Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Giudizio di Cassazione con eventuali effetti sulla sentenza di apertura della dichiarazione giudiziale

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    20/11/2024 22:18

    Giudizio di Cassazione con eventuali effetti sulla sentenza di apertura della dichiarazione giudiziale

    Sono stata nominata Curatore di una Società, la quale precedentemente alla dichiarazione di liquidazione Giudiziale, aveva presentato un Ricorso per l'omologazione del Concordato Semplificato, che veniva rigettato con decreto dal Tribunale che lo dichiarava inammissibile sul presupposto della mancata integrazione dei requisiti previsti dalla legge. Detto provvedimento veniva reclamato dalla Società con ricorso depositato presso la Corte d'Appello; il predetto ultimo veniva rigettato dal Giudice di secondo grado con ordinanza.
    Tale ultima statuizione veniva, a sua volta, impugnata dinnanzi alla Corte di Cassazione, il cui giudizio è ad oggi ancora pendente e non risulta fissata alcuna udienza.
    Nelle more, un creditore chiedeva al Tribunale di Arezzo l'apertura della Liquidazione Giudiziale con conseguente accoglimento ed emissione della sentenza.
    Nonostante la pendenza del Giudizio di Cassazione, alcun reclamo risulta essere stato promosso da parte della Società contro la sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale, risultando dunque definitivamente passata in giudicato. Ad oggi, ho predisposto e programmato la messa in vendita del compendio immobiliare.

    Ciò detto vengo ad esporre i relativi quesiti:
    1) Sul notorio presupposto che il Fallimento di una delle parti non interrompe il Giudizio di Cassazione, è possibile per il Curatore rinunciare al predetto Ricorso per Cassazione? Riterrei di no.
    2) Nell'ipotesi di accoglimento del Ricorso per Cassazione quali effetti potrebbe avere il tutto su una sentenza di liquidazione giudiziale comunque passata in giudicato?
    3) Nell'ipotesi in cui il tutto potesse avere qualche effetto (accoglimento del ricorso per cassazione con travolgimento della sentenza di liquidazione giudiziale) quanto eventualmente aggiudicato e/o venduto ai soggetti terzi rimarrebbe comunque inalterato ed acquisito (penso al caso dell'aggiudicatario non ancora divenuto acquirente).

    Ringrazio come sempre per il Vostro prezioso contributo.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/11/2024 19:18

      RE: Giudizio di Cassazione con eventuali effetti sulla sentenza di apertura della dichiarazione giudiziale

      Nell'argomento 'Liquidazione Giudiziale'
      è stata inserita una nuova discussione con oggetto 'Giudizio di Cassazione con eventuali effetti sulla sentenza di apertura della dichiarazione giudiziale'
      Da parte di: Chiara Fabbroni
      Sono stata nominata Curatore di una Società, la quale precedentemente alla dichiarazione di liquidazione Giudiziale, aveva presentato un Ricorso per l'omologazione del Concordato Semplificato, che veniva rigettato con decreto dal Tribunale che lo dichiarava inammissibile sul presupposto della mancata integrazione dei requisiti previsti dalla legge. Detto provvedimento veniva reclamato dalla Società con ricorso depositato presso la Corte d'Appello; il predetto ultimo veniva rigettato dal Giudice di secondo grado con ordinanza.
      Tale ultima statuizione veniva, a sua volta, impugnata dinnanzi alla Corte di Cassazione, il cui giudizio è ad oggi ancora pendente e non risulta fissata alcuna udienza.
      Nelle more, un creditore chiedeva al Tribunale di Arezzo l'apertura della Liquidazione Giudiziale con conseguente accoglimento ed emissione della sentenza.
      Nonostante la pendenza del Giudizio di Cassazione, alcun reclamo risulta essere stato promosso da parte della Società contro la sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale, risultando dunque definitivamente passata in giudicato. Ad oggi, ho predisposto e programmato la messa in vendita del compendio immobiliare.

      Ciò detto vengo ad esporre i relativi quesiti:
      1) Sul notorio presupposto che il Fallimento di una delle parti non interrompe il Giudizio di Cassazione, è possibile per il Curatore rinunciare al predetto Ricorso per Cassazione? Riterrei di no.
      2) Nell'ipotesi di accoglimento del Ricorso per Cassazione quali effetti potrebbe avere il tutto su una sentenza di liquidazione giudiziale comunque passata in giudicato?
      3) Nell'ipotesi in cui il tutto potesse avere qualche effetto (accoglimento del ricorso per cassazione con travolgimento della sentenza di liquidazione giudiziale) quanto eventualmente aggiudicato e/o venduto ai soggetti terzi rimarrebbe comunque inalterato ed acquisito (penso al caso dell'aggiudicatario non ancora divenuto acquirente).

      Ringrazio come sempre per il Vostro prezioso contributo.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/11/2024 19:19

      RE: Giudizio di Cassazione con eventuali effetti sulla sentenza di apertura della dichiarazione giudiziale

      Dato per scontato il principio che nel processo in cassazione non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo, per cui il fallimento come la liquidazione giudiziale della parte non comporta alcuna conseguenza sul piano processuale, il debitore ammesso alla liquidazione giudiziale, per dare valore all'esito del processo in cassazione avverso il decreto che dichiarava inammissibile la domanda di concordato semplificato, avrebbe dovuto impugnare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, emessa non contestualmente, ma a seguito di autonoma successiva istanza di un creditore quando era già pendente il ricorso in cassazione. Non si dice se nella fase istruttoria prefallimentare sia stata sollevata la questione della pendenza del ricorso in cassazione, ma la questione è irrilevante dato che la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale è divenuta definitiva a seguito di mancata impugnazione ed è quindi assorbente rispetto all'eventuale accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di inammissibilità del concordato semplificato. Ne segue che l'eventuale esito favorevole del giudizio della cassazione sarebbe del tutto irrilevante nella procedura di liquidazione in quanto interverrebbe su una situazione ormai non più modificabile, determinata dal giudicato della sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale.
      Quest'ultima decisione va quindi eseguita procedendo alla liquidazione dei beni e il debitore non potrà avanzare pretese né nei confronti della procedura né nei confronti degli aggiudicatari quand'anche risultasse vincitore in cassazione.
      Zucchetti SG srl