Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

FONDO DI TESORERIA

  • Silvio Marchini

    Brescia
    17/04/2025 17:02

    FONDO DI TESORERIA

    Buongiorno, un lavoratore ha il TFR versato al Fondo di Tesoreria. Stipula un contratto di cessione del quinto con garanzia del TFR, l'azienda fallisce e il lavoratore si dimette per giusta causa.
    1 - Il lavoratore si insinua per tutto il TFR;
    2 - la società finanziaria si insinua per il credito a Lei spettante, facendo valere la garanzia sul TFR.
    Premesso che l'ultimo approdo della Cassazione (sentenza 25035 del 22/8/2023), prevede che "il Fondo di tesoreria è l'unico obbligato alla corresponsione delle quote di TFR maturate dopo il 1°.1.2007, anche in mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti al Fondo stesso, trattandosi di prestazione previdenziale cui il Fondo di tesoreria è tenuto ai sensi dell'art. 2116, comma 1°, c.c., e, per un altro verso, che il lavoratore non può in alcun modo ritenersi creditore del datore di lavoro per il TFR maturato dopo il 1°.1.2007 e le cui quote accantonate non siano state versate dal datore di lavoro fallito al Fondo di tesoreria, rimanendo il Fondo pur sempre obbligato alla corresponsione della prestazione e potendo e dovendo semmai recuperare esso stesso i contributi non versati dal datore di lavoro, eventualmente nelle forme del concorso.", può ritenersi corretto:
    1- non ammettere il lavoratore per la quota di TFR accantonata al Fondo Tesoreria, perchè debitore è l'INPS e comunque il lavoratore ha ceduto il TFR alla società finanziaria;
    2- escludere anche la società finanziaria, perché ugualmente non è più l'azienda debitrice di quel TFR, e invitare la società a fare richiesta all'INPS;
    Grazie.
    marchini silvio
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/04/2025 14:02

      RE: FONDO DI TESORERIA

      Ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, in vigore il 1° gennaio 2007, tutte le aziende private – ad esclusione delle sole aziende di lavoro domestico – con un numero di dipendenti maggiore a 50 sono obbligate a versare al Fondo di tesoreria presso l'Inps tutte le quote maturate da ciascun lavoratore che non avesse scelto di versare il proprio TFR ad altri fondi.
      Per anni la Cassazione ha ritenuto che "in materia di insinuazione allo stato passivo, il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1 gennaio 2007 e non versate dal datore di lavoro fallito al Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall'INPS, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, poichè il datore di lavoro non è un mero adiectus solutionis causa e non perde quindi la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il t.f.r. stesso" (Cass. nn. 12007, 12008 e 12009 del 2018, con la copiosa giurisprudenza ivi citata, cui adde Cass. nn. 2152, 2780 e 3884 del 2018).
      Tuttavia la Corte con la sentenza n. 25035 del 22 agosto 2023, da lei richiamata, ha cambiato opinione, ritenendo che l'INPS sia l'unico soggetto legittimato a proporre domanda di insinuazione al passivo in caso di mancato versamento delle quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria INPS e che quindi per tali importi il lavoratore debba rivolgere direttamente richiesta di pagamento all'istituto.
      Per la verità lo scopo finale della decisione era stabilire la natura previdenziale o retributiva della prestazione del TFR effettuata dal Fondo di tesoreria. La Corte, in critica alle precedenti decisioni che avevano attribuito a detta prestazione natura retributiva, giunge alla conclusione che quella corrisposta dal Fondo è una prestazione che, sebbene modulata quanto a presupposti e misura secondo le previsioni dell'art. 2120 c.c., costituisce nondimeno una prestazione previdenziale. In sostanza, secondo la Corte, il legislatore con l'istituzione del Fondo di tesoreria ha inteso sottrarre ai datori di lavoro privati che abbiano cinquanta o più dipendenti la disponibilità diretta del risparmio forzoso costituito dagli accantonamenti per il TFR che il lavoratore non abbia destinato sponte sua alla previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005 oppure all'opzione di cui alla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756-bis, per cui il lavoratore deve rivolgersi direttamente al Fondo per ottenere il pagamento del TFR corrisposto dopo l'1 gennaio 2007.
      Seguendo questa tesi, ne consegue, nel caso in esame, il rigetto della domanda del dipendente, come da lei prospettato. Egualmente, per lo stesso motivo, va rigettata la domanda della Finanziaria ove questa faccia valere , non il credito del finanziamento rimasto impagato, ma si avvalga della cessione del TFR, visto che questo deve essere corrisposto dall'Inps..
      Zucchetti SG srl