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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
CREDITO IVA E DICHIARAZIONI OMESSE
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Roberto Antonella
CASTELFIDARDO (AN)07/10/2025 19:01CREDITO IVA E DICHIARAZIONI OMESSE
Buonasera,
sono curatore di una società in liquidazione giudiziale dal 04/12/2024. La società aveva un credito iva dell'anno 2021 di euro 50.000. La società ha omesso le successive dichiarazioni iva. Nella dichiarazione iva 2025 per l'anno 2024 ho riportato l'importo di euro 50.000 come eccedenza da anno precedente. L'ADE notifica avviso bonario per tale importo di euro 50.000 più sanzioni ed interessi nonchè presenta domanda di insinuazione al passivo tardiva per gli stessi importi. Come mi devo comportare? Pensavo di escludere l'importo dallo stato passivo ed impugnare l'iscrizione a ruolo del credito iva sebbene l'ADE vanti già ingenti crediti nel progetto di stato passivo e l'importo verrebbe compensato. La procedura inoltre non ha fondi.
grazie
Cordiali saluti
Roberto Antonella-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como12/10/2025 09:40RE: CREDITO IVA E DICHIARAZIONI OMESSE
Il problema nasce dal fatto che sulla possibilità di "recuperare" il credito IVA in presenza di successive dichiarazioni omesse esistono due posizioni diverse (rinviamo a questo intervento per una disamina più dettagliata):
a) la posizione comunitaria è statuita dalle decisioni della Corte di Giustizia CE nelle cause C-95/07 e C-96/07 del 8/5/2008, nelle quali si afferma che "il principio della neutralità fiscale impone che l'inosservanza da parte di un soggetto passivo delle formalità imposte da uno stato membro, in applicazione delle disposizioni comunitarie succitate, non può privarlo del suo diritto alla detrazione, mediante l'annotazione a credito nella dichiarazione di imposta, ferma restando l'eventuale sanzione per l'inosservanza di tali obblighi"
b) la fonte interna è chiaramente espressa nella sentenza della Corte di Cassazione n. 20120/2018: "il credito Iva maturato nell'anno in cui la dichiarazione annuale risulta omessa può comunque essere computato in detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto".
La differenza rileva proprio nel caso qui in esame: essendo state omesse due dichiarazioni successive a quella dalla quale emerge il credito, per la giurisprudenza comunitaria esso è recuperabile, per quella italiana no.
Sappiamo che la posizione comunitaria in tema di IVA è gerarchicamente prevalente, ma sappiamo anche che l'Agenzia delle Entrate abitualmente segue quella interna, e ottenere l'applicazione di quella comunitaria non è semplice e comunque ha un costo.
E proprio sotto questo aspetto riteniamo si possa rispondere al quesito:
- se la procedura non ha fondi né mai ne avrà, a parte cercare una soluzione bonaria esponendo la questione all'Ufficio, nulla si può fare non potendo sostenere il costo di un contenzioso
- ma anche se la procedura potesse in qualche modo reperire le disponibilità per sostenere i costi necessari, non ci pare comunque opportuno sostenere spese dalle quali comunque, visti gli ingenti debiti verso l'Agenzia delle Entrate, non deriverebbe attivo che potrebbe giustificare il sostenimento delle stesse.-
Roberto Antonella
CASTELFIDARDO (AN)13/10/2025 09:44RE: RE: CREDITO IVA E DICHIARAZIONI OMESSE
Grazie per la risposta. In merito invece alla domanda di insinuazione tardiva presentata dall'agenzia delle entrate? L'AdE richiede l'insinuazione in base alla liquidazione di una dichiarazione iva presentata dopo l'apertura della liquidazione giudiziale. -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como13/10/2025 12:09RE: RE: RE: CREDITO IVA E DICHIARAZIONI OMESSE
Se, come abbiamo scritto nella risposta precedente, la procedura non ha fondi per incardinare un contenzioso e quindi non si contesta la pretesa dell'Ufficio, tenuto conto che l'importo è di fatto irrilevante, non vediamo altra soluzione che ammettere il credito così come richiesto.
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