Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

trasmissione rapporto riepilogativa ai creditori ex art. 130 comma 9

  • Michele Nutricato

    SUPERSANO (LE)
    03/03/2026 13:09

    trasmissione rapporto riepilogativa ai creditori ex art. 130 comma 9

    Il rapporto riepilogativo ex art. 130 comma 9 deve essere trasmesso sia ai creditori ammessi al passivo e ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione tardiva non ancora esaminata?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/03/2026 18:18

      RE: trasmissione rapporto riepilogativa ai creditori ex art. 130 comma 9

      L'ult. parte del comma 9 dell'art. 130 CCII dispone che "nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti secretate, è trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni" In mancanza di ulteriori precisazioni, i creditori cui trasmettere copia del rapporto sono quelli risultanti tali dallo stato passivo, per cui tra essi non possono essere inclusi i creditori tardivi la cui domanda non sia stata ancora esaminata i quali, fin quando non siano ammessi al passivo, sono solo creditori potenziali.
      Zucchetti SG srl