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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NOTIFICATO AL LIQUIDATORE DI L.G.
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Andrea Sabatini
REGGIO EMILIA (RE)10/10/2025 12:04PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NOTIFICATO AL LIQUIDATORE DI L.G.
Buongiorno, sottopongo la seguente tematica, da Voi già trattata in precedenza, ma aggiungo qualche elemento ulteriore d'indagine.
Una società (A) vanta un credito residuo verso un soggetto (B) che, a sua volta, è ammesso al passivo di una liquidazione giudiziale (C), con il privilegio ex art. 2751 bis, n. 1, c.c. Non è stato effettuato, ad oggi, alcun riparto dal curatore, a fronte, pare, di una liquidità per ora modesta. La società A intenderebbe notificare pignoramento presso terzi al curatore della L.G. (C) ed al debitore B, vantando verso B un credito residuo inferiore a quello di B ammesso al passivo. A potrebbe agire in questi termini senza rischiare un'opposizione all'esecuzione promossa dal curatore di C o dallo stesso debitore esecutato (B), per nullità o improcedibilità del pignoramento, fondata sulla tesi che l'inziativa possa essere lesiva dei principi fondamentali della procedura concorsuale?
Di converso, qualora fosse possibile per A notificare il presso terzi a C, cosa accadrebbe dopo l'assegnazione del credito ad A, posto che i tempi di un eventuale riparto in C sarebbero senz'altro dilatati, e non sarebbe neppure certa la possibilità di soddisfazione del credito anzidetto? Si tratterebbe, forse, di una mera aspettativa di credito di A, da tutelare ai sensi dell'art. 551 bis, 1° e 2° c., c.p.c., laddove la procedura dovesse durare diversi anni? Tale credito (o aspettativa), assegnato in sede esecutiva, come dovrebbe essere considerato dal curatore di C, nell'ottica di una corretta gestione dello stato passivo?
Ringrazio sin d'ora per la Vs. cortese attenzione. Cordiali saluti.
Andrea Sabatini (Reggio Emilia)
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/10/2025 19:36RE: PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NOTIFICATO AL LIQUIDATORE DI L.G.
Nella vicenda la lei prospettata non si pone un problema di nullità o improcedibilità del pignoramento a causa della liquidazione giudiziale a carico del terzo pignorato C, nonostante il divieto posto dall'art. 150 CCII, perché l'esecuzione promossa dal creditore A è contro il suo debitore B, che è in bonis, e con il pignoramento presso terzi intende pignorare il credito che B vanta nei confronti della società C.
La funzione del pignoramento presso terzi è quella di soddisfare il creditore, non mediante l'attribuzione del ricavato di una vendita forzata o l'assegnazione di una res determinata, ma trasferendo al creditore procedente A la titolarità di un credito vantato dal suo debitore B nei confronti del terzo C. Tale trasferimento della titolarità del credito vantato dal debitore B in favore del creditore procedente A, avviene mediante l'emissione dell'ordinanza di assegnazione ex art. 533 c.p.c., che dà origine al mutamento del soggetto attivo dell'obbligazione dovuta dal terzo pignorato.
Questo significa che il sopraggiungere di un pignoramento presso il terzo già dichiarato insolvente non comporta alcuna alterazione delle regole del concorso perché il creditore pignorante A, a seguito del provvedimento di assegnazione, non si aggiunge agli altri creditori, ma si sostituisce all'originario creditore/debitore pignorato B, già insinuato al passivo della liquidazione giudiziale di C; di modo che quando la procedura, i suoi tempi , le sue regole e la graduazione tra i crediti arriva al pagamento del credito di B, invece di attribuire a costui la somma disponibile per pagarlo, dovrà dare ad A l'importo che gli è stato assegnato e a B l'eventuale differenza.
Con l'emissione dell'ordinanza di assegnazione delle somme in favore del creditore procedente, la procedura esecutiva, avendo raggiunto il suo scopo, deve ritenersi conclusa e definita e rimane da stabilire come il pignorante A possa far valere il suo credito nella liquidazione giudiziale di C . Posto che a seguito del provvedimento di assegnazione, una quota di credito assegnata a B si è trasferita all'assegnatario creditore pignorante A, questo potrà utilizzare questo titolo per partecipare al passivo della società C, debitrice del suo debitore B per ottenerne il pagamento secondo le regole concorsuali, al posto del creditore B verso la liquidazione giudiziale oppure, posto che nel suo caso B è già stato ammesso al passivo, potrebbe utilizzare il meccanismo di cui all'art. 230, comma 2.
Zucchetti SG srl-
Andrea Sabatini
REGGIO EMILIA (RE)13/10/2025 13:10RE: RE: PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NOTIFICATO AL LIQUIDATORE DI L.G.
Ringrazio per la cortese disamina.
Confermo che B risulta ammesso al passivo di C, sicchè, da quanto mi riferite, potrò notificare via pec al curatore l'eventuale verbale d'udienza con il provvedimento di assegnazione della quota di credito vantato da B verso C (attestati conformi agli originali), auspicando che tale percorso soddisfi, per analogia, il 2° comma dell'art. 230 CCII.
Andrea Sabatini
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Alessandro Tantardini
CREMONA13/10/2025 09:06RE: PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NOTIFICATO AL LIQUIDATORE DI L.G.
Buongiorno,
è capitato anche a me, in una liquidazione giudiziale, che la società incaricata dal Comune di residenza dell'ex dipendente abbia notificato a mezzo raccomandata il pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/1973.
A mio parere detto pignoramento non è sufficiente a sostituire al creditore dipendente la società incaricata dal Comune, dovendo la stessa depositare insinuazione tardiva al passivo.
E' corretto?
Grazie
Saluti
Alessandro Tantardini-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/10/2025 13:30RE: RE: PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NOTIFICATO AL LIQUIDATORE DI L.G.
Nella fattispecie prospettata e discussa non veniva in esame la notifica del pignoramento. Questo, va correttamente eseguito con le forme del pignoramento presso terzi ed abbiamo evidenziato, nel primo periodo della risposta perché il fatto che il terzo pignorato fosse ammesso alla liquidazione giudiziale non precludeva il pignoramento. Successivamente abbiamo esaminato la sorte e la funzione del provvedimento di assegnazione, infine come il creditore pignorante possa far valere nella liquidazione giudiziale del terzo pignorato il suo credito portato dal provvedimento di assegnazione. Abbiamo indicato la via maestra dell'insinuazione e la possibilità, essendo il debitore verso il terzo e creditore verso il liquidato, ammesso al passivo della liquidazione giudiziale, di utilizzare il procedimento di cui all'art. 230, comma 2 CCII. Quest'ultimo percorso è una semplificazione processuale che rientra, a nostro avviso, nella previsione della norma citata, ma è da verificare in concreto se venga accettato dal curatore interessato.
Zucchetti SG srl
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