Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Fondo di garanzia L. 662/96

  • Daniela Marra

    ANCONA
    08/10/2025 15:08

    Fondo di garanzia L. 662/96

    Buongiorno si riceve COMUNICAZIONE DI SURROGA da parte di Medio Credito Centrale, si chiede se in linea generale la prassi è la seguente;

    1- IL curatore riceve domanda di ammissione allo stato passivo da parte della banca che ha erogato il finanziamento; la banca chiede insinuazione in CHIROGRAFO per importo pari al debito residuo del finanziamento erogato ( pertanto al netto della somma che IL MCC HA EROGATO a favore della banca finanziatrice)
    2- di solito il MCC che erogato la somma alla banca, affida all'Agente della riscossione (ADR) la presentazione della domanda di ammissione allo stato passivo
    3-il curatore ricevere ed esamina la domanda di ammissione allo stato passivo da parte dell'Agente della riscossione ( di solito con titolo di PRIVILEGIO ex art 24 c.33 l. 449/1997)
    4-il curatore verifica ed ammette la domanda presentata dalla Agenzia Riscossione ( che di solito è pari all'importo della garanzia escussa)
    5- il curatore riceve da MCC comunicazione di surroga
    6-il curatore presenta modifica dello stato passivo a seguito di avvenuta ricezione della comunicazione di surroga presentata da MCC rispetto alla domanda di insinuazione presentata da ADR

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/10/2025 20:04

      RE: Fondo di garanzia L. 662/96

      L'ipotesi da lei prospettata prevede (al n. 1) che la banca che ha erogato il finanziamento chieda l'insinuazione in chirografo per importo pari al debito residuo del finanziamento erogato (pertanto al netto della somma che MCC ha erogato a favore della banca finanziatrice). In questa situazione non essendosi la banca insinuata per l'intero credito, ma soltanto per la parte residua, è chiaro che MCM direttamente o ADR non possono surrogarsi nella posizione della banca per la parte non insinuata. In ogni caso il sistema della surroga ex art. 115, comma 2, l. fall. e 230, comma 2 CCII, non è utilizzabile da detto ente o da ADR neanche nel caso in cui la banca si sia insinuata e sia stata ammessa al passivo in chirografo per l'intero giacchè viene chiesta una collocazione privilegiata (al posto di quella chirografaria della banca) su cui il giudice delegato non si è pronunciato, per cui è necessaria una formale istanza di ammissione al passivo, eventualmente in via tardiva o super tardiva. La presentazione della domanda di insinuazione, che lei prevde ai nn.
      3 e 4, rende evidentemente superflua la surroga, di cui lei parla al n.. 5 e la variazione dello stato passivo sarà disposta dal giudice delegato al momento dell'ammisisone o comunque discende dalla ammissione di MCM al passivo.
      Normalmente quindi si verifica la seguente sequenza:
      1. La banca si insinua al passivo in chirografo per il suo intero credito perché, in linea di massima, al momento, non è stata ancora rimborsata da MCM;
      2. MCM, o direttamente o passando la pratica ad ADR, come prevede la legge, una volta soddisfatta la banca, si insinua al passivo del fallimento per il recupero del credito erogato alla stessa, con il privilegio di elgge ante primo grado;
      3. con l'ammissione di MCM viene disposta la variazione dello stato passivo con la riduzione del credito ammesso della banca e aggiunya del nuovo creditore in privilegio.
      Zucchetti SG Srl .