Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Insinuazione dipendente con cessione del quinto già operata in busta paga

  • Andrea Mancini

    Livorno
    26/11/2025 10:51

    Insinuazione dipendente con cessione del quinto già operata in busta paga

    Un dipendente ha chiesto l'insinuazione allo stato passivo per retribuzioni e TFR, chiedendo altresì l'ammissione delle somme trattenute in busta paga a titolo di cessione del quinto, come risultante dal prospetto di liquidazione in occasione della cessazione del rapporto, dove la trattenuta è stata calcolata sull'importo residuo del finanziamento.

    Dalla documentazione contabile della società in liquidazione giudiziale risultano i contratti di finanziamento e le pregresse trattenute operate e versate all'istituto di credito da parte del datore di lavoro. Alcuni contratti risultano dotati di data certa anteriore all'apertura della procedura, altri ne sono privi (almeno per quelli rinvenuti presso l'ufficio amministrativo)
    Si chiede se:
    - tale documentazione e la costante prassi di trattenuta e riversamento possano ritenersi sufficienti per escludere dal passivo le somme cedute pro solvendo all'istituto di credito;
    - ovvero se, in mancanza di insinuazione autonoma dell'istituto cessionario, sia opportuno ammettere per intero il credito del lavoratore e demandare all'ente finanziatore l'eventuale insinuazione in via surrogatoria/cessione.
    In particolare, si chiede se sia corretto:
    ammettere l'intero importo (senza decurtazione per la cessione del quinto), attendendo un'eventuale insinuazione dell'istituto di credito, oppure
    ammettere il credito al netto della trattenuta, ritenendola già validamente ceduta ed opponibile alla procedura.
    Vi ringrazio.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/11/2025 19:32

      RE: Insinuazione dipendente con cessione del quinto già operata in busta paga

      La questione merita alcuni preliminari chiarimenti.
      Quando viene concesso un finanziamento ad un lavoratore dipendente, questi assume l'obbligo di restituire ratealmente le somme ricevute con scadenze normalmente mensili e per garantire il mutuante, per lo più una società finanziaria che opera in questo settore o una banca, dell'effettivo rimborso, il dipendente, al momento dell'erogazione del finanziamento, cede al mutuante una quota pari a un quinto della sua retribuzione futura, sicchè il datore di lavoro, ricevuta la notifica della cessione, all'atto del pagamento della retribuzione al proprio dipendente, trattiene dalla busta paga un quinto, che versa direttamente al cessionario fino alla definitiva estinzione del debito e fin quando il rapporto di lavoro permane.
      Da questa sintesi del rapporto intercorso si capisce che la cessione del quinto o del doppio quinto (questo è il massimo della cessione) è fatta a scopo di garanzia contestuale al sorgere del credito (o del debito, se visto dal lato del debitore) e ha ad oggetto crediti futuri.
      La prima qualificazione diventa rilevante ai fini di eventuali revocatorie ( di cui ora non ci occupiamo)); la seconda attiene più specificatamente alla sua domanda. Invero è pacifico che la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfezioni per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria.
      Ne consegue che, intervenuto il fallimento o la liquidazione giudiziale del cedente i crediti futuri, il trasferimento del credito non può più verificarsi per la cristallizzazione del suo patrimonio e, di conseguenza, i crediti futuri, rappresentati dai ratei mensili della retribuzione restano nella disponibilità del cedente e sono, pertanto, regolati dall'art. 46 l.f. e 146 CCII. Eguale meccanismo opera per la cessione del TFR, nel senso che che se il rapporto di lavoro è ancora in coro al momento dell'apertura della procedura concorsuale liquidatoria a carico del cedente, si verifica lo stesso blocco e il pagamento al cessionario non può essere più eseguito; di contro, ove il rapporto di lavoro sia cessato prima, il TFR non costituisce più un credito futuro ma attuale essendo diventato liquido ed esigibile con la fina del rapporto di lavoro..
      Nella fattispecie rappresentata bisognerebbe, quindi, verificare quali condizioni si sono verificate con riferimento principalmente al TFR. Tuttavia, prim ancora si pone un problema di opponibilità alla procedura dei contratti di finanziamento e cessione del quinto, che sembrano essere stati più di due probabilmente perché alcuni sono stati esauriti e aperti altri. E qui valgono le regole normali di cui all'art. 2704 c.c. che per la opponibilità degli atti nei confronti dei terzi, quale è il curatore, oltre a specificare determinate operazioni che forniscono la data certa, consente che questa sia tratta da ogni fatto che consenta di affermare con sufficiente sicurezza che un documento è stato sottoscritto in data anteriore (nel caso) all'apertura della liquidazione giudiziale.
      Su questa questione non possiamo esserle di aiuto perché bisognerebbe conoscere gli atti in concreto. Ad ogni modo i contrati che riterrà privi di data certa non li consideri e se in base agli stessi sono stati effettuati rimborsi, può chiederne la restituzione.
      Per i contratti con data certa computabile alla massa il trattenimento delle somme non pagate al cessionario fa ritenere che queste dovessero essere pagate dopo l'apertura della liquidazione giudiziale, per cui, se così è possono essere acquisite all'attivo della procedura (salvo valutare poi eventualmente la partecipazione del liquidato ai sensi dell'art. 146 CCII). Per il resto vale quanto detto in precedenza, nel senso che sicuramente il cessionario non può pretendere il pagamento dei ratei stipendiali maturati successivamente all'apertura della liquidazione e, quanto al TFR, bisogna verificare le date di maturazione secondo il criterio dianzi esposto.
      Ferma restando la necessità di tali verifica, nella fattispecie ci sembra, in linea i massima, che la domanda del dipendente possa essere accolta per l'importo richiesto, decurtato soltanto dele somme che risultino effettivamente corrisposte al cessionario.
      Zucchetti SG srl