Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Impugnazione stato passivo - partecipazione udienza curatore art. 207, co. 10, ccii

  • Andrea Mancini

    Livorno
    20/02/2026 17:05

    Impugnazione stato passivo - partecipazione udienza curatore art. 207, co. 10, ccii

    Buongiorno, in relazione alla nuova previsione contenuta nell'art. 207, co. 10, CCII, in ordine alla partecipazione del curatore alla prima udienza (fissata in presenza) di comparizione, vi sarei grato di un vostro parere in merito alla perentorietà da attribuire a tale nuova previsione avendo riguardo alla situazione nella quale il curatore sia materialmente impossibilitato a partecipare a quella udienza a causa di altri improrogabili impegni professionali, ciò avendo riguardo sia all'ipotesi di curatela costituita, sia all'ipotesi di curatela non costituita. La partecipazione in presenza potrebbe essere sostituita dal deposito di una nota con la quale il curatore rende le informazioni richieste dalla norma oppure potrebbe essere configurabile l'ipotesi di una delega ad altro professionista di studio?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/02/2026 13:31

      RE: Impugnazione stato passivo - partecipazione udienza curatore art. 207, co. 10, ccii

      Nella Relazione al Dlgs n. 14 del 2019, con riferimento al comma 10 dell'art. 207 CCII, si legge quanto segue: "È previsto che il curatore, anche quando decide di non costituirsi in giudizio, ad esempio perché la procedura è priva di attivo e quindi è, in qualche misura, disinteressata all'esito dell'opposizione o in quanto la controversia verte unicamente su questioni di diritto, sicché può essere utile non affrontare i costi della difesa tecnica e rimettersi alla decisione del tribunale, debba comunque partecipare personalmente all'udienza per essere interrogato liberamente e fornire così al tribunale ed alla controparte informazioni sullo stato e sulle prospettive della procedura. La disposizione risponde a finalità deflattive, giacché è possibile che il creditore opponente, informato in modo circostanziato e tempestivo del fatto che l'attivo della procedura non consentirà il soddisfacimento del suo credito, decida di non coltivare oltre l'impugnazione o che, in ogni caso, il contatto tra le parti agevoli l'individuazione del reale thema decidendum".
      Se lo scopo della partecipazione del curatore all'udienza di impugnazione dello sttao passivo ha questo scopo deflattivo, si può dedurre che la sua presenza possa essere sostituita da una nota in cui il curatore dia preventivamente le informazioni sulla situazione dell'attivo e del passivo e sulle prospettive future, in modo che il creditore opponente abbia i dati necessari per valutare se continuare o non l'opposizione. In ogni caso, qualora la presenza del curatore, in particolare nell'ottica di una transazione, sia ritenuta necessaria, il giudice può fissare una nuova udienza.
      L'importante è che il curatore avverta preventivamente il giudice della sua indisponibilità a presenziare all'udienza e che fornisca per iscritto le informazioni di cui si è detto.
      Zucchetti SG srl