Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Voto nel concordato preventivo liquidatorio

  • Fabrizio Condemi

    REGGIO CALABRIA (RC)
    10/12/2024 19:04

    Voto nel concordato preventivo liquidatorio

    SRL che ha una causa (in attesa di provvisoria esecutività del credito) contro un cliente il cui importo assorbirebbe il 100% dei debiti (per il 98% di natura privilegiata di cui l'85% dipendenti). Il concordato viene ammesso ma sulle tempiste, si decide di far votare tutti poichè, tanto i 30 gg quanto i 180 gg dalla omologa per il pagamento integrale dei creditori ex art. 109 CCII, non possono essere garantiti vista l'aleatorietà della "moneta concordataria". Tuttavia, ecco il focus del quesito, il comma 5 dell'art. 109 parla di concordato in continuità e qui siamo in concordato totalmente liquidatorio. Prudenzialmente è possibile "adottare" tali termini (30+180 gg) anche per il concordato liquidatorio oppure tale decisione del commissario sarebbe contra legem? In tal caso nessuno, nel caso di specie, voterebbe?

    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/12/2024 18:20

      RE: Voto nel concordato preventivo liquidatorio

      Il nuovo codice regola le votazioni e le maggioranze nei concordati liquidatori nel comma 1 dell'art. 109 e nei concordati in continuità nel comma 5 dello stesso articolo, dettando per ciascun tipo di concordato criteri diversi e inconciliabili tra loro.
      Nel concordato in continuità, improntato sulla obbligatorietà della formazione delle classi e sul voto favorevole di tutte le classi, i creditori prelatizi dilazionati oltre 180 giorni o non pagati integralmente o non soddisfatti in denaro votano per l'intero credito, a differenza di quanto avviene nel concordato liquidatorio, nel quale votano soltanto i creditori pregiudicati (e per la parte pregiudicata) dalla proposta, con la possibilità di tener conto anche del voto per teste in presenza di un creditore dominante; nei concordati in continuità l'approvazione si raggiunge con il voto favorevole di tutte le classi, nel mentre in quelli liquidatori è richiesta la maggioranza assoluta dei crediti ammessi al voto e nel maggior numero di classi, la cui formazione; il metro di valutazione delle maggioranze nei concordati liquidatori è rimasto ancorato alle maggioranze dei voti espressi in rapporto al monte crediti ammesso al voto, nei concordati in continuità si guarda alle classi che devono essere tutte favorevoli, salvo poi stabilire i criteri di maggioranze all'interno delle classi, con l'ulteriore sviluppo, qualora non il consenso unanime di tutte le classi, di ricorrere alla ristrutturazione trasversale di cui all'art. 112, comma 2, lett. d).
      Ne segue che se è presentato un concordato liquidatorio si applica il primo comma e non il comma 5, da cui non possono essere tratti spunti interpretativi da applicare alla diversa fattispecie del liquidatorio. In un caso di incerta realizzazione dell'attivo si deve quindi ragionare sulla base del piano che viene presentato che, dovendo essere riferito al momento della presentazione della domanda, deve fare riferimento alla situazione esistente in quel momento in cui la realizzazione del maggior credito è ancora ipotetica; bisogna quindi prendere come riferimento l'ipotesi meno favorevole, consentendo il voto che in base alla stessa non sono integralmente soddisfatti, tra cui presumibilmente i chirografari e i prelatizi che non trovano capienza, oltre quelli che rinunciano alla prelazione; se poi la liquidazione è più positiva il maggior incasso o realizzo va comunque distribuito ai creditori.
      Questo come criterio generale, se poi in concreto esiste già un titolo non impugnato con prossima scadenza dei termini di impugnazione, conviene attendere la scadenza per capire se quel titolo che consentirebbe il maggior incasso passa in giudicato.
      Zucchetti SG Srl
      • Fabrizio Condemi

        REGGIO CALABRIA (RC)
        11/12/2024 18:59

        RE: RE: Voto nel concordato preventivo liquidatorio

        Grazie per la pronta risposta, capisco che è una questione oltre che "spinosa" certamente più unica che rara vista la pochissima appetibilità che, col codice, risiede nel concordato liquidatorio, che poi lo stesso "prometta" il pagamento integrale di tutti creditori, anche chirografi ma che tale promessa sia vincolata totalmente al buon esito di un giudizio (già in stato avanzato ma pur sempre al 1° grado), riesco ad immaginare che sia davvero l'unico caso. Tuttavia, anche in virtù di ciò che avete scritto che condivido completamente, resta l'atroce dubbio: tolta ogni possibilità di applicare il comma 5 dell'art. 109 CCII e, quindi applicabile il comma 1, asserito che il piano parla di pagamento integrale di tutte le classi dei creditori, tenendo presente che il concordato è stato ammesso nonostante sia stata fatto il focus sulla aleatorietà del quasi 100% della moneta concordataria vincolata all'esito del giudizio, a questo punto voteranno solo i chirografi quali creditori ab origine? (sempre con le dovute segnalazioni ed evidenziazioni da voi sollevate, magari da condividere col GD visto la fattispecie particolare) è addirittura possibile che non voti nessuno? immagino che il commissario non abbia modo di decidere di far votare o meno sulla scorta di una ipotetica vittoria o meno in causa (con vari gradi giudizio, varie ed eventuali): il concordato è stato ammesso sulla scorta della situazione descritta pertanto, al momento del voto, dovendo da piano prendere tutti il 100%... cosa altro si può fare? grazie per la risposta che verrà ma comprendo l'enorme peculiarità della situazione di specie.
    • Fabrizio Condemi

      REGGIO CALABRIA (RC)
      11/12/2024 18:42

      RE: Voto nel concordato preventivo liquidatorio

      Grazie per la pronta risposta, capisco che è una questione oltre che "spinosa" certamente più unica che rara vista la pochissima appetibilità che, col codice, risiede nel concordato liquidatorio, che poi lo stesso "prometta" il pagamento integrale di tutti creditori, anche chirografi ma che tale promessa sia vincolata totalmente al buon esito di un giudizio (già in stato avanzato ma pur sempre al 1° grado), riesco ad immaginare che sia davvero l'unico caso. Tuttavia, anche in virtù di ciò che avete scritto che condivido completamente, resta l'atroce dubbio: tolta ogni possibilità di applicare il comma 5 dell'art. 109 CCII e, quindi applicabile il comma 1, asserito che il piano parla di pagamento integrale di tutte le classi dei creditori, tenendo presente che il concordato è stato ammesso nonostante sia stata fatto il focus sulla aleatorietà del quasi 100% della moneta concordataria vincolata all'esito del giudizio, a questo punto voteranno solo i chirografi quali creditori ab origine? (sempre con le dovute segnalazioni ed evidenziazioni da voi sollevate, magari da condividere col GD visto la fattispecie particolare) è addirittura possibile che non voti nessuno? immagino che il commissario non abbia modo di decidere di far votare o meno sulla scorta di una ipotetica vittoria o meno in causa (con vari gradi giudizio, varie ed eventuali): il concordato è stato ammesso sulla scorta della situazione descritta pertanto, al momento del voto, dovendo da piano prendere tutti il 100%... cosa altro si può fare? grazie per la risposta che verrà ma comprendo l'enorme peculiarità della situazione di specie.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        13/12/2024 17:12

        RE: RE: Voto nel concordato preventivo liquidatorio

        La questione proposta, ridotta ai suoi termini essenziali, si sostanzia nella seguente alternativa: ai fini del voto va tenuto conto della situazione promessa sulla base di una eventuale e ipotetico incasso in base ad un giudizio pendente in primo grado oppure si tiene conto della situazione al momento esistente? Noi abbiamo optato per quest'ultima soluzione nella precedente risposta in quanto quella rappresentata è solo eventuale e futura e potrà riguardare il trattamento effettivo che i creditori riceveranno, ma dovendo il concordato essere sottoposto al voto dei creditori, a nostro avviso va vagliata la situazione reale esistente, che consentire proprio ai creditori di valutare la fattibilità della futuro realizzo.
        Se si accede a questa linea la individuazione dei creditori ammessi al voto va effettuata secondo i normali criteri, per cui sono chiamati al voto i creditori chirografari ab origine ma anche quelli prelatizi divenuti tali per incapienza a seguito di stima. Se si segue la prima opzione che prevede il pagamento integrale di tutti i creditori, nessuno di questi sarà chiamato al voto in quanto nessuno riceve un pregiudizio, e proprio questa soluzione è una ulteriore elemento che dovrebbe far propendere per l'altra soluzione che consente ai creditori di esprimersi.
        Zucchetti SG srl