE: RECLAMO E PROCEDURE DI CHIUSURA L.G.

            Buongiorno,
            mi ricollego alla discussione per avere un confronto sulla mia situazione.
            La liquidazione giudiziale disposta nei confronti di una società, nell'ambito della quale ero stato nominato Curatore, è stata revocata dalla Corte di Appello a seguito di reclamo presentato dalla debitrice. Dopo il passato in giudicato della sentenza di revoca ho presentato il conto della gestione, che è stato approvato, e chiesto la liquidazione del compenso (che è stato liquidato e posto a carico della reclamante).
            Mi accingevo quindi a presentare istanza di chiusura ma mi è sorto un dubbio in quanto l'articolo di riferimento, 233 CCII, non cita esplicitamente questo caso. La mia idea era quindi quella di presentare un'istanza di chiusura richiamando l'intervenuta revoca (ormai definitiva) e senza fare un esplicito richiamo all'art. 233. Ritenete condivisibile questa soluzione?
            Cordiali saluti
            Gianluca Romiti
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              04/12/2024 18:54

              RE: RE: RE: RE: RE: RECLAMO E PROCEDURE DI CHIUSURA L.G.

              Lei non trova la fattispecie che le interessa nell'art. 233 c.c.i.i. perché questa norma individua i casi di chiusura della liquidazione giudiziale, nel mentre nel suo caso è intervenuta la revoca della sentenza dichiarativa, passata in giudicato, che non richiede un provvedimento di chiusura giacchè la revoca rimuove tutti gli effetti dela procedura (tranne quelli fatti salvi dalla legge) in forza del provvedimento che la dispone; in termini atecnici, la revoca è come se la liquidazione giudiziale non fosse stata mai dichiarata per cui non può essere chiusa.
              Ovviamente esiste in tribunale un fascicolo fallimentare e il provvedimento di revoca deve essere portato ad esecuzione, ma a questo scopo provvede il comma 5 dell'art. 235, per il quale "Con i decreti emessi ai sensi dei commi 1 e 3, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca della procedura di liquidazione giudiziale fallimento o della definitività del decreto di omologazione del concordato proposto nel corso della procedura stessa". In caso di revoca, quindi il tribunale deve intervenire non per dichiarare la chiusura del fallimento, ma per impartire le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della revoca, in modo che il curatore possa presentare in cancelleria fallimentare istanza di chiusura del fascicolo della procedura, allegando, in quanto compatibili, gli stessi documenti richiesti in caso di chiusura della liquidazione giudiziale e, in particolare, la sentenza di revoca della stessa passata in giudicato, senza bisogno di un provvedimento del tribunale.
              Zucchetti SG srl