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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
termine e deposito programma di liquidazione
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Chiara Fabbroni
AREZZO10/09/2023 17:20termine e deposito programma di liquidazione
Buonasera,
vengo a porre i seguenti quesiti in ordine alla redazione del programma di liquidazione
1) in primis, nel caso di mio interesse non risulta costituito il Comitato dei Creditori.
Ciò premesso penserei di inviare il programma di liquidazione al Giudice per la semplice approvazione, non potendo essere prevista la sua autorizzazione alla successiva trasmissione al Comitato dei creditori.
Chiedo conferma se sia corretto tale iter:
2) Altro dubbio riguarda il termine da rispettare dei 60 giorni dalla data di chiusura dell'inventario; invero i 60 giorni decorrono dalla data di chiusura dell'inventario o dalla data del deposito nel fascicolo telematico? Invero nel mio caso vi sono alcuni giorni di scarto.
Ringrazio come sempre per la Vostra puntualità.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/09/2023 18:03RE: termine e deposito programma di liquidazione
Corretto quanto al punto 1. Peraltro sul punto l'art. 213 CCII ha un contenuto differente rispetto all'art. 104ter l. fall.; quest'ultimo richiede l'approvazione del programma da parte del comitato dei creditori senza alcuna partecipazione del giudice, al quale il programma è inviato dopo l'approvazione per dare il parere di conformità dei singoli atti in esecuzione dello stesso, nel mentre il nuovo comma settimo dell'art. 213 disponendo che "il programma è trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l'approvazione", segna un tragitto in cui è primariamente il giudice delegato che svolge una valutazione del programma decidendo in base all'esito della stessa se trasmetterlo al comitato per l'approvazione. In questo sistema il potere sostituivo del giudice in mancanza della costituzione del comitato dei creditori, si spiega ancor più che n in quello della legge fallimentare.
Quanto al punto 2, il primo comma dell'art. 213 parla di 60 giorni "dalla redazione dell'inventario", e questo, come precisa il quarto comma dell'art. 195, "è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti"; per cui a, nostro avviso, è la sottoscrizione che segna il momento della redazione, fermo restando che poi una copia dello stesso deve essere depositata presso la cancelleria del tribunale. Ad ogni modo non è preoccupante lo sforamento di alcuni giorni in quanto in quanto lo stesso primo comma dell'art. 213, oltre al termine breve di 60 giorni dalla redazione dell'inventario, precisa che lo stesso deve essere
predisposto " in ogni caso non oltre 150 giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apeertura della liquidazione giudiziale", e solo per la violazione di questo termine lungo senza giustificato motivo è sancita la sanzione della revoca.
Zucchetti SG srl-
Paolo Altin
TRIESTE24/02/2026 16:57RE: RE: termine e deposito programma di liquidazione
Buonasera,
ritenete che il termine lungo dei 150 giorni previsto dall'art. 213 sia suscettibile di proroga a seguito di istanza al GD da parte del curatore?
Grazie per la risposta.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/02/2026 13:17RE: RE: RE: termine e deposito programma di liquidazione
L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 213 CCI dispone che "Il mancato rispetto del termine di 150 giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è causa di revoca del curatore". Da questa disposizione si può dedurre che una proroga del termine ultimo di 150 giorni è possibile ove sia dettata da un giustificato motivo, che ovviamente vaglierà il giudice delegato. Pertanto prima di fare la domanda di proroga, stante il rischio della revoca in caso di mancato rispetto del termine, sarebbe opportuno, se possibile, sentire il giudice per sapere se il motivo che lei adduce sia giustificativo della proroga.
Zucchetti SG srl
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