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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Cessione ramo d'azienda - contratto locazione - art.36 L. 392/1978
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Paolo Bisio
PAVIA09/12/2024 16:24Cessione ramo d'azienda - contratto locazione - art.36 L. 392/1978
Buongiorno, vorrei sottoporvi il seguente quesito.
In una liquidazione giudiziale in cui sono stato nominato Curatore, è in essere il contratto di locazione avente ad oggetto un esercizio commerciale destinato alla vendita di scarpe.
Un soggetto ha manifestato l'interesse a rilevare il ramo d'azienda, comprendente, tra l'altro, il contratto di locazione in corso.
Qualora cedessi il ramo d'azienda, chiedo se, a vostro giudizio, trovi o meno applicazione l'art. 36 L. 392/1978, ossia il locatore possa opporsi alla cessione per gravi motivi e, in ogni caso, possa decidere di non liberare il cedente (ossia la Liquidazione giudiziale) per i canoni non pagati dal cessionario.
Ringrazio per il riscontro che vorrete fornirmi e saluto cordialmente.-
Zucchetti SG
Vicenza10/12/2024 19:53RE: Cessione ramo d'azienda - contratto locazione - art.36 L. 392/1978
Premesso che, a norma dell'art. 185, comma 3 c.c.i.i., l'apertura della liquidazione giudiziale a carco del conduttore di un immobile, comporta la continuazione del contratto di locazione, salvo recesso, la domada presuppone che il curatore non abbia esercitato il recesso, per cui il contratto di locazione di immobile continua con la procedura.
Stando così le cose il curatore nel cedere l'azienda, costituita dl complesso dei beni materiali e immateriali mobiliari, secondo le regole dettate dall'art. 214, può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore insieme alla cessione l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto lo prevede espressamente l'art. 36, comma 1, legge n. 392/1978, che prosegue stabilendo che "Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte".
Quest'ultimo inciso, che pone a carico del cedente una responsabilità, secondo alcuni solidale secondo altri sussidiaria per eventuali inadempimenti del cessionario nel pagamento dei canoni di locazione, ha lo scopo di tutelare il locatore rimasto estraneo alla cessione del contratto e non vi è ragione perché non operi anche nel caso in cui il cedente sia una procedura concorsuale. Non si trova, invero, né nella norma sulla vendita di azienda del nuovo codice né nell'art. 36 della legge sull'equo canone, una disposizioni che esenti il fallimento da tale responsabilità, che sia ben chiaro, non attiene ai debiti inerenti l'attività di impresa regolati dall'art. 2560 c.c. e la cui applicazione è esclusa dall'art. 214, ma riguarda il mancato pagamento dei canoni di locazione dell'immobile da parte del cessionario del contratto di locazione collegato alla vendita dell'azienda. Peraltro l'art. 36 citato prevede che il locatore possa liberare il cedente, per cui ove ciò non sia avvenuto, sembra conseguenziale che trovi applicazione la responsabilità (a nostro avviso) sussidiaria del cedente.
Zucchetti SG srl
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