Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Correttivo ter e disciplina transitoria

  • Mauro Moras

    Pordenone
    05/12/2024 17:28

    Correttivo ter e disciplina transitoria

    Tra le varie modifiche apportate dal "correttivo ter" del codice della cris, il legislatore ha modificato l'art. 44, I comma, lett. a), prevedendo ora che il debitore possa chiedere, in presenza di giustificati motivi, la proroga del termine per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione e tutta la documentazione ex art. 39, comma 1, anche in presenza di domande di apertura della liquidazione giudiziale.
    L'art. 56 del predetto decreto correttivo prevede che il decreto stesso si applica ai "procedimenti instaurati ai sensi dell'art. 40 CCII .... pendenti alla data della sua entrata in vigore," ossia alla data del 28/09/2024.
    Quindi, se ho inteso correttamente, nel caso di un procedimento instaurato con notifica della domanda della liquidazione giudiziale avvenuta prima del 28 settembre, con udienza fissata a novembre nella quale viene depositata domanda di concordato preventivo con riserva, dovrebbe ora ricadere nella nuova disciplina, con la conseguenza che il termine per il deposito della domanda piena possa usufruire della possibilità di avvalersi della proroga di ulteriori sessanta giorni, seppur in presenza di giustificati motivi.
    E' corretto?
    Ringrazio.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/12/2024 19:45

      RE: Correttivo ter e disciplina transitoria

      Se abbiamo ben capito, è stata presentata una istanza di liquidazione giudiziale prima del 28 settembre 2024 e nel corso della istruttoria c.d. prefallimentare è stata proposta domanda di concordato ex art. 44 c.c..ii.. In questa situazione siamo d'accordo con la sua interpretazione in quanto nel caso raffigurato alla data del 28 settembre 2024 era stato instaurato un procedimento nell'ambito del quale si è inserita la successiva domanda.
      Dispone infatti l'art. 56 del d.lgs n. 136 del 2024 che "Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente".
      La norma, quindi, come spiegato nella relazione accompagnatoria, in considerazione della natura correttiva delle modifiche apportate, chiarisce che "le disposizioni del decreto legislativo sono applicabili anche a tutti gli istituti in corso al momento della sua entrata in vigore. La finalità di ricomprendere ogni istituto è perseguita facendo riferimento alla composizione negoziata ed ai piani attestati di risanamento - quali strumenti stragiudiziali – nonché a tutti gli strumenti giudiziali ai quali si accede mediante il procedimento unitario introdotti prima nonché a strumenti e/o procedure aperte o pendenti".
      Riteniamo, pertanto che al caso rappresentato, essendo stato già introdotto., ma non definito, il procedimento "unitario" prima del 28 settembre, trovi applicazione la modifica apportata dal correttivo all'art. 44.
      Zucchetti SG srl