Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Termine presentazione relazione ex art. 130 c. IV CCII

  • Giuseppe de Filippo

    Torino
    20/06/2023 15:52

    Termine presentazione relazione ex art. 130 c. IV CCII

    Buongiorno.

    Ho regolarmente presentato nei termini di legge la relazione informativa ex art. 130 c. I CCII e sono in fase di stesura e completamento della relazione particolareggiata ex art. 130 c. IV CCII in scadenza il prossimo 23.06.2023.
    Mi chiedevo se, come nella previgente legge fallimentare (art. 33 comma I l.f.), il termine di cui all'art. 130 c.IV CCII fosse di natura ordinatoria e come tale prorogabile prima della scadenza. Non vorrei che l'allegazione alla relazione del bilancio formato ex art. 198 c II ed il rendiconto di gestione di cui all'art. 2487 bis cc fosse di ostacolo alla proroga del termine.
    Grazie per l'attenzione
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/06/2023 17:32

      RE: Termine presentazione relazione ex art. 130 c. IV CCII

      La relazione particolareggiata di cui al comma quarto dell'art. 130 deve essere presentata del curatore entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e questo termine, non essendo definito come perentorio né essendo prevista altra sanzione in caso di mancato rispetto o altre conseguenze in caso di ritardo nel deposito, è da ritenere prorogabile da parte del giudice delegato su istanza motivata del curatore.
      Zucchetti SG Srl
      • Giuseppe de Filippo

        Torino
        23/06/2023 10:15

        RE: RE: Termine presentazione relazione ex art. 130 c. IV CCII

        Grazie
        • Giorgio Plebani

          ALBINO (BG)
          11/01/2024 12:27

          RE: RE: RE: Termine presentazione relazione ex art. 130 c. IV CCII

          Buongiorno
          il rendiconto di gestione é da predisporre solo in caso di società in liquidazione oppure in tutti i casi?

          Per rendiconto di gestione si intendono la descrizione dei movimenti di cassa?
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            11/01/2024 18:52

            RE: RE: RE: RE: Termine presentazione relazione ex art. 130 c. IV CCII

            Dalla sintetica formulazione del suo quesito intuiamo che lei intenda fare riferimento alla ult. parte del comma 4 dell'art. 130. Questo, fissato il termini entro cui il curatore deve, dopo il deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata, conclude: "Il curatore allega alla relazione il bilancio dell'ultimo esercizio formato ai sensi dell'ar. 198, comma 2, nonché il rendiconto di gestione di cui all'art. 2487-bis codice civile, evidenziando le rettifiche apportate". Quest'ultimo riferimento normativo può trarre in inganno e giustificare la sua prima domanda, dato che l'art. 12487-.bis c.c. è dettato per le società in liquidazione volontaria, tuttavia la norma si riferisce a tutte le società assoggettate alla liquidazione giudiziale e intende dire che il curatore deve presentare, insieme alla relazione particolareggiata e al bilancio relativo all'ultimo esercizio predisposto dal debitore e con le rettifiche apportate dallo stesso curatore, il conto gestione "relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato", che è la parte dell'art. 2487-bis c.c. rilevante ai fini in esame, e fino all'apertura della procedura, dopo di che scattano per il curatore gli obblighi informativi di cui all'art. 130 e inizia la sua gestione del patrimonio, per la quale presenterò il rendiconto alla chiusura o, prima se cessa dall'incarico. Non è detto come debba essere redatto il conto gestione di cui all'art. 2487 bis c.c., , ma dato il contesto in cui è inserito dall'art. 130, pensiamo che questo si possa sostanziare nella descrizione dei movimenti, nel mentre ben più complesso è il rendiconto del curatore relativo alla sua gestione.
            Zucchetti SG srl
      • Antonello Buttaroni

        GENZANO DI ROMA (RM)
        16/04/2024 14:44

        RE: RE: Termine presentazione relazione ex art. 130 c. IV CCII

        Buonasera,
        in caso di mancato accertamento/prosecuzione del procedimento di accertamento del passivo, emesso con decreto, il termine della relazione particolareggiata quanto spira?
        Grazie
        • Antonello Buttaroni

          GENZANO DI ROMA (RM)
          16/04/2024 14:47

          RE: RE: RE: Termine presentazione relazione ex art. 130 c. IV CCII

          Quesito risolto, termine spira entro 180 giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale ex art. 130 c.6 CCII.
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            17/04/2024 16:21

            RE: RE: RE: RE: Termine presentazione relazione ex art. 130 c. IV CCII

            Esatto.
            Zucchetti SG srl
            • Vincenzo Tosques

              Termoli (CB)
              07/10/2025 18:30

              RE: RE: RE: RE: RE: Termine presentazione relazione ex art. 130 c. IV CCII

              Una saluto a tutti. La scadenza del termine vale per il decreto di esecutività dello stato passivo delle tempestive o si intende prorogato in automatico successivamente alla esecutività dello stato passivo delle tardive ?
              • Zucchetti Software Giuridico srl

                Vicenza
                07/10/2025 19:16

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Termine presentazione relazione ex art. 130 c. IV CCII

                L'art. 130 CCII prevede, al coma 4, che il curatore presenti una relazione "entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo", e il riferimento non può che essere all'esecutività di cui all'art. 204 dichiarata alla fine dell'esame delle domande tempestive, che costituisce un punto di svolta della procedura, in cui le domande tardive possono anche mancare e comunque sono destinate ad integrare lo stato passivo già formato.
                E che il riferimento sia a questo dato si ricava anche dalla dal comma 6 dell'art. 130, che dispone che quando non si fa luogo all'accertamento del passivo ai sensi dell'art. 209, la relazi9one di cui in precedenza "è depositata entro il termine di 180 giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale"; nonché dal comma 9, per il quale, dalla stessa data di dichiarazione di esecutività dello stato passivo poi decorre il termine di quattro mesi per il deposito del primo rapporto riepilogativo, cui ne seguono altri con una scadenza semestrale.
                Questo scadenzario ha necessariamente bisogno di un dies a quo certo e definito, che non può essere quello della esecutività dello stato passivo delle tardive, che possono anche mancare o arrivare fino all'esaurimento del riparto finale, sicchè per tutta la procedura il curatore non avrebbe obblighi informativi e questi fossero collegati alla esecutività dello stato passivo delle tardive.
                Zucchetti SG srl