Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

DOMANDA INSINUAZIONE PER CREDITO derivante da contratto cointestato

  • Francesco Baietta

    PESARO (PU)
    03/02/2023 17:00

    DOMANDA INSINUAZIONE PER CREDITO derivante da contratto cointestato

    Buonasera,
    nell'ipotesi in cui ci sia un UNICO contratto di locazione immobiliare, in cui i proprietari dell'immobile sono due soggetti distinti , è necessario che le domande di insinuazione al passivo siano NECESSARIAMENTE due ( cioè una per ciascun soggetto) oppure può essere presentata una sola domanda di ammissione al passivo da uno dei due soggetti e tal domanda avrà avente ad oggetto l'INTERO importo del credito?
    Grazie
    • Francesco Baietta

      PESARO (PU)
      03/02/2023 19:14

      RE: DOMANDA INSINUAZIONE PER CREDITO derivante da contratto cointestato

      Scusate il refuso , a chiarimento intendevo dire che i proprietari dell'immobile sono due soggetti distinti e il conduttore è la società in procedura di liquidazione,
      ovviamente
      il contratto di locazione immobiliare è solamente uno
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/02/2023 12:12

      RE: DOMANDA INSINUAZIONE PER CREDITO derivante da contratto cointestato

      E' principio incontrastato nella giurisprudenza della Cassazione che "qualora in un contratto di locazione la parte locatrice sia costituita da più locatori, ciascuno di essi è tenuto, dal lato passivo, nei confronti del conduttore alla medesima prestazione, così come, dal lato attivo, ognuno degli stessi può agire nei riguardi del locatario per l'adempimento delle sue obbligazioni, applicandosi in proposito la disciplina della solidarietà di cui all'art. 1292 c.c., che non determina, tuttavia, la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo, perciò, a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori" (Cass. 05/07/2019, n.18069; Cass. 28/02/2017, n. 5014; Cass. 22/06/2009, n. 14530; Cass.29/05/1995, n. 6019; ecc.). Più che il richiamo alla solidarietà, appare convincente la spiegazione che di detta conclusione offre Cass. 17/01/2012, n.549 (conf. Cass. 18/07/2008, n. 19929), quando spiega che "Nel rapporto di locazione, l'eventuale pluralità di locatori integra una parte unica, al cui interno i diversi interessi vengono regolati secondo i criteri che presiedono alla disciplina della comunione, per cui sugli immobili oggetto di comunione concorrono in difetto di prova contraria, pari poteri gestori da parte di tutti i comproprietari in virtù della presunzione che ognuno di essi operi con il consenso degli altri o quanto meno della maggioranza dei partecipanti alla comunione".
      In sostanza è sufficiente la domanda di unoi solo dei due locatori che chieda l'insinuazione per l'intero.
      Zucchetti SG srl