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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Privilegio ex art. 9, D.Lgs. 123/1998 abrogato
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Paolo Altin
TRIESTE08/01/2026 16:55Privilegio ex art. 9, D.Lgs. 123/1998 abrogato
Buongiorno,
il D.Lgs. 123/1998 è stato abrogato con decorrenza 01.01.2026.
Come comportarsi nei confronti di un creditore istante che, in una liquidazione giudiziale pronunciata a fine settembre 2025 la cui udienza di verifica del passivo si celebrerà a fine gennaio 2026, richiede l'applicazione di tale privilegio?
Nella fattispecie si tratta di due creditori. Da una parte INVITALIA per revoca di un finanziamento Start and Smart dall'altra Agenzia delle Entrate Riscossione per altri crediti di imposta / agevolazioni fiscali.
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/01/2026 17:19RE: Privilegio ex art. 9, D.Lgs. 123/1998 abrogato
Effettivamente l'art. 24 del d.lgs 27/11/2025, n. 184 ha abrogato, tra gli altri, a decorrere dall'1 gennaio 2026, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
L'art. 25 del citato d.lgs n. 184 del 2025 contiene le disposizioni transitorie, secondo le quali:
"1. Le disposizioni del capo III si applicano ai bandi non ancora pubblicati nelle forme previste alla data di entrata in vigore del presente codice; per i bandi già pubblicati alla predetta data, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni di riferimento. Le disposizioni di cui all'articolo 19 si applicano agli incentivi fiscali e agli incentivi contributivi istituiti con legge successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8, e agli articoli 5 e 21 si applicano a decorrere dalla data in cui acquista efficacia il decreto di cui all'articolo 4, comma 4. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3, si applicano a decorrere dalla data in cui acquista efficacia il decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 20.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, ogni richiamo al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, contenuto in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice.
La norma riprodotta non è di agevole lettura, per cui ci limitiamo a fornire la nostra interpretazione in attesa che intervenga qualche precedente chiarificatore.
Orbene, dalla disposizione di cui al precedente comma 3 sembrerebbe che la normativa attuale sostituisca quella precedente abrogata, ma detto comma fa salvo quanto previsto dal comma 1, per il quale le disposizioni del capo III si applicano ai bandi non ancora pubblicati nelle forme previste alla data di entrata in vigore del presente codice; per i bandi già pubblicati alla predetta data, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni di riferimento". Poiché il capo III tratta dei bandi di concorso per le agevolazioni concedibili, le procedure e modalità di accesso, ecc., si può dedurre che la nuova normativa che attiene alle agevolazioni, che possono essere anche contributive o fiscali, come definite dall'art. 2 del recente decreto legislativo, queste si applicano alle procedure di finanziamento introdotte dopo l'entrata in vigore della stessa, sicchè per quelle in corso all'1 gennaio 2026 dovrebbe trovare applicazione la normativa precedente, così come detta normativa, richiamata dal comma 3 dell'art. 25, dovrebbe trovare applicazione per tutte le materie diverse dalle agevolazione.
Zucchetti SG srl
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