Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Imprenditore individuale che ha affittato la sua unica azienda

  • Andrea Mancini

    Livorno
    06/11/2024 18:16

    Imprenditore individuale che ha affittato la sua unica azienda

    Spett.le Fallco.
    Vi scrivo per sapere la vs. autorevole opinione sulla presente circostanza. Un imprenditore individuale che svolgeva attività d'impresa commerciale che ha affittato, ormai molti anni fa, la sua unica azienda, mantiene ancora la qualifica di imprenditore ai fini dell'accesso, ad esempio alla procedura di c.n. art. 12, concretizzandosi in una mera attività di incasso dei canoni (godimento). Preme precisare, che risulta ancora iscritto presso il competente registro delle imprese.
    vi ringrazio.

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/11/2024 11:38

      RE: Imprenditore individuale che ha affittato la sua unica azienda

      La questione da lei prospettata è stata studiata prevalentemente ai fini fiscali per capire a quali imposte è soggetto l'imprenditore dopo aver dato in affitto l'azienda e la giurisprudenza ha effettuato una distinzione, ai fini delle imposte dirette, sotto il profilo soggettivo, e, cioè se il locatore sia una persona giuridica oppure un imprenditore individuale e, sotto il profilo oggettivo, se l'affitto riguardi l'unica azienda nella disponibilità dell'imprenditore individuale oppure se essa sia una delle più aziende possedute, per giungere alla conclusione l'imprenditore individuale che concede in affitto la sua unica azienda perde la qualifica di imprenditore con le relative conseguenze ai fini della tassazione (Cass. 25/09/2019, n. 23851; Cass.. 20/7/2018 n. 19430 ; Cass. 29/3/2006 n. 7292). Principio trasposto con maggior larghezza anche in sede fallimentare, ove, ad esempio si è detto che "L'affitto di azienda, lungi dal costituire indice di continuità aziendale, determina la perdita della qualità di imprenditore commerciale e, dunque, la sua non assoggettabilità a fallimento, salvo l'accertamento in fatto che l'attività di impresa sia invece proseguita in concreto" (Trib. Torre Annunziata, 22/12/2020.
      Riteniamo, quindi che, nel suo caso- appunto di imprenditore individuale che ha dato in affitto la sua unica azienda e non svolge altra attività d'imporesa, ma si limita a riscuotere i canoni dell'affitto, non abbia più la qualifica di imprenditore.
      Zucchetti SG Srl
      • Gianluca Risaliti

        Livorno
        08/11/2024 11:19

        RE: RE: Imprenditore individuale che ha affittato la sua unica azienda

        Buongiorno,
        mi inserisco in questa discussione per un ulteriore quesito/approfondimento tratto da un caso.
        Escludere che l'imprenditore che ha affittato la sua unica azienda non sia più qualificabile, non solo ai fini fiscali, ma anche ai fini civilistici, come imprenditore commerciale, implica che quel debitore non ha più disponibile, né la composizione negoziata (in quanto l'art. 12 richiama "l'imprenditore commerciale e agricolo ..."), né gli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal CCII per gli imprenditori commerciali.
        Si aprirebbe quindi la strada, almeno in linea di prima approssimazione, o della ristrutturazione dei debiti del consumatore o del concordato minore. Tuttavia, la prima, credo si debba escludere perché i debiti dell'ex imprenditore originano da precedente attività commerciale, la seconda sarebbe, invece, un'alternativa praticabile, ma, e vengo al caso di specie, i debiti superano l'importo di euro 500.000 e quindi l'opzione risulterebbe inammissibile ai sensi dell'art. 77 CCII.

        Da qui, la prima domanda: ne devo quindi dedurre che per questa particolare situazione (imprenditore individuale che ha affittato la sua unica azienda e che ha debiti superiori a euro 500.000) non ci sono opzioni disponibili di ristrutturazione del debito nel CCII?

        E poi, una seconda domanda/riflessione. Ma se l'affitto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale fosse contestuale e strumentale rispetto all'instaurazione di un percorso di ristrutturazione - variamente declinabile (composizione, concordato, accordo di ristrutturazione, ecc.) - che preveda la continuità indiretta (o comunque la cessione dell'unica azienda per il tramite di un affitto ponte), si arriverebbe alla stessa conclusione (quella della perdita della qualifica di imprenditore commerciale)? Perché ne deriverebbe una evidente disparità di trattamento rispetto ad analoga situazione nella quale la titolarità dell'azienda affittata fosse riconducibile a una società piuttosto che a un imprenditore individuale.
        Grazie fin d'ora.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          08/11/2024 19:28

          RE: RE: RE: Imprenditore individuale che ha affittato la sua unica azienda

          Le sue considerazioni sono molto acute.
          Alla prima, tuttavia, è agevole rispondere nel senso che, nel momento in cui si afferma che il soggetto in questione non è un imprenditore, non è richiesta la ricorrenza dei requisiti di cui alla lett. d) dell'art. 2, che qualificano appunto l'impresa minore.
          Il secondo quesito è molto più complesso e mette a nudo una carenza della formulazione dell'art. 74, posto che, per il motivo da lei detto non è possibile il ricorso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, per cui si va verso il concordato minore. La carenza normativa consiste nella mancata previsione, nell'alternativa tra la disposizione del primo e del secondo comma dell'art. 74, della posizione del soggetto non imprenditore (minore) né professionista, ossia del debitore civile non soggetto alla liquidazione giudiziale, come nel caso in esame.
          Le soluzioni possono essere due: o si ritiene che la percezione dei canoni di locazione sia una attività "professionale" che giustifichi la continuazione con conseguente accesso ad un concordato minore ai sensi del primo comma, oppure che l'alternativa alla continuità non sia solo la liquidazione, ma ogni altra condizione che non si traduca nella alla prosecuzione dell'impresa o della professione, anche se non preveda la liquidazione. Questa seconda alternativa sembra più convincente della prima (abbastanza forzata) sia perché il secondo comma dell'art. 74 considera la fattispecie "fuori dei casi previsti dal comma 1", ma non parla di liquidazione dei beni bensì solo dell'apporto, in tal caso, di risorse esterne, sia perché in tal modo si coprirebbero quelle ipotesi pur previste dalla legge del sovraindebitamento del c.d. debitore civile non imprenditore né professionista, evitando quelle incongruenze che lei giustamente evidenzia.
          In sostanza saremmo propensi a ritenere che, nel caso, il titolare dell'azienda in affitto possa accedere al concordato minore prevedendo l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, offrendo ai creditori il ricavato dall'affitto dell'azienda, senza dover necessariamente liquidare la stessa; ovviamente poi i creditori decideranno se, in tale situazione, sia conveniente dare il consenso o negarlo in vista i una liquidazione controllata che coinvolgerebbe anche l'affitto e la possibile liquidazione dell'azienda.
          Zucchetti SG srl