Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

rinvio esame domande tempestive di ammissione al passivo

  • Francesco Baietta

    PESARO (PU)
    24/03/2023 08:44

    rinvio esame domande tempestive di ammissione al passivo

    Buongiorno,
    in caso di rinvio dell'esame delle domande TEMPESTIVE,
    la domanda di insinuazione presentata DOPO il termine ORIGINARIAMENTE fissato per l'esame
    delle domande TEMPESTIVE
    deve essere processata come domanda TARDIVA

    oppure, è rilevante il fatto che la data di esame delle domande tempestive è stata posticipata
    è pertanto la stessa va considerata TEMPESTIVA ?

    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/03/2023 19:55

      RE: rinvio esame domande tempestive di ammissione al passivo

      La questione da lei prospettata non è stata mai risolta a livello legislativo, neanche el nuovo codice, per cui bisogna affidarsi all'interpretazione che, se basata sulla lettera della legge, spinge a considerare come tardive le domande pervenute successivamente al trentesimo giorno antecedente l'udienza di verifica, ma prima dell'udienza di verifica delle domande tempestive fissata in sentenza o alla quale è stato fatto rinvio; di contro si impongono ragioni di economia processuale, per le quali, ove sia fissata un'udienza ulteriore, ben possano essere considerate come tempestive anche le domande pervenute al curatore nei trenta giorni prima di questa seconda udienza, posto che, se la domanda viene presentata in tempo utile per consentire a lui lo studio della stessa, non viene alterato il contraddittorio tra tutti i creditori e non si produce alcun pregiudizio ai creditori strettamente tempestivi, non essendo possibile, prima della chiusura dello stato passivo e della dichiarazione di esecutività, procedere ai riparti, nell'ambito dei quali potrebbe assumerebbe rilievo l'eventuale tardività.
      In tal senso sembra orientato l'unico precedente rinvenuto (Cass. 26 marzo 2012 n. 4792.) che, con riferimento ad una domanda pervenuta (all'epoca) in cancelleria oltre il termine perentorio di 30 giorni prima dell'adunanza (il giorno successivo, e quindi al ventinovesimo giorno prima dell'udienza di verifica), ha ritenuto legittimo che il giudice delegato l'avesse presa in considerazione per l'inserimento immediato nello stato passivo alla stessa maniera delle domande tempestive, data l'identità delle forme e procedure. "Una diversa soluzione- precisa la Corte- che imponesse in ogni caso la fissazione di una nuova adunanza pur in mancanza di particolari ragioni ostative alla decisione nell'adunanza già fissata, contrasterebbe ingiustificatamente con l'obiettivo del sollecito espletamento delle operazioni di verifica dei crediti perseguito dalla legge".
      Anche noi preferiamo questa seconda linea interpretativa.
      Zucchetti SG srl
      • Gilda Mastroianni

        Caserta
        04/12/2023 18:33

        RE: RE: rinvio esame domande tempestive di ammissione al passivo

        Buonasera, se si ricevono domande tardive ma ancora non è stato ancora depositato il progetto di stato passivo per l'udienza fissata per l'esame delle tempestive, le tardive possono essere inserite nello stesso progetto di stato passivo ed esaminate in tale udienza? o devono essere obbligatoriamente esaminate in un'udienza futura?
        grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          05/12/2023 19:44

          RE: RE: RE: rinvio esame domande tempestive di ammissione al passivo

          Ritualmente, essendo la domanda pervenuta al curatore entro il trentesimo giorno anteriore all'udienza fissata per la verifica, la stessa sarebbe da considerare tradiva e andrebbe trattata come tale, tuttavia, ove il curatore sia in grado di esaminare la domanda e possa inserirla nel progetto di stato passivo da depositare 15 giorni prima della udienza, non vi è alcun pregiudizio per l'istante interessato e per gli altri creditori, che detta domanda venga esaminata in via tempestiva, non essendo possibile, prima della chiusura dello stato passivo e della dichiarazione di esecutività, procedere ai riparti, nell'ambito dei quali potrebbe assumerebbe rilievo l'eventuale tardività. Come detto nella risposta che precede, in tal senso si è anche pronunciata S. Corte (Cass. 26 marzo 2012 n. 4792).
          Zucchetti SG srl