Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Relazioni semestrali per procedure minori

  • Luigi Sica

    Torino
    07/02/2025 09:37

    Relazioni semestrali per procedure minori

    Quali sono le procedure minori interessate dalle relazioni semestrali del gestore della crisi , in base a quali articoli della cciii e quali sono le conseguenze in caso di ritardi e omissioni ?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/02/2025 17:37

      RE: Relazioni semestrali per procedure minori

      Le relazioni semestrali sono contemplate nell'art. 130 c.c.i.i. riguardate la liquidazione giudiziale.
      Nelle procedure da sovraindebitamento, cui si riferisce la domanda, la normativa sulla ristrutturazione dei debiti del consumatore non contiene una norma simile né un richiamo a quella indicata per quanto riguarda l'OCC o il gestore della crisi, comunque fornisce indicazioni in proposito; l'art. 71, comma 1, prevede, infatti, che l'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice se necessario e, nell'ultimo periodo di detto comma, dispone che "ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione", per poi precisare, nel comma 4, che "terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale.
      Identiche disposizioni sono riprese nell'art. 81 con riferimento al concordato minore.
      Nella liquidazione giudiziale, l'OCC, effettuata la relazione che va allegata alla domanda inziale di cui all'art. 269, comma 2, c.c.i.i., non ha obblighi informativi semestrali perché con l'apertura della procedura viene nominato un liquidatore, che, a norma dell'art. 275, comma 1, deve eseguire il programma di liquidazione e riferire al giudice delegato ogni sei mesi; all'atto della richiesta di chiusura della procedura il liquidatore deposita una relazione finale nella quale dà atto anche di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione (art. 276, comma 1).
      Il mancato adempimento degli obblighi informativi per il liquidatore può essere causa di revoca dell'incarico e oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso (art. 275, comma 1); per l'OCC detta omissione non può incidere sulla revoca dato che non è il tribunale a nominare l'OCC, ma può essere valutata ai fini della liquidazione del compenso.
      Zucchetti SG srl