Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Registro attività del curatore ex art. 136 CCII

  • Chiara Mazzetti

    Bologna
    07/09/2022 12:24

    Registro attività del curatore ex art. 136 CCII

    Buongiorno,
    pongo un quesito per confrontarmi sulle attività che secondo voi è opportuno indicare nel registro che il curatore deve tenere ai sensi dell'art. 136 CCII, perchè ho forti dubbi e, considerata la recente entrata in vigore del codice, non sto trovando grosse risposte su banche dati o commentari.

    L'articolo 136 recita che "il Curatore deve tenere un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e in cui deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione."
    Il software di Fallco Liquidazioni Giudiziali è stato implementato con la funzione apposita, come di consueto immediata e completa, ma il mio principale dubbio è su cosa sia opportuno indicare in tale registro.
    Da una parte, leggendo la parte iniziale dell'articolo "il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal programma di liquidazione approvato (...) Egli deve tenere un registro (...). propenderei per pensare di dover annotare le attività "principali" citate dal CCII come l'accesso presso la sede, l'apposizione dei sigilli, il deposito delle relazioni ex art. 130 o del programma di liquidazioni ecc. ecc. comunque attività previste dal codice.
    Dall'altro lato però "annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione" mi porta ad una interpretazione molto più ampia che comprende anche attività come ad esempio incontro/telefonata con l'avvocato della società, telefonata al legale rappresentate, mail al consulente fiscale ecc. ecc
    Chiaramente la seconda interpretazione è molto più ampia e prevedrebbe un attività analitica.
    Come vi comportereste?
    Ringrazio anticipatamente per l'attenzione
    Chiara Mazzetti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/09/2022 19:39

      RE: Registro attività del curatore ex art. 136 CCII

      L'art. 136 CCII non è altro che la versione, rivista e aggiornata, dell'art. 38 l. fall., il cui primo comma prevede appunto che "Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione". Si tratta del tradizionale libro giornale che, una volta era cartaceo, ed ora è informatico, e nel quale il curatore deve, come in passato, continuare ad annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione e, quindi, principalmente quelle che determinano entrate o uscite, nonché quelle di cui va lasciata (o ritiene opportuno lasciare) traccia del loro accadimento, come comunicazioni, presentazioni di istanze, o anche incontri/telefonate con l'avvocato della società, telefonate al legale rappresentate, mail al consulente fiscale ecc. da lei indicati.
      Poiché trattasi di un libro informatico non vidimato, con annotazioni cronologiche, onde evitare aggiustamenti postumi, è prevista la sottoscrizione periodica mensile e l'apposizione di una marca digitale mensilmente (ulteriori chiarimenti su questa può chiederli all'Ufficio assistenza Zucchetti).
      Zucchetti Sg srl
      • Piero Fogu

        Olbia (SS)
        15/09/2022 10:46

        RE: RE: Registro attività del curatore ex art. 136 CCII

        Buongiorno,
        la nuova modalità tenuta del registro si applica solo alle nuove procedure aperte dopo l'entrata in vigore dell'art. 136 CCII o anche a quelle in corso?
        Grazie
        Saluti
        PF
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          15/09/2022 19:37

          RE: RE: RE: Registro attività del curatore ex art. 136 CCII

          Si, a norma dell'art. 390 CCII, le procedure pendenti al 15 luglio 2022 continuano ad essere disciplinate dalla legge fallimentare.
          Zucchetti SG srl
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            15/09/2022 19:39

            RE: RE: RE: RE: Registro attività del curatore ex art. 136 CCII

            Nella risposta che precede, c'è un si in più che può trarre in inganno.
            Zucchetti Sg Srl
            • Stefania Ferioli

              Pieve di Cento (BO)
              09/01/2023 17:05

              RE: RE: RE: RE: RE: Registro attività del curatore ex art. 136 CCII

              "Si, a norma dell'art. 390 CCII, le procedure pendenti al 15 luglio 2022 continuano ad essere disciplinate dalla legge fallimentare.
              Zucchetti SG srl"
              Dalla vostra risposta, che il SI trae in inganno sembra che anche per le procedure pendenti al 15/7/22, il registro delle attività sia obbligatorio.
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                09/01/2023 17:52

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Registro attività del curatore ex art. 136 CCII

                Avevamo precisato che "si" può trarre in inganno in quanto nella domanda era posta una alternativa, per cui non era chiaro a quale delle due possibilità si riferisse la nostra affermazione. Ad ogni modo, il significato della risposta era che l'art. 136 CCII si applica solo alle nuove procedure regolate dal codice della crisi entrato in vigore il 15 luglio, in quanto quelle pendenti a tale data continuno ad 4essere disciplinate dalla legge fallimentare, giusto il disposto dell'art. 390.
                Zucchettri SG srl
      • Alessandro Bruno Barbalace

        Monza (MB)
        14/02/2023 19:01

        RE: RE: Registro attività del curatore ex art. 136 CCII

        Buonasera,
        domanda banale ma onde non incorrere in errore: la marca che 'mensilmente' va apposta, è ogni 30 giorni dall'apertura della procedura. Questo significa quindi che se viene aperta il 1° del mese, sarà ogni 30 del mese, ma che se è aperta il 15 sarà sempre ogni 15 a partire dal mese successivo, corretto?
        Grazie.
        Un cordiale saluto
        ab
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          16/02/2023 09:58

          RE: RE: RE: Registro attività del curatore ex art. 136 CCII

          Il testo normativo (art. 136 c. 1 CCII) indica solamente la scadenza mensile, senza dare ulteriore specifica sul conteggio dei giorni e sulla data iniziale (ossia se la data da tenere in considerazione debba essere quella di apertura procedura, di accettazione incarico oppure di inserimento della prima attività). In attesa di ulteriori specifiche ministeriali (che, come indicato dal comma 5, dovrebbero essere emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge) rimane a discrezione del Curatore l'interpretazione dell'accezione "mensilmente"; ad ogni modo, Fallco, dopo la prima storicizzazione, terrà conto di quella data per il calcolo del termine delle successive.
          Zucchetti Sg srl
    • Stefano Mazzuoli

      CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)
      10/10/2022 17:27

      RE: Registro attività del curatore ex art. 136 CCII

      Buonasera,
      vorrei tornare sul punto per avere un chiarimento, soprattutto dal punto di vista operativo.
      Se ho ben compreso la tesi proposta è che il registro ex art. 136 CCI non è altro che il libro giornale ex art. 38 L.F., ma che lo stesso debba contenere, non solo la registrazione delle entrate e delle uscite, ma anche le altre e diverse attività compiute dal curatore.
      Non condivido tale conclusione, tuttavia, ammesso che ciò sia corretto, il programma dovrebbe consentire di effettuare sia registrazioni contabili che annotazioni diverse, e, per entrambe, apporre la marcatura temporale.
      Vi chiedo cortesemente conferma sulla correttezza o meno di tale conclusione, visto che il programma (allo stato e per quello che ho potuto constatare), non sembra consentire la marcatura temporale per entrambe la tipologia di operazioni.
      Grazie
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        12/10/2022 15:55

        RE: RE: Registro attività del curatore ex art. 136 CCII

        Il nuovo registro, come abbiamo detto nella iniziale risposta sostituisce il vecchio libro giornale e, come in passato, deve annotare nello stesso "giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione", che è la terminologia utilizzata sia dall'art. 38 l. fall. che dall'art. 136 CCII. Questa espressione è stata interpretata nella prassi come annotazione delle entrate e delle uscite, e si può continuare a farlo, tuttavia giuridicamente il suo significato è più ampio, come abbiamo cercato di dire nella risposta che precede.
        Per questo in Fallco è possibile registrare:
        - le attività del professionista nel "Registro attività (Reg. Informatico)";
        - le registrazioni contabili in "Registrazioni contabili".
        Al momento è possibile storicizzare e apporre la marcatura temporale solo al Registro attività. A breve sarà on line la storicizzazione e apposizione marca temporale anche al Libro giornale. Nello stesso momento si effettuerà la storicizzazione e l'apposizione della marca temporale di entrambi i registri.
        Zucchetti SG srl
        • Debora Zani

          Brescia
          17/11/2022 09:11

          RE: RE: RE: Registro attività del curatore ex art. 136 CCII

          Buongiorno,
          Stando a quanto sopra riportato le sezioni di Fallco da compilare saranno sempre due: Libro Giornale e Registro.
          Non prevedete la possibilità di fare le registrazioni contabili sul Registro anzichè sul Libro Giornale così da poter utilizzare solo uno dei due, come previsto dall'art. 136 CCII.
          In più mi chiedo, se il Libro Giornale è stato sostituito dal Registro, come da Voi sopra confermato, per quale motivo dovrei continuare a compilarlo e per di più apporvi una marca temporale?
          E' un'esigenza del Vostro programma quella di far tenere al Curatore entrambi? Nel senso che il software non è in grado di elaborare i riparti sulla base delle annotazioni fatte esclusivamente nel Registro, anche qualora vi vengano annotate le entrate e uscite che venivano registrate sul Libro Giornale?
          Ringrazio e porgo cordiali saluti
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            18/11/2022 19:07

            RE: RE: RE: RE: Registro attività del curatore ex art. 136 CCII

            La scelta del doppio documento non è dettata da esigenze di programma (il nostro staff tecnico è i grado di organizzare le registrazioni in qualsiasi modo) ma è stata decisa per assecondare le varie richieste dei Giudici in attesa delle linee guida da parte del Ministero che dovrebbero arrivare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del CCII. Ad esempio, la GD di Ferrara dà valenza al Registro delle attività solo per le movimentazioni contabili, al contrario del GD di Busto che fa riferimento solo alle attività puramente amministrative non menzionando le contabili, e così via; in questa situazione di incertezza ci è sembrato opportuno offrire agli utenti le più ampie possibilità a seconda delle indicazioni dell'ufficio con cui lavorano permettendo le annotazioni contabili distinte dalle altre e annotare i movimenti contabili nella sezione "Registrazioni contabili" e le attività nel "Registro attività".
            Al momento della storicizzazione Fallco produce un unico PDF (che comprende il PDF delle attività + il PDF delle registrazioni contabili/Libro Giornale) e su questo appone la marca temporale.
            Zucchetti SG srl
            • Cristina Gaffurro

              Bologna
              04/01/2023 10:03

              RE: RE: RE: RE: RE: Registro attività del curatore ex art. 136 CCII

              Buongiorno
              Più che la sostituzione del libro giornale ( che esprime contabilmente la gestione) il registro drl curatore era già presente nella rel 33 semestrale direi. Io personalmente già allegavo una lista degli atti di gestione principali compiuti in modo da rendere trasparente l'attività per il cdc e per il giudice.Per cui mi sembra che tale "obbligo " fosse già presente e che ad oggi L' unica novità è che sia stato informatizzato è reso disponibile al cdc in diretta. D'altra parte, quando tramite Fallco veniva inviato il link al fascicolo, già lo stessi creditori potevano controllare direttamente L' andamento della procedura.
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                04/01/2023 19:08

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Registro attività del curatore ex art. 136 CCII

                Grazie per aver apportato la sua esperienza a sostegno di quanto da noi sostenuto fin dalla prima risposta.
                Zucchetti Sg srl