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Destinazione delle somme accantonate in procedura estinta

  • MARCELLA MASSA

    URAS (OR)
    29/07/2025 17:33

    Destinazione delle somme accantonate in procedura estinta

    Buongiorno,
    sono professionista delegata in una procedura esecutiva immobiliare dichiarata estinta dal Giudice dell'Esecuzione con provvedimento del 24/07/2025.
    In sintesi, nella procedura:
    - è stata disposta la vendita del lotto n. 1, con successivo riparto parziale del ricavato, previo accantonamento del 20% delle somme;
    - la vendita del lotto n. 2 non è mai stata effettuata, in quanto la procedura era sospesa in attesa della definizione di un giudizio di divisione.
    In sede di riparto parziale:
    - il creditore procedente (chirografario) è stato integralmente soddisfatto per le spese ex art. 2770 c.c. e parzialmente per il credito in chirografo;
    - il creditore ipotecario è stato soddisfatto integralmente;
    - Agenzia delle Entrate Riscossione, creditore chirografario tempestivo, è stato soddisfatto solo parzialmente;
    - un altro creditore chirografario tardivo è rimasto insoddisfatto.
    Successivamente, il debitore ha raggiunto accordi transattivi con il creditore procedente e con quello chirografario tardivo, che hanno entrambi rinunciato agli atti esecutivi.
    Rimane, quindi, unico creditore residuo Agenzia delle Entrate Riscossione, con un credito tempestivo non ancora integralmente soddisfatto (oltre a crediti chirografari tardivi).
    La procedura era sospesa dal 2021. Su mia istanza, il G.E. ha fissato udienza per esaminare la prosecuzione. In tale sede, il difensore del debitore ha eccepito l'intervenuta estinzione della procedura per mancata riassunzione nei termini decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza di divisione, chiedendo altresì la restituzione al debitore delle somme accantonate.
    All'udienza Agenzia delle Entrate Riscossione non è comparsa.
    Con successivo provvedimento, il Giudice ha dichiarato l'estinzione della procedura, disponendo altresì che il professionista delegato esprima un parere sulla destinazione delle somme accantonate, pari a circa 11.000,00 euro, al netto di quanto dovuto agli ausiliari della procedura.
    Il mio orientamento è il seguente:
    - le somme accantonate, al netto di quanto dovuto agli ausiliari della procedura, dovrebbero essere destinate al soddisfacimento residuo del credito chirografario tempestivo di Agenzia Entrate Riscossione, unico creditore ancora legittimato; ciò anche in considerazione del fatto che, se si fosse proceduto a un riparto totale prima della sospensione della procedura, Agenzia Entrate Riscossione avrebbe ricevuto una somma maggiore;
    - la destinazione delle somme al debitore esecutato non appare coerente con la presenza di un credito tempestivo ancora non integralmente soddisfatto.

    Tuttavia, nutro qualche dubbio circa gli effetti del provvedimento di estinzione, che potrebbe, secondo una lettura più restrittiva, ostare alla possibilità di effettuare una distribuzione successiva delle somme, trattandosi comunque di un riparto successivo a una declaratoria formale di estinzione

    Chiedo pertanto, un vostro parere in merito.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      31/07/2025 16:10

      RE: Destinazione delle somme accantonate in procedura estinta

      A nostro avviso le somme giacenti sul conto della procedura vanno restituite al debitore.
      Invero, non avendo compiuto atti di impulso la procedura si è estinta sostanzialmente per inattività delle parti a norma dell'art. 630 c.p.c. (che appunto prevede che il processo esecutivo si estingue le se le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine previsto), con la conseguenza che trova applicazione l'art. 632, il cui secondo comma dispone che "Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore". Del resto, l'estinzione della procedura per inattività delle parti vuol dire impossibilità del procedimento di seguire il suo fisiologico divenire, e quindi impossibilità di procedere con la fase della distribuzione del ricavato.