Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Inventario e Perito Estimatore Beni Mobili Valore Unitario Esiguo

  • Filippo Santarelli

    CESENA (FC)
    27/10/2023 17:43

    Inventario e Perito Estimatore Beni Mobili Valore Unitario Esiguo

    Buongiorno,
    trovandomi alla prima procedura con attivo, pongo il seguente quesito.
    Devo eseguire inventario del contenuto di un immobile in locazione adibito a ristorazione.
    I beni riguardando principalmente l'attrezzatura necessaria all'attività.
    Necessario/Obbligatorio nominare comunque il perito per la stima?
    Obbligatoria la vendita secondo modalità pubblica/competitiva?
    Se libero gli spazi si interrompe il contratto di locazione con relativo sgravio di costi per la procedura: devo comunque attendere approvazione del programma di liquidazione per intero, perizia, esecuzione delle modalità di vendita pubbblica e competitiva ecc o posso in qualche modo semplificare in virtù del valore esiguo dei beni?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/10/2023 11:19

      RE: Inventario e Perito Estimatore Beni Mobili Valore Unitario Esiguo

      Presumendo che si tratti di una procedura di liquidazione giudiziale, va ricordato che l'art. 195 CCII prevede, al secondo comma, che "il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore", che il primo comma dell'art. 216 qualifica come esperto che va nominato ai sensi dell'art. 129, co. 2, ossia con la procedura prevista per la nomina dei coadiutori. Lo stesso primo comma dell'art. 216 precisa che "La stima può essere omessa per i beni di modesto valore". In sostanza, la stima può essere omessa in caso di beni di modesto valore, altrimenti è necessaria la nomina di uno stimatore esperto con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 126, che è una innovazione del nuovo codice in quanto nella legge fallimentare provveda, molto più opportunamente data la contingenza dei tempi, direttamente il curatore.
      Quanto al contratto di locazione dell'immobile ove si trovano i beni in questione, trova applicazione il terzo comma dell'art. 185 CCII, per il quale "In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del conduttore, il curatore può in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale". Considerato che fino al recesso il contratto di locazione continua, con obbligo per la curatela di pagare il relativo canone, conviene recedere dal contratto immediatamente (l'indennizzo va collocato in chirografo), trovando una diversa sistemazione per i beni mobili che lei dice di modesto valore; ma ovviamente questo è una valutazione da fare in concreto in base all'importo del canone, al valore di beni mobili da liquidare, alla possibilità di vendita immediata degli stessi o di diversa allocazione, alle prospettive della liquidazione quanto alla soddisfazione dei creditori, e così via.
      Zucchetti SG srl
      • Marcello Cosentino

        Portogruaro (VE)
        27/12/2024 16:02

        RE: RE: Inventario e Perito Estimatore Beni Mobili Valore Unitario Esiguo

        Buona sera,
        premesso che concordo pienamente con la risposta riguardante la possibilità di non procedere alla nomina di uno stimatore per valutare i beni mobili di scarso valore appresi all'attivo di una LG, chiedo se il Curatore debba essere autorizzato a procedere alla loro valutazione.
        Personalmente non credo sia un obbligo ma comunque riterrei quanto meno opportuno chiedere l'autorizzazione.
        Che ne pensate?
        Molte grazie

        MC
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          30/12/2024 13:04

          RE: RE: RE: Inventario e Perito Estimatore Beni Mobili Valore Unitario Esiguo

          Riteniamo non sia necessaria alcuna autorizzazione. Come abbiamo detto nella risposta che precede, nella procedura di liquidazione giudiziale, l'art. 195 CCII prevede, al secondo comma, che "il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore", che il primo comma dell'art. 216 qualifica come esperto che va nominato ai sensi dell'art. 129, co. 2, ossia con la procedura prevista per la nomina dei coadiutori; inoltre il primo comma dello stesso art. 216 precisa che "La stima può essere omessa per i beni di modesto valore".
          Da queste disposizioni si capisce che la scelta di valutare l'entità e il valore dei beni da stimare e, quindi, la scelta della nomina o non di uno stimatore è lasciata in via esclusiva al curatore, il quale , se ritiene di servirsi di uno stimatore deve ricorrere alle modalità di cui al secondo comma dell'art. 126; se, invece, ritiene di non avere bisogno dell'opera di tale esperto perché i beni sono di modesto valore, per cui può procedere lui stesso alla stima, lo fa senza bisogno di alcuna autorizzazione che la legge non prevede.
          Zucchetti SG Srl
    • Massimo Todaro

      Bassano del Grappa (VI)
      07/02/2025 11:14

      RE: Inventario e Perito Estimatore Beni Mobili Valore Unitario Esiguo

      Buongiorno, concordo con quanto scritto in precedenza. Ma se i beni non sono di modico valore e il curatore a informazioni sufficienti per effettuare la valutazione può procedere autonomamente? A mio modesto avviso il II° comma dell'art. 195 si riferisce anche a questa casistica.
      Grazie
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        08/02/2025 16:33

        RE: RE: Inventario e Perito Estimatore Beni Mobili Valore Unitario Esiguo

        Come detto in una delle risposte che precedono l'art. 195 c.c.i.i. va letto in combinato con il disposto del primo comma dell'art.. 216, nella parte in cui prevede che "La stima può essere omessa per i beni di modesto valore". Alla luce di tale norma, la stima può essere omessa solo in caso di beni di modesto valore, altrimenti è necessaria la nomina di uno stimatore esperto con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 126; e tanto trova conferma nell'importanza che l'art. 216 attribuisce alla relazione di stima, che è diventata non solo lo strumento di determinazione del prezzo di vendita del bene, ma, principalmente, il documento informativo delle caratteristiche del bene da liquidare, integrativo dell'avviso di vendita che su essa si fonda, dato che anche tale relazione viene resa pubblica.
        Si può tentare una interpretazione più lata dell'art. 216, ritenendo che nel prevedere che la stima possa essere fatta dal curatore quando si tratta di beni di modesto valore, il legislatore si sia ispirato ad un principio di economia, per cui ove il curatore abbia le conoscenze tecniche per effettuare la stima, per economia, potrebbe provvedervi direttamente, senza ricorrere alla nomina di uno stimatore. Si tratta di una interpretazione estensiva della norma che non sappiamo quanto potrà trovare accoglimento, nel mentre la prima lettura è perfettamente conforme alla legge e a seguirla non si sbaglia di sicuro.
        Zucchetti SG srl