Forum ESECUZIONI - INTERFERENZE TRA ESECUZIONE E FALLIMENTO

esecuzione immobiliare ex art 41 TUB preesistente alla dichiarazione di fallimento

  • Sabrina Condemi

    Reggio Calabria (RC)
    26/10/2017 12:40

    esecuzione immobiliare ex art 41 TUB preesistente alla dichiarazione di fallimento

    Buongiorno, nell'ambito di una procedura esecutiva promossa da un creditore fondiario contro una società di persone alla quale è intestato un compendio immobiliare, mi chiedo, nella qualità di custode giudiziario nonchè di curatore fallimentare della s.a.s. fallita, se il curatore debba:
    - inventariare il bene;
    - provvedere alla trascrizione della sentenza di fallimento presso i registri della conservatoria competente, atteso che, ad oggi, risulta trascritto il pignoramento del compendio immobiliare che verrà venduto all'asta per soddisfare prioritariamente il creditore fondiario e, nelle more, fino ad aggiudicazione, produrrà frutti che saranno assorbiti dalla stessa procedura esecutiva;
    Ed infine, in caso di ricezione di un'ingiunzione di pagamento emessa da un Ente a seguito di accertamento a carico della società fallita relativo ad un anno precedente anche al pignoramento, qualora il Curatore nono abbia provveduto alla trascrizione della sentenza presso la conservatoria, nell'ipotesi in cui sussista l'obbligo nell'ambito di questa fattispecie (art. 41 TUB esecuzione + fallimento) quali sono le conseguenze? Il Curatore dovrà chiedere all'Ente di procedere all'insinuazione al passivo essendoci i presupposti per la fissazione di un'udienza per la verifica di domande ultratardive?
    Ringrazio anticipatamente per la collaborazione.
    SC
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/10/2017 19:18

      RE: esecuzione immobiliare ex art 41 TUB preesistente alla dichiarazione di fallimento

      Il curatore deve inventariare il bene oggetto dell'esecuzione fondiaria, mediante la trascrizione della sentenza nei pubblici registri, in quanto si tratta di un bene facente parte del patrimonio del fallito che, per la sopravvivenza di un privilegio processuale in favore dei creditori fondiari, può essere oggetto di esecuzione individuale anche in pendenza di fallimento, in deroga al divieto di cui all'art. 51. Ed infati il ricavto da quell'esecuzione entra a far parte dell'attivo su cui calcolare il compenso del curatore.
      Il creditore che voglia far valere pretese sul patrimonio fallimentare deve procedere alla insinuazione al passivo, compresi gli enti previdenziali o tributari e compresa anche il creditore fondiario perché questi si soddisfa in via esecutiva in via solo provvisoria, nel senso che poi i conteggi definitivi vanno effettuati in sede fallimentare.
      Zucchetti Sg srl
      • Sabrina Condemi

        Reggio Calabria (RC)
        26/10/2017 20:05

        RE: RE: esecuzione immobiliare ex art 41 TUB preesistente alla dichiarazione di fallimento

        Ringrazio per la tempestività nella risposta, chiedo di chiarirmi alcuni aspetti in merito alla trascrizione della sentenza di fallimento presso la conservatoria.
        Nello specifico, se il curatore non ha trascritto in fase iniziale la sentenza ed in sede di attività inventariale, alla presenza del cancelliere, non è stato inventariato l'immobile pignorato, è sufficiente la trascrizione della sentenza o si deve richiedere autorizzazione al GD per integrare l'inventario? Aggiungo infine, in ogni caso l'Ente dovrà chiedere la fissazione di un'udienza di verifica ultratardiva per chiedere l'ammissione del proprio credito al passivo?
        SC
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          27/10/2017 19:43

          RE: RE: RE: esecuzione immobiliare ex art 41 TUB preesistente alla dichiarazione di fallimento

          L'inventariazione dei beni immobili avviene proprio con la trascrizione della sentenza di fallimento presso i registri immobiliari. Se non ha ancora provveduto alla trascrizione, lo faccia ora e per fare questa operazione non ha bisogno di alcuna autorizzazione perché rientra nei suoi compiti di curatore acquisire i beni del fallito all'attivo fallimentare.
          L'ente di cui parla deve solo presentare la domanda di insinuazione; una volta che questa è pervenuta è il curatore che deve chiedere al giudice la fissazione di una udienza per la decisione, sia la domanda tardiva o supertardive; in quest'ultimo caso il giudice dovrà preliminarmente verificare, a pena di inammissibilità, se il ritardo è addebitabile o non al creditore, il quale, quindi, avrà l'onere di dimostrare (sempre che la domanda sia supertardiva) che il ritardo è dovuto a causa a lui non imputabile.
          Zucchetti SG srl
      • Antonio Fusella

        Torrevecchia Teatina (CH)
        14/06/2018 11:09

        RE: RE: esecuzione immobiliare ex art 41 TUB preesistente alla dichiarazione di fallimento

        L'esecuzione avviata dal fondiario ai sensi del 41 TUB (sempre che ci siano tutti i requisiti per applicare tale norma, ovviamente) da solo un privilegio processuale a quest'ultimo ma il riparto definitivo delle somme, direttamente o indirettamente, deve necessariamente passare dal fallimento che sta al di sopra di tutto. Questo é un principio chiaro e imprescindibile.
        Quali sono i riferimenti legislativi o di prassi (articoli di legge, circolari, etc.)? Grazie.
        • Zucchetti SG

          16/06/2018 07:36

          RE: RE: RE: esecuzione immobiliare ex art 41 TUB preesistente alla dichiarazione di fallimento

          L'affermazione (ormai condivisa dalla dottrina e dalla giurisprudenza) secondo cui la previsione di cui all'art. 41, comma quarto TUB attribuisce al creditore fondiario un privilegio di carattere meramente processuale costituisce il risultato del dibattito che si era sviluppato (da oltre un ventennio) attorno al tema della verifica della compatibilità di questa norma (e della corrispondente previsione dell'art. 42 del r.d. 16 luglio 1905, n. 646) con il principio della par condicio creditorum e della esclusività della sede fallimentare quale luogo di verifica dei crediti.
          Una efficace sintesi delle ragioni che ascrivono natura (solo) processuale al privilegio del creditore fondiario si rinviene in Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2004, n. 23572 (conformemente alla quale si è pronunciata anche Cass. 17368/2012 e Cass. 18227/2014), ove si è affermato che l'art. 42 del R.D. 16 luglio 1905, n. 646 (ma le medesime argomentazioni valgono per l'attuale art. 41 TUB), la cui applicazione è fatta salva dall'art. 51 della legge fallimentare, nel consentire all'istituto di credito fondiario di iniziare o proseguire l'azione esecutiva nei confronti del debitore dichiarato fallito, configura un privilegio di carattere meramente processuale, che si sostanzia nella possibilità non solo di iniziare o proseguire la procedura esecutiva individuale, ma anche di conseguire l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni del debitore nei limiti del proprio credito, senza che l'assegnazione e il conseguente pagamento si debbano ritenere indebiti e senza che sia configurabile l'obbligo dell'istituto procedente di rimettere immediatamente e incondizionatamente la somma ricevuta al curatore.
          Peraltro, conferma di questo ormai consolidato principio sembra rinvenirsi sia nel nuovo terzo comma dell'art. 52 l. fall. (a mente del quale "Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 51") che nel periodo aggiunto al primo comma dell'art. 110 l. fall. ("Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 51"), introdotti dal d.lgs. n. 169/2007.
          Queste modifiche sono state infatti lette dalla dottrina come il precipitato normativo dell'idea per cui anche il creditore fondiario che in pendenza di fallimento ha coltivato l'azione individuale è tenuto ad insinuarsi al passivo, solo così potendosi operare il conguaglio tra quanto percepito nell'esecuzione e quanto gli compete in ambito fallimentare, essendo il suo un mero privilegio processuale non sottratto né al concorso formale (ammissione al passivo) né a quello sostanziale (collocazione nel riparto).
          Del resto, in questi termini si esprime la stessa Relazione illustrativa al citato d.lgs, dove all'art. 4 si legge che "L'aggiunta, da parte del comma 2, di un terzo comma all'art. 52 del r.d. serve a chiarire che, anche i crediti per i quali non vige il divieto di azioni esecutive e cautelari sancito dall'art. 51 r.d. sono assoggettati al "concorso formale", per cui, al fine di essere soddisfatti in sede concorsuale, devono essere previamente accertati, come tutti gli altri crediti, dal giudice delegato. In tal modo, viene ad acquistare valore normativo il principio di elaborazione giurisprudenziale Secondo cui tali crediti possono trovare soddisfazione solo nell'ambito della procedura concorsuale. Tenuto conto di ciò non è stata accolta l'osservazione del Senato con cui si chiedeva la soppressione di tale modifica". Nella stessa direzione il successivo art. 8, a mente del quale "Il comma 1 reca modifiche all'art. 110 del r.d. Nell'art. 110, comma 1, l'aggiunta di un periodo, dopo il primo, serve a chiarire - in parallelo con quanto dispone il nuovo comma 3 dell'art. 52 del r.d. - che i crediti esentati dal divieto di azioni esecutive e cautelari fruiscono di un privilegio puramente processuale (il potere di iniziare o proseguire l'espropriazione pur in pendenza del fallimento del debitore), ma non sono esentati dal 'concorso sostanziale': come tutti gli altri crediti devono essere ammessi al passivo ('concorso formale') e poi devono essere collocati nei riparti ('concorso sostanziale') per poter trattenere in via definitiva quanto è stato ricavato dall'espropriazione singolare da loro compiuta".
          Che questa sia la lettura del novellato ordito normativo è convincimento anche della giurisprudenza, dove si legge che "l'insinuazione al passivo fallimentare va vista come onere per la banca mutuante al fine dell'esercizio del diritto di trattenere definitivamente quanto percepito (Sez. 1, n. 23572/2004; conf. Sez. 1, n. 17368/2012), sì che i privilegi processuali mantenuti per i crediti fondiari si risolvono in una mera "anticipazione di valuta" in favore delle banche erogatrici di finanziamenti fondiari, "nel senso, cioè, di consentire alle stesse di disporre di quanto loro spettante ma non di importi superiori in via anticipata rispetto al momento nel quale si determina, con la conclusione dell'attività di liquidazione e con l'esecuzione del piano di riparto, il quantum spettante a ciascun creditore concorrente". La lettura offerta dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro, è stata ora codificata dalla riforma della legge fallimentare, con la previsione espressa (la L. Fall., nuovo art. 52, u.c.) dell'onere di insinuazione anche per i creditori esentati dal divieto di cui alla L. Fall., art. 51 e dalla previsione, nel progetto delle somme da ripartire "nel fallimento", anche dei "crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive" di cui alla medesima norma (L. Fall., nuovo art. 110, comma 1, come modificato dal D.Lgs. correttivo)" (Cass. 6377/2015).