Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Garanzie finanziarie ex D.Lgs. 170/2024 e art. 152 CCII

  • Fabio Antonio Ferrara

    Montesilvano (PE)
    26/11/2025 20:37

    Garanzie finanziarie ex D.Lgs. 170/2024 e art. 152 CCII

    Buonasera,
    chiedo la cortesia del Vs. parere e di un confronto sulla seguente questione.
    Sono curatore di una liquidazione giudiziale. Ad una mia richiesta, a mezzo PEC, di rimborso/liquidazione del controvalore di titoli in pegno dati dalla società liquidata "a garanzia" di un affidamento bancario, l'istituto di credito replica che il pegno di cui si discute rientra nella disciplina delle garanzie finanziarie di cui al D.Lgs. 170/2004, essendo così sottratto alla regolamentazione di cui all'art. 152 CCII e consentendo al creditore pignoratizio la soddisfazione in via autonoma e fuori dal concorso. La Banca rappresenta infatti l'intenzione di provvedere all'escussione diretta del pegno, mettendo successivamente a disposizione della Procedura eventuali somme che dovessero eccedere l'insoluto garantito portato dal conto corrente.
    La Banca medesima ha presentato domanda di insinuazione al passivo per l'intero importo a credito, richiesto in chirografo, senza decurtare il controvalore della "minacciata" escussione, limitandosi (nella domanda) a precisare l'esistenza del pegno senza riferimenti all'escussione. L'udienza di verifica è di là da venire e quindi la domanda non è ancora stata scrutinata: lo sarà in coerenza con le decisioni da assumere quanto alla prospettazione di autonoma escussione del pegno da parte della banca via PEC.
    Tanto premesso, chiedo cortesemente se la banca possa escutere direttamente il pegno insinuandosi al passivo per l'intero in chirografo (e in tal caso se debba procedersi all'ammissione) ovvero se, per accampare i benefici di cui al D.Lgs. 170/2024, ove applicabili, non avrebbe dovuto comunque agire nel rispetto dell'art. 152 CCII, cioè chiedere l'ammissione del credito al passivo con prelazione (e non in chirografo) e, una volta ammesso, ottenere l'autorizzazione giudiziale alla vendita previa istanza autorizzatoria.
    Se fosse confermato tale ultimo scenario, la domanda di insinuazione presentata potrebbe essere bensì ammessa in chirografo, abilitando la curatela a chiedere separatamente la "consegna" dei titoli per la vendita e acquisizione all'attivo della procedura. In sostanza, la banca avrebbe errato a richiedere le somme in chirografo, non avendo osservato l'art. 152 CCII, con ciò precludendosi la facoltà di soddisfazione fuori dal concorso. La curatela potrebbe beneficiare di tale "errore" incamerando il controvalore dei titoli in pegno a beneficio della massa dei creditori.
    Grazie e cordialità.
    FF