Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Revocazione pagamento retribuzioni a favore del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale

  • Luca Del Moro

    BELLUNO
    07/02/2025 18:05

    Revocazione pagamento retribuzioni a favore del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale

    In qualità di curatore ho rilevato che il debitore, sempre resosi irreperibile, ha intrattenuto una serie di rapporti di lavoro a tempo determinato con vari datori in periodo successivo alla sentenza di apertura. Ovviamente non ne era stato reso edotto né il curatore né il giudice delegato e, pertanto, non è sinora stato emesso il decreto di cui all'art. 146 c. 2 CCII. Posto che ora verificherò quali somme sono state versate al debitore a titolo di stipendio, mi chiedo, se tra le somme eventualmente richiedibili ex art. 144, ove eccedenti il limite fissato dal GD, rientrino, oltre a quelle versate dai datori al debitore stesso, anche quelle versate all'INPS a titolo di contributi.
    Grazie
    Luca Del Moro
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/02/2025 16:43

      RE: Revocazione pagamento retribuzioni a favore del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale

      E' noto che l'inefficacia dei pagamenti successivi all'apertura della liquidazione giudiziale opera di diritto e prescinde dalla loro attitudine ad arrecare un pregiudizio alla massa dei creditori, nonché dalla buona fede del terzo che li esegue o li riceve.
      Ne consegue che il decreto con cui il giudice delegato fissa i limiti entro cui i proventi dell'attività lavorativa del fallito non sono compresi nel fallimento ( ex art. 46 l. fall. e art. 146 c.c.i.i.) ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva, per cui il diritto del fallito o del liquidato a percepire e trattenere le somme necessarie al mantenimento proprio e della propria famiglia sussiste indipendentemente da tele decreto ed il curatore deve richiederne la preventiva emissione, così da poter poi documentare in causa l'eventuale eccedenza di quanto pagato direttamente al fallito rispetto ai limiti fissati in tale decreto.
      In considerazione di tanto la costante giurisprudenza di legittimità ha affermato la natura meramente dichiarativa e non costitutiva del decreto con cui il giudice delegato, ex art. 46 l. fall. – ripreso dall'art. 146 c.c.i.i.- fissa i limiti entro cui i proventi dell'attività lavorativa del fallito, non sono compresi nel fallimento, che ha quindi un'efficacia retroattiva (Cfr. Cass. 31/10/2012, n. 18843; Cass. 30 luglio 2009, n. 17751). Pertanto, nel caso, come quello di specie, in cui il debitore datore di lavoro abbia, dopo l'apertura della liquidazione giudiziale e prima della emissione del decreto del g.d., versato al liquidato l'intero importo degli emolumenti maturati, l'inefficacia del pagamento, ai sensi dell'art. 144., non può che riguardare l'eventuale differenza tra tale importo e quello destinato al mantenimento del fallito e della sua famiglia secondo quanto disposto, per il passato, con il menzionato decreto (ex multis, Cass 8 aprile 2015, n. 6999).
      Zucchetti SG srl