Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

cessione quinto sitendio e TFR ad una finanziaria

  • Lorenzo Gorgoglione

    Milano
    02/01/2026 18:26

    cessione quinto sitendio e TFR ad una finanziaria

    la dipendente di una società ora in liquidazione giudiziale ha ceduto due anni prima il quinto dello stipendio, il TFR e ogni altro emolumento ad una finanziaria.
    La finanziaria ha ceduto il credito, ante avvio liquidazione, ad una società diversa, la quale ora si insinua per il proprio residuo credito nei limiti delle retribuzioni dovute e del TFR dovuto alla lavoratrice (non insinuata e presumibilmente che non si insinuerà), considerando la risoluzione del rapporto effettuata alla data di avvio della liquidazione.
    Primo problema – il curatore non conosce e non conoscerà delle vicende del rapporto di lavoro (presumibilmente già cessato prima della sentenza di avvio) e non conosce e non conoscerà né l'ammontare dei quinti trattenuti e non pagati ante avvio liquidazione né l'ammontare del TFR e nemmeno se già pagato o ancora da pagare.
    Secondo problema - la cessione alla prima finanziaria alla seconda società oggi insinuata comporta il trasferimento del privilegio ex art. 2751 bis n. cc, visto che si tratta non della cessione originaria e diretta dalla lavoratrice ma di una nuova cessione?
    Ringrazio
    Lorenzo Gorgoglione
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/01/2026 13:17

      RE: cessione quinto sitendio e TFR ad una finanziaria

      Quanto al primo quesito, va ricordato che l'onere della prova del credito che viene insinuato al passivo compete al creditore che presenta la domanda, per cui il curatore, se in base alla domanda e ai documenti allegati o in base alla documentazione rinvenuta presso il liquidato non riesce a ricostruire il credito azionato, può proporre nel progetto di stato passivo l'esclusione del credito in quanto non documentato. Va anche però ricordato che compete al debitore, e nel caso al curatore della liquidazione giudiziale aperta nei suoi confronti, fornire la prova dei pagamenti eseguiti, sicchè se il dubbio riguarda l'entità del credito perché non è possibile ricostruire quanto è stato pagato, questo dubbio è a scapito della curatela. In sostanza bisogna distinguere le vicende che attengono alla determinazione del credito azionato (importo finanziato, cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta cessione, ecc.) da quelle che riguardano i pagamenti effettuati ai fini di stabilire l'importo residuo; delle prime deve fornire la prova il creditore, per cui in mancanza di prova il credito non può essere ammesso, delle seconde il curatore, per cui la mancanza di prova comporta l'ammissione del credito richiesto.
      Quanto al secondo quesito, l'art.1263 c.c. dispone che "Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori". Di conseguenza, come il credito della dipendente era stato trasferito alla prima finanziaria con il privilegio che lo assisteva, così la cessione dello stesso credito al secondo cessionario è avvenuta contestualmente al privilegio che accompagnava quel credito.
      Zucchetti SG srl