Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

voto nel concordato relativo a liquidazione giudiziale di srl

  • Leonardo Quagliata

    ROMA
    19/11/2024 11:15

    voto nel concordato relativo a liquidazione giudiziale di srl

    Considerato che:
    1) ai sensi del domma 4 dell'art. 243 CCII
    "i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 240, comma 4, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito", e considerato altresì che:
    2) ai sensi del comma 2 del medesimo articolo è stabilito che "i creditori muniti di privilegio ... non hanno diritto di voto se non rinunciano alla diritto di prelazione salvo quanto previsto dal comma 3",
    3) ai sensi del citato comma 3 "Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato".
    si chiede
    se il creditore privilegiato non ha rinunciato alla prelazione, ma la proposta di concordato prevede la soddisfazione del credito in misura non integrale, per la parte del credito privilegiato degradata a chirografario spetta il diritto di voto al creditore.
    Cordiali saluti
    Leonardo Quagliata
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/11/2024 16:27

      RE: voto nel concordato relativo a liquidazione giudiziale di srl

      Certamente si. Dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 243 c.c.i.i. si deduce che nel concordato che interviene nella liquidazione giudiziale (ex concordato fallimentare) hanno diritto al voto tutti i creditori con esclusione di quelli assistititi da privilegio, pegno e ipoteca qualora vengano soddisfatti integralmente; il che significa che la regola generale in questo tipo di concordato (diverso è per il concordato preventivo in continuità) è che sono ammessi al voto esclusivamente i creditori chirografari.
      La norma poi prende in considerazione i crediti prelatizi che non trovano capienza secondo il meccanismo di cui al comma 4 dell'art. 240, prevedendo che la parte non integralmente soddisfatta di questi crediti passa al chirografo, così come passa al chirografo il credito o la parte di credito privilegiato per la quale il creditore abbia rinunciato al privilegio. E' chiaro, quindi che possono esistere creditori chirografari fin dall'origine ed altri che diventano tali a seguito di incapienza o rinuncia, ma l'assimilazione di questi ultimi ai chirografari originari proprio nella norma che detta le regole per la votazione fa capire che a questo fine entrambe le categorie di chirografari (originari o successivi) possono esprimere il voto.
      Zucchetti SG srl