Forum ESECUZIONI - INTERFERENZE TRA ESECUZIONE E FALLIMENTO

ricorso ex art. 161 l.f. successivo al saldo prezzo

  • Laura Meloni

    Nuoro
    09/12/2017 13:11

    ricorso ex art. 161 l.f. successivo al saldo prezzo

    Buongiorno,
    vorrei cortesemente un vostro parere su quanto segue:
    in una procedura esecutiva immobiliare è stato aggiudicato l'immobile e l'aggiudicatario ha versato il saldo prezzo nei termini previsti.
    Nelle more dell'emissione del decreto di trasferimento il debitore deposita ricorso ex art. 161 l.f. chiedendo espressamente agli Organi della procedura,ai sensi dell'art. 168 L.F., di interrompere per improcedibilità ogni conseguente atto.
    Il dubbio riguarda l'efficacia della domanda di concordato nei confronti del terzo acquirente.
    Rappresentando l'urgenza Ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/12/2017 18:00

      RE: ricorso ex art. 161 l.f. successivo al saldo prezzo

      L'art. 168 l.f. stabilisce che "Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore".
      Evidentemente il debitore ha ritenuto che, poichè fino al decreto di trasferimento, il bene staggito, benchè aggiudicato, fa parte ancora del patrimonio dell'esecutato, la norma richiamata potesse bloccare l'espropriazione impedendo ilo trasferimento. Tuttavia bisogna tenere conto dell'art. 187 bis disp. att. cod. civ. per il quale "in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti"; norma che, a nostro avviso, può essere estesa anche alla fattispecie della improcedibilità dell'esecuzione. Se si segue questa linea, l'aggiudicazione rimane valida, ed allora si deve anche ammettere che il giudice dell'esecuzione possa emettere il decreto di trasferimento, dopo il pagamento del prezzo, in quanto atto dovuto e non un atto di ulteriore proseguimento dell'esecuzione.
      Ovviamente il prezzo già pagato non potrà essere assegnato al creditore esecutante ma al debitore, e questo, quindi, facendo parte del suo patrimonio, entra nel piano il piano a beneficio dei creditori.
      Zucchetti SG srl