Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

revocabilità spese legali da decreto di assegnazione

  • Marco Caponi

    Monte San Pietrangeli (FM)
    10/10/2025 19:17

    revocabilità spese legali da decreto di assegnazione

    In una liquidazione giudiziale risulta che nei mesi successivi al deposito della domanda di lg (ma prima dell'apertura della procedura) un fornitore (creditore) della società in liquidazione giudiziale è stato pagato da un cliente (debitore) della stessa per effetto di ordinanza di assegnazione del giudice, a seguito di pignoramento del credito che la società in liquidazione vantava nei confronti di quest'ultimo.
    La Curatela ha disposto la revoca dell'intera somma pagata al fornitore ai sensi dell'art. 166 co1 lett. b) CCII, comprensiva del debito per fatture da pagare al fornitore e delle spese legali liquidate nel decreto di assegnazione. La Controparte nulla ha eccepito in merito al pagamento per il debito commerciale, ma contesta la revocabilità delle somme che il cliente della società in liquidazione giudiziale aveva pagato al creditore della stessa a titolo di spese legali.
    Tanto per chiarire lascio un esempio numerico:
    "A" creditore di "B" (società in lg) per € 8.000 pignora il credito che "B" vanta nei confronti di "C" per euro 15.000.
    A seguito del decreto di assegnazione, "C" paga ad "A" € 8.000 + € 2.000 di spese legali.
    Il Curatore revoca l'intera somma di € 10.000 ad "A" ai sensi dell'art. 166 co.1 lett b).
    "A" contesta le 2.000 euro in quanto relative a spese legali che ha dovuto sostenere per riprendere un suo credito legittimo.
    Considerato che l'oggetto della revocatoria è il pagamento di un debito pecuniario scaduto ed esigibile, sicuramente nel caso di specie lo è quello nei confronti del fornitore/creditore; tuttavia ho qualche dubbio che lo sia anche il "debito" per le spese legali.
    In altri termini, il pagamento delle spese legali è configurabile come atto estintivo di debito pecuniario scaduto ed esigibile, oppure, non essendo tale non è soggetto a revocatoria?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/10/2025 19:46

      RE: revocabilità spese legali da decreto di assegnazione

      Nella fattispecie il curatore non ha revocato la somma pagata al fornitore ai sensi dell'art. 166 co1 lett. b) CCI, ma ha evidentemente eccepito la revocabilità ai sensi del comma 2 dell'art. 166 della somma pagata non avendo il curatore poteri di revoca e riguardando il pagamento l'estinzione di crediti liquidi ed esigibili effettuato dal terzo pignorato a seguito di ordinanza di assegnazione dopo il deposito della domanda da cui era poi derivata l'apertura della liquidazione giudiziale a carico del debitore esecutato.
      Ricondotta la fattispecie in questi termini il pagamento del credito per capitale è sicuramente revocabile alla luce della nuova formulazione della fissazione del dies a quo del decorso del periodo sospetto, ed infatti il terzo assegnatario soddisfatto non contesta la inefficacia del pagamento del capitale, nel mentre contesta la inefficacia del pagamento delle spese di causa sostenute dal pignorante per la realizzazione del credito attraverso il procedimento del pignoramento presso terzi.
      A nostro avviso anche il pagamento di questa voce di credito rientra nella inefficacia in quanto una volta che il creditore pignorante ha sostenuto le spese legali per agire in via esecutiva, anche questa spesa è diventato un credito liquido ed esigibile che è stato soddisfatto dopo il deposito della domanda di liquidazione giudiziale, come quello per capitale; il che consente la revoca ai sensi del comma 2 dell'art. 166 dell'intero importo pagato, per capitale e spese.
      Zucchetti SG srl