Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

liquidazione controllata

  • Ilaria Totaro

    Lecce
    05/12/2024 16:20

    liquidazione controllata

    Vi chiedo, gentilmente, come trattare due questioni

    1. un credito di una banca per mutuo contratto dal sovraindebitato e garantito da ipoteca su immobile di proprietà di terza persona (figlio non convivente del sovraindebitato)

    2. sovraindebitato non decaduto dalle istanze di rottamazione dei ruoli, in ragione delle quali il debito da € 30.000,00 è stato determinato in € 20.000,00. Agenzia delle Entrate Riscossione nella propria dichiarazione di credito quale importo può chiedere ? 30.000,00 o 20.000,00 (ovviamente al netto delle somme medio tempore pagate) ?

    Grazie
    Ilaria Totaro
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/12/2024 19:42

      RE: liquidazione controllata

      Quanto alla domanda sun 1, il credito va ammesso in via chirografaria al passivo del sovraindebitato in quanto la garanzia ipotecaria è stata data da un terzo che non fa parte della procedura su un suo bene.
      Quanto alla domanda sub- 2, giriamo il quesito alla sezione fiscale.
      Zucchetti SG srl
      • Ilaria Totaro

        Lecce
        06/12/2024 09:54

        RE: RE: liquidazione controllata

        con riferimento alla domanda sub 1, ok ad ammettere il credito in via chirografaria, ma la banca, in virtù della garanzia ipotecaria, potrà poi rivalersi per il recupero del credito (al netto di quanto liquidato dal patrimonio del sovraindebitato), agendo nei confronti del proprietario dell'immobile ?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          06/12/2024 17:44

          RE: RE: RE: liquidazione controllata

          Certamente si in quanto l'apertura della liquidazione controllata come giudiziale a carico del debitore principale non preclude l'esercizio dell'azione esecutiva nei confronti del terzo datore di ipoteca (che risponde seppur per un debito non suo), che dovrà svolgersi con le modalità di cui agli artt. 602 ss. c.p.c., fermo restando che il beneficiario dell'ipoteca, essendo creditore verso il soggetto ammesso alla procedura concorsuale, deve insinuarsi al passivo in quella procedura se vuole partecipare al concorso, e l'insinuazione trova collocazione chirografaria perché il bene oggetto dell'ipoteca non fa parte dell'attivo acquisito a quella procedura.
          Zucchetti SG Srl
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        11/12/2024 11:51

        RE: RE: liquidazione controllata

        Rispondendo alla domanda 2, per quanto riguarda la richiesta, riteniamo che l'Agenzia delle Entrate Riscossione possa chiedere il maggiore importo "a monte" della rottamazione, presumendo che possano non essere rispettate le scadenza da essa previste.


        Diverso è invece il ragionamento da fare in sede di predisposizione dello stato passivo:

        - se si presume di poter rispettare i termini di pagamento delle rate, si può considerare l'importo definito in sede di rottamazione

        - se invece si presume che le scadenza non possano essere rispettate e che quindi la rottamazione "salti", allora è corretto inserire già di debito per intero.