Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Compensazione nel C.P. in continuità indiretta

  • Monica Pazzini

    Milano
    26/05/2023 09:27

    Compensazione nel C.P. in continuità indiretta

    Buongiorno,
    il piano di C.P. della Società A prevede, nella determinazione del valore di liquidazione dell'attivo concordatario, un importo di realizzo dei crediti pari alla differenza tra il valore dei crediti vantati nei confronti della società B (maturati nella fase del termine) e i debiti vs la stessa società B alla data del deposito del ricorso prenotativo.
    Posto che nel C.P. viene richiamato l'art. 155 CCII, mi chiedo se sia corretta questa determinazione, seppur prudenziale, in quanto la compensazione dovrebbe essere eccepita da B solo per i crediti/debiti "ante".
    Evidenzio che la società A gestisce l'azienda in forza del contratto di appalto con la società committente B e il contratto di appalto è proseguito nel corso della procedura.
    Ringrazio e saluto cordialmente,
    MP
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/05/2023 12:24

      RE: Compensazione nel C.P. in continuità indiretta

      Crediamo che la determinazione del valore dei crediti fatta da A sia corretta in quanto è ammissibile la compensazione tra crediti e debiti sorti entrambi nella fase prenotativa essendo importante per l'operatività della compensazione la reciprocità tra creditore e debitore, purchè i debiti di detta società siano derivati da atti legalmente compiuti, che è la caratteristica che attribuisce la prededuzione ex art 45 co. 4 CCII. E' pacifico, infatti, che è esclusa la compensazione tra crediti anteriori all'apertura della liquidazione giudiziale e debiti sorti dopo questo evento (o viceversa), ma non la compensazione tra crediti e debiti entrambi anteriori o entrambi posteriori alla dichiarazione di insolvenza.
      E' vero che la compensazione si sostanzia in una eccezione in senso stretto che deve quindi essere eccepita dalla parte, ma nel caso si tratta della composizione del piano concordatario nel quale è corretto l'effettiva presumibile consistenza dell'attiva sulla base anche di ciò che comunemente accade ed è nell'ordine normale delle cose che il creditore 7debitore in bonis eccepisca la compensazione.
      Zucchetti SG srl
      • Andrea Amuleti

        Milano
        29/05/2023 12:56

        RE: RE: Compensazione nel C.P. in continuità indiretta

        Buongiorno,
        mi inserisco per chiedere un chiarimento.
        Mi è chiaro il fatto che "è ammissibile la compensazione tra crediti e debiti sorti entrambi nella fase prenotativa".
        La società A presenta il ricorso per C.P. in bianco il 31.10.2022.
        Alla data del 31.10.2022 la società A ha un debito verso la società B di € 100.
        Nel periodo in bianco, in forza del contratto di appalto in essere tra A e B (committente), la società A matura un credito verso la Società B di 250 per prestazioni rese nel periodo successivo al deposito del ricorso prenotativo.
        Nel caso quindi in cui i debiti della società ricorrente siano sorti anteriormente alla deposito del ricorso prenotativo mentre i crediti della medesima società vantati verso il medesimo creditore siano sorti nel periodo successivo al deposito del ricorso, quindi nella fase prenotativa, chiedo se valga comunque l'ammissibilità della compensazione.
        Vi ringrazio.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          30/05/2023 19:45

          RE: RE: RE: Compensazione nel C.P. in continuità indiretta

          L'art. 96 CCII estende l'applicabilità dell'art. 155, che regola la compensazione nella liquidazione giudiziale, anche alla fase del concordato, con riferimento alla data di presentazione della domanda, per cui è pacifico che non possa operare la compensazione tra crediti anteriori e debiti posteriori a tale data.
          Questa norma si estende anche alla fase prenotativa? Manca per la verità una espressa disposizione del tipo di quella dell'art. 96, tuttavia, poichè gli effetti quanto a prededuzione (art. 45, co. 4) e quanto a revocatoria (art. 170, co. 2) comprendono anche questa fase, poiché l'imprenditore conserva l'amministrazione dei suoi beni ma può compiere solo atti urgenti di straordinaria amministrazione e previa autorizzazione del tribunale resa ai sensi dell'art. 46, co. 1 (che si applica anche al concordato pieno nella fase tra la presntazione della domanda e l'apertura della procedura), è soggetto ad obblighi informativi e può godere delle misure protettive (art. 54, co. 4), ecc.; il commissario (la cui nomina è ora obbligatoria) ha i poteri di indagine attribuito al commissario del concordato pieno dalla lett. f), co. 3 dell'art. 49 e può anche collaborare per la formulazione del piano (art. 92, co 3), ecc., è logico ritenere che anche la norma sulla compensazione trovi applicazione già nella fase del concordato con riserva, che si si salda a concordato una volta che questo sia aperto come unica procedura.
          Zucchetti SG srl