Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Informativa da fare al Giudice dopo l'aggiudicazione dell'unità immobiliare ad un prezzo superiore al prezzo base di gar...

  • Leonardo Quagliata

    ROMA
    10/05/2024 16:42

    Informativa da fare al Giudice dopo l'aggiudicazione dell'unità immobiliare ad un prezzo superiore al prezzo base di gara indicato nell'avviso di vendita

    Trattasi di vendita competitiva svolta con l'ausilio di IVG e del Notaio delegato.
    Nel Regolamento di Vendita è scritto:
    <<Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 216 e 217 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
    In particolare:
    1. prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio sul bene;
    2. il giudice delegato, su istanza del debitore, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui all'articolo 216, comma 9, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo. Se il prezzo offerto è inferiore, rispetto a quello indicato nell'avviso di vendita, in misura non superiore ad un quarto, il giudice delegato può impedire il perfezionamento della vendita in presenza di concreti elementi idonei a dimostrare che un nuovo esperimento di vendita può consentire, con elevato grado di probabilità, il conseguimento di un prezzo perlomeno pari a quello stabilito;>>.
    Essendo l'aggiudicazione avvenuta al prezzo di euro 80.000,00 al quarto esperimento di vendita (dopo tre ribassi del 20% il prezzo base dell'ultima gara è stato di di euro 55.808,00 a fronte di un prezzo di stima di euro 109.000,00), si riterrebbe che alcuna informativa debba essere fatta al Giudice della Liquidazione Giudiziale prima del rogito di vendita. Se ne chiede conferma.
    Grazie, saluti cordiali.
    Leonardo Quagliata
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/05/2024 09:13

      RE: Informativa da fare al Giudice dopo l'aggiudicazione dell'unità immobiliare ad un prezzo superiore al prezzo base di gara indicato nell'avviso di vendita

      Per la verità l'art. 216, comma 9, prevede che "Il curatore informa il giudice delegato e il comitato dei creditori dell'esito della procedura di vendita o liquidazione di ciascun bene entro cinque giorni dalla sua conclusione mediante deposito nel fascicolo informatico della documentazione relativa alla vendita". Come si vede la norma prevede questa informativa indipendentemente dal prezzo ricavato, per cui a nostro avviso essa va fatta anche nel caso di specie, a nulla rilevando la dizione del bando di gara che, per quanto qui interessa, riproduce il primo comma dell'art. 217, che evidentemente il legislatore aveva ben presente quando ha dettato l'art. 216 ( ed infatti nell'art. 217 vi è un esplicito riferimento al comma 9 dell'art. precedente).
      Zucchetti SG srl