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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Riconoscimento di crediti da superbonus edilizia (c.d. 110%)
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Marcello Cosentino
Portogruaro (VE)14/05/2025 19:21Riconoscimento di crediti da superbonus edilizia (c.d. 110%)
Buona sera,
premetto di essere assolutamente ignorante sul tema "crediti da super bonus edilizio" e mi scuso sin d'ora se i due quesiti che pongo risulteranno imprecisi o addirittura ridicoli !
Sono stato nominato curatore di una SRL che installava impianti fotovoltaici ottenendo, dopo aver perfezionato la richiesta all'Ag. Entrate, il riconoscimento di crediti fiscali che poi cedeva regolarmente a terzi.
Un professionista che collaborava con la SRL asseverando i lavori eseguiti, mi ha informato che vi sarebbero ancora pratiche da trasmettere all'A.E. previa asseverazione di un commercialista (unico documento che mancherebbe) ottenendo quindi il riconoscimento dei relativi crediti sul cassetto fiscale della SRL.
Prima domanda :Ammesso che la documentazione sia completa, sarebbe possibile ottenere il riconoscimento di detti crediti per la SRL rappresentata dal Curatore?
Se la risposta fosse affermativa, i crediti de quo sarebbero maturati durante il periodo pre-concorsuale ancorché riconosciuti in corso di procedura.
Per tale motivo sono portato a ritenere che l'Ag. Entrate, ammessa al passivo per un importo rilevante, non potrebbe mai consentire la loro cessione perché il CCI , come la vecchia lf, prevede la compensazione di crediti e debiti sorti ante procedura.
Seconda domanda: è corretto quanto appena affermato?
Grazie mille per l'aiuto.
Cordialità
MC-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como22/05/2025 09:26RE: Riconoscimento di crediti da superbonus edilizia (c.d. 110%)
La risposta è positiva a entrambe le domande:
- completando la procedura è possibile ottenere il credito d'imposta
- se vi sono debiti erariali di importo maggiore, tale credito si compenserà integralmente con essi, ex art. 155 CCII.
Suggeriamo di valutare comunque l'opportunità di completare le pratiche e trasmettere le pratiche, dato che:
- da un lato, l'operazione ha costi che non verrebbero recuperati
- ma dall'altro, acquisendo i crediti diminuisce il debito verso l'Agenzia delle Entrate, a vantaggio dei creditori con grado di privilegio uguale o inferiore.
I quesiti non erano né imprecisi né, sopratutto, ridicoli ...-
Marcello Cosentino
Portogruaro (VE)22/05/2025 10:06RE: RE: Riconoscimento di crediti da superbonus edilizia (c.d. 110%)
Ringrazio per la confortante risposta e ne approfitto per approfondire la questione.
Supponiamo che alla data di apertura della procedura i crediti vantati da Ag. Entrate riscossione (poi ammessi al passivo "salvo eventuali compensazioni") ammontino a 100 mila euro mentre i crediti ""ex 110%"" risultanti dal cassetto fiscale della società in LG siano pari ad 80 mila euro.
In tal caso la scelta di completare la richiesta di riconoscimento del credito sarebbe conveniente solo se, al netto delle spese necessarie per ottenerlo, il credito sarebbe almeno pari di 21.000 euro cifra che permetterebbe di "pareggiare" crediti e debiti con l'Agenzia e di recuperare 1.000 euro quale maggior credito.
A questo punto il Curatore sarebbe libero di utilizzare il credito di 1.000 in compensazione con eventuali tributi a debito della procedura ovvero cedere il credito ad una finanziaria.
E' corretto il mio ragionamento?
Secondo Voi come si dovrebbe procedere con la compensazione con l'Agenzia che - di fatto - modificherebbe lo stato passivo?
Ancora grazie, cordiali saluti
MC-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como22/05/2025 17:27RE: RE: RE: Riconoscimento di crediti da superbonus edilizia (c.d. 110%)
Il ragionamento esposto nella prima parte del quesito è corretto anzi, se quelli fossero i numeri, completare la "procedura 110%" sarebbe un preciso dovere del Curatore, atteso che è suo compito massimizzare l'attivo (tralasciando le considerazioni connesse a un altro dei suoi doveri, quello di celerità: la valutazione dovrà tener conto anche dell'eventualità che tale procedura richiedesse di tener aperta la liquidazione giudiziale per un tempo eccessivo, ma non allarghiamo troppo il discorso).
Ma ciò che intendevamo nell'ultima parte del precedente intervento è qualcosa di più complesso.
Supponiamo i seguenti numeri:
- attivo realizzato o realizzabile 200.000
- passivo composto da debiti verso dipendenti per 100.000, Agenzia Entrate in privilegio per 100.000, creditori chirografari per 300.000
- crediti d'imposta ottenibili 80.000, con spese da sostenere per 20.000.
Non facendo nulla, verrebbero soddisfatti dipendenti e Agenzia delle Entrate, e nulla residuerebbe per i chirografari.
Completando le pratiche in corso l'attivo disponibile per il riparto non aumenterebbe ma anzi scenderebbe a 180.000, però::
- i dipendenti verrebbero comunque soddisfatti integralmente
- l'Agenzia delle Entrate, il cui credito dopo la compensazione scenderebbe a 20.000, verrebbe soddisfatta integralmente
- e residuerebbero ancora 60.000 per i creditori chirografari, che quindi verrebbero parzialmente soddisfatti.
Per quanto riguarda l'ultimo quesito, non sarà necessario metter mano al passivo: dei crediti in compensazione si terrà conto in sede di riparto finale.-
Filippo Pellegrino
Tricesimo (UD)12/09/2025 08:31RE: RE: RE: RE: Riconoscimento di crediti da superbonus edilizia (c.d. 110%)
Buongiorno, mi chiedo come si potrebbe materialmente eccepire la compensazione in sede di riparto di questi crediti con i debiti erariali e conseguente riduzione di questi ultimi, posto che i crediti da superbonus/ecobonus ecc. sono suddivisi in rate annuali con scadenza della possibilità di utilizzo di ogni rata entro il 31/12 dell'anno di riferimento.
A differenza ad esempio di un credito IVA, che può essere riportato di anno in anno e non ha scadenza di utilizzo.
Grazie per un Vostro parere.
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como15/09/2025 14:06RE: RE: RE: RE: RE: Riconoscimento di crediti da superbonus edilizia (c.d. 110%)
L'osservazione ci pare assolutamente corretta, e la problematica di non facile soluzione, dato che l'art. 154, comma 2, CCII, con formulazione identica all'art. 55 l.fall., afferma che "I crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale", senza stabilire la medesima regola per i debiti nei confronti della procedura.
Il Curatore dovrebbe quindi attendere la maturazione (decennale) di tutte le rate, e solo al termine di tale periodo procedere alla compensazione; ovvero, ancor più correttamente sul piano formale, al termine di ogni anno richiedere l'erogazione della rata e in tale sede farsi eccepire la compensazione. Con le evidenti conseguenze ex Legge Pinto ...
La migliore alternativa che immaginiamo potrebbe essere:
- chiusura della procedura con giudizi in corso (sempre che ciò sia giuridicamente praticabile)
- effettuazione del riparto finale accantonando un importo pari alle rate a scadere dei crediti da bonus
- al termine della rateazione effettuare il riparto integrativo tenendo conto della compensazione.
O, ancora meglio, tentare una soluzione transattiva concordata con l'Agenzia: non si verte in tema di transazione fiscale o disposizione del credito tributario, ma semplicemente di accelerare una operazione la cui conclusione è già nota fin d'ora. Anche nell'interesse dell'Erario, che riscuoterebbe il suo credito, al netto della compensazione, senza attendere anni.-
Marcello Cosentino
Portogruaro (VE)19/09/2025 16:14RE: RE: RE: RE: RE: RE: Riconoscimento di crediti da superbonus edilizia (c.d. 110%)
Consiglio di leggere la Risposta n. 237/2024 dell'Agenzia delle Entrate che ha chiarito che, nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale, è ammissibile la compensazione di crediti d'imposta agevolativi con debiti di natura tributaria in forza dell'art. 155 CCI, rimanendo esclusa al contempo la possibilità per il debitore di cedere a terzi – nell'ambito della procedura concorsuale – gli stessi crediti, maturati ai sensi degli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 ("Superbonus"). -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como21/09/2025 11:25RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Riconoscimento di crediti da superbonus edilizia (c.d. 110%)
La Risposta citata non ci pare aiuti a risolvere il problema, perché si riferisce a un caso diverso sotto un aspetto fondamentale.In entrambi i casi c'è un rilevante debito verso l'Erario, liquido ed esigibile anche senza dover applicare l'art. 154, comma 2, CCII, a fronte del quale esiste un credito, di importo inferiore, che in parte non è né liquido né esigibile, nascendo da rate che matureranno in anni successivi.Nel nostro caso ci chiediamo se e come si possano utilizzare in compensazione, in sede di riparto a favore anche dell'Erario, le rate di credito non ancora maturate, che quindi non sono liquide ed esigibili. E come abbiamo illustrato nell'intervento precedente la soluzione non ci pare agevole o comunque immediata.Nel caso esaminato dalla Risposta, il Curatore chiedeva se fosse possibile cedere il credito da agevolazioni fiscali (rateizzate) in presenza di un debito di importo maggiore, sostenendo che i crediti d'imposta non costituissero crediti verso l'Erario compensabili ex art. 155 CCII.E in quel caso l'Agenzia (a nostro avviso in modo assolutamente corretto) ha sostenuto la compensabilità, e quindi l'integrale utilizzo dei crediti verso l'Erario derivanti dalle agevolazioni in compensazione dei debiti sempre verso l'Erario, perché che la cessione di essi avrebbe potuto costituire un danno per lo Stato, qualora (caso non certo raro) il ricavato della cessione fosse destinato a creditori con grado di privilegio anteriore a quello dell'Erario.
Ciò evitando di considerare la questione dell'illiquidità, "essendo ''prioritaria'', in tale circostanza, l'esigenza di garantire un incasso ''certo'', sia pure mediante compensazione anche con crediti agevolativi, a fronte del rischio di un pagamento ''falcidiato'' all'esitodella procedura", come conclude la Risposta.
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Stefano Candoli
Rimini02/10/2025 12:16RE: Riconoscimento di crediti da superbonus edilizia (c.d. 110%)
Buongiorno a tutti e come sempre grazie per i Vostri contributi.
Mi aggancio al quesito principale per sottoporre la mia casistica, sia per un supporto da parte Vostra che eventualmente per aggiungere materiale per altri che fossero nelle nostre situazioni.
Liquidazione Giudiziale di ALPHA Srl, ha incamerato un credito da 110% codice tributo 7719 non applicando sconto in fattura, ma ricevendolo come pagamento da altra società, che aveva a sua volta fatturato al committente ed applicato sconto in fattura.
La natura di questo credito è di essere "cedibile una volta a chiunque e poi tre volte a soggetti qualificati", pertanto ALPHA srl è stata cessionaria del primo passaggio e si ritrova in pancia dei crediti che può cedere solo a soggetti qualificati.
Sentiti informalmente istituti bancari, nessuno acquisterebbe i crediti, in particolare l'unico istituto che sta acquistando sarebbe BPER ma mi comunica che non acquista da procedure concorsuali.
Ad ogni modo ho svolto tutta una serie di accertamenti per appurare la bontà degli stessi e che altri soggetti cessionari (soggetti in bonis) dei medesimi crediti hanno appena perfezionato la propria cessione a BPER, riterrei quindi periziabili positivamente le somme.
Dovrei ritrovarmi all'esecutività del primo Stato Passivo con una somma in privilegio di Agenzia Entrate Riscossione per la maggior parte del totale del passivo, e verosimilmente anche con il privilegio più alto, ma avrò certamente qualche altro creditore sempre privilegiato.
Per non perdere il credito - verosimilmente incedibile - vorrei proporre compensazione all'Agenzia delle Entrate, previa integrazione del Programma di Liquidazione ed autorizzazione del GD.
I due timori principali sono tutela dalla par condicio creditorum ed evitare dilungamenti temporali, ma presumo che il passaggio per un esperimento di asta sia necessario.
Vi chiedo se qualcuno abbia avuto esperienza in tal senso o se vi siano prassi che, onestamente, ignoro.
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como05/10/2025 18:18RE: RE: Riconoscimento di crediti da superbonus edilizia (c.d. 110%)
Anche a noi non risultano prassi sulla questione, non possiamo quindi che proporre una risposta sulla base delle regole generali.
Il punto di partenza imprescindibile è la compensabilità, come scritto negli interventi precedenti, fra tale credito e i debiti erariali ante procedura.
Da ciò discende che l'utilizzo di esso in compensazione con i debiti erariali ammessi al passivo non è una scelta ma un passaggio imprescindibile e il problema della violazione della par condicio non si pone.
Qualora tale credito sia di importo superiore al debito verso l'Erario, la differenza costituisce effettivamente attivo, per il realizzo del quale si rinvia a quanto già scritto sopra.
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Stefano Candoli
Rimini06/10/2025 12:03RE: Riconoscimento di crediti da superbonus edilizia (c.d. 110%)
Buongiorno e grazie per il contributo.
Essendo ancora speranzoso di poter tentare la vendita a qualche istituto di credito, avevo predisposto progetto di Stato Passivo prevedendo l'ammissione di Agenzia Entrate-riscossione "come richiesto" senza proporre compensazione.
Mi chiedo se non sia il caso di farlo presente anticipatamente al GD, oppure di attendere l'udienza e sottoporre in quella sede la situazione al GD, quindi eventualmente proporre di rivedere il Progetto di Stato Passivo e rinviare a 30 giorni proponendo compensazione.
Mi chiedo quale possa essere la strada più corretta.
Grazie ancora per il supporto.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/10/2025 15:37RE: RE: Riconoscimento di crediti da superbonus edilizia (c.d. 110%)
Non esiste una regola che disciplini la fattispecie nel senso che il progetto di stato passivo redatto dal curatore è, appunto, un progetto che deve essere discusso all'udienza di verifica avanti al giudice, per cui, fino all'intervento del giudice il contenuto del progetto può essere modificato dal suo redattore. Pertanto il curatore, se intende apportare modifiche al progetto, può farlo sia prima dell'udienza, in modo che il giudice già sappia della modifica da esaminare, sia all'udienza stessa, alla quale, essendo stata data comunicazione a tutti i creditori, si attua quel contraddittorio incrociato tipico ed esclusivo della formazione dello stato passivo, che esclude la necessità di ulteriori comunicazione per rendere nota la modifica.
Zucchetti SG srl-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como09/10/2025 10:55RE: RE: RE: Riconoscimento di crediti da superbonus edilizia (c.d. 110%)
Peraltro, nel caso in esame, non vediamo la necessità di sollevare la questione in sede di ammissione al passivo: se il credito del quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiede l'ammissione è confermato, deve tranquillamente essere ammesso al passivo.
Sarà poi l'Agenzia, nel momento in cui verrà chiesta l'erogazione del superbonus, a eccepire la compensazione.
E in tale sede, il fatto che il credito sia stato ammesso al passivo, e quindi ne sia già stata verificata l'esistenza, renderà più semplice l'accoglimento di tale richiesta.
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