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Forum ESECUZIONI - INTERFERENZE TRA ESECUZIONE E FALLIMENTO
spese pubblicità pagate da procedura per mancato versamento fondo spese del creditore procedente
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Sara Negrini
BOTTICINO (BS)27/01/2026 12:10spese pubblicità pagate da procedura per mancato versamento fondo spese del creditore procedente
Buongiorno
sono custode e delegato alla vendita di una E.I. di n. 2 lotti (2 immobili).
Ho dovuto aprire un c/c intestato alla procedura per incasso di canoni di locazione per entrambi gli immobili.
Il creditore procedente, dopo vari solleciti, non ha versato il fondo spese per le spese di pubblicità per la vendita. Il c/c ha fondi per coprire tutte le spese di pubblicità (derivanti dagli incassi mensili dei canoni di locazione) e pertanto tali spese sono state versate mediante utilizzo somme del medesimo (intestato alla procedura) al fine di poter procedere con gli adempimenti di vendita.
Ad oggi sono stati effettuati n. 3 bandi di vendita ed un lotto (1 immobile) risulta aggiudicato (sono in attesa del versamento del saldo prezzo).
Mi chiedo come devono essere considerate in sede di riparto le spese di pubblicità versate a carico della procedura che sarebbero dovute essere state a carico del creditore procedente posto il mancato pagamento dello stesso del fondo spese, anche alla luce del fatto che nel frattempo sono intervenuti altri n. 2 creditori.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
31/01/2026 06:03RE: spese pubblicità pagate da procedura per mancato versamento fondo spese del creditore procedente
La questione è piuttosto delicata, non tano sul piano strettamente giuridico, quanto piuttosto sul versante materiale della opportunità pratica.
In passato si riteneva, generalmente, che l'omesso versamento delle somme necessarie alla esecuzione degli adempimenti pubblicitari non potesse determinare di per sé, stante anche l'assenza di una specifica previsione sul punto, l'estinzione della procedura, osservandosi che all'inerzia del creditore cui l'onere fosse stato imposto si poteva reagire affidando il relativo compito ad un custode diverso dal debitore (Trib. Potenza, 4 maggio 2011; C. Cost., 30 dicembre 1993, n. 481).
Questa opinione è oggi venuta sostanzialmente meno, e si osserva, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, che per effetto di questa omissione la procedura esecutiva viene a trovarsi in una situazione di stallo (Trib. Reggio Emilia, 22 febbraio 2010, n. 458), la quale le impedisce di seguire ulteriormente il suo corso.
In particolare, si è detto (Trib. Milano Sez. IV, 25 novembre 2016) che nella procedura esecutiva il creditore procedente ha l'onere di compiere le attività necessarie alla prosecuzione e alla definizione del procedimento, avvertendosi che in caso contrario il contegno del medesimo può essere ricondotto – alla stregua di un'interpretazione sistematica del combinato disposto degli artt. 497, 562 e del comma 1 dello stesso art. 630 c.p.c. – ad un caso di inattività delle parti seppur atipico, dal momento che, se è vero che il creditore procedente ha il diritto di promuovere la vendita, è altrettanto vero che su di lui incombe, una volta sollecitata la fissazione degli incanti, l'onere di osservare una condotta acceleratoria affinché il processo esecutivo pervenga alla fase satisfattiva, che include anche l'obbligo di effettuare i predetti adempimenti pubblicitari in modo tempestivo.
La stessa giurisprudenza ha poi rimarcato la rispondenza e la riconduzione di una siffatta impostazione al principio costituzionale della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 della Costituzione, soventemente declinato nell'ambito dei singoli istituti processuali nel senso di inibire attività inutilmente defatigatorie o inutili cosicché il processo possa dipanarsi in modo il più possibile spedito. "Orbene (prosegue la citata sentenza) tale ratio vale a maggior ragione di fronte a situazioni di impasse che vengono determinate dallo stesso contegno delle parti le quali si sottraggono al compimento di atti loro imposti dalla legge manifestando il difetto di interesse concreto alla definizione del processo. Ne segue che tra questi ben può essere ricompreso il mancato pagamento delle spese ed oneri dovuti al delegato alla vendita ai fini della pubblicità e del compimento dell'attività della procedura indispensabili al fine di trasformare il bene non divisibile in una somma di denaro suscettibile di essere ripartita pro quota tra i condividenti".
Dunque, qualora il Giudice assegni al creditore l'onere di anticipazione delle spese di pubblicità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 30-5-2002, n. 115, è evidente che il suo mancato adempimento sarà imputabile allo stesso, e la conseguente impossibilità di compiere atti indispensabili per la prosecuzione del processo non è altrimenti superabile e dunque impone di valutare il contegno delle parti sotto il profilo della perdurante presenza dell'interesse ad agire, anche alla luce dell'art. 111 Cost., al fine di evitare una situazione di stallo con ripercussioni negative sulla ragionevole durata del processo sia dal lato interno (delle parti) sia da quello esterno del sistema giudiziario, che rimane impegnato sine die per una controversia che le parti hanno manifestato, de facto, di non voler proseguire.
In questo senso, è stato affermato che "L'inottemperanza al termine fissato dal giudice dell'espropriazione immobiliare per il versamento di un fondo spese al professionista, cui siano state delegate le operazioni di vendita, impedisce al processo esecutivo di raggiungere il suo scopo e ne legittima la chiusura anticipata, ove il creditore non abbia tempestivamente e preventivamente instato, allegando e provando i relativi presupposti, per la rimessione in termini, neppure potendo giovargli l'invocazione successiva di dubbi o incertezze non sottoposti al giudice dell'esecuzione prima della scadenza di quelli" (Cass., Sez. III, 27 luglio 2021, n. 21549).
Le medesime considerazioni sono state svolte da Cass., sez. III, 22 giugno 2016, n. 12877, la quale ha osservato che "L'onere di anticipazione a carico del creditore procedente desumibile dall'art. 8 d.p.r. n. 115 del 2002 è riferibile, in generale, agli «atti necessari del processo», comprendendosi in detta accezione, seppure costruita sul modello del processo di cognizione, ogni tipologia di attività funzionale allo svolgimento del processo e ad essa legata da rapporto di necessità"; esso, pertanto, "risulta riferibile, in ragione della natura della procedura esecutiva, sia alle spese giudiziarie che a quelle propriamente materiali necessarie per l'esecuzione", aggiungendo che "il problema del carattere "necessitato" o meno degli atti e, correlativamente, delle spese da anticipare, può essere agevolmente risolto ove si ponga mente al naturale risultato "fisiologico" perseguito dalla procedura esecutiva, che, nell'espropriazione forzata, è quello della liquidazione di un cespite del patrimonio del debitore, per l'appunto, al fine del soddisfacimento dell'interesse del soggetto che l'ordinamento abilita a conseguire, per equivalente, il soddisfacimento del proprio diritto".
Ciò premesso, e venendo al caso di specie, osserviamo che, nella prassi, non è infrequente che il professionista delegato, in perfetta buona fede, per accelerare i tempi e proseguire speditamente alle operazioni di vendita, utilizzi i fondi disponibili per anticipare i costi degli adempimenti pubblicitari.
Detto questo, e venendo alla soluzione del problema venutosi a creare, siamo dell'avviso per cui quelle spese, come tutte le spese della procedura, andranno formalmente poste a carico del creditore che aveva l'onere di anticiparle, anche se materialmente non gli saranno restituite.
Alla fine non vi sarà una alterazione dei conti poiché quella provvista, che avrebbe dovuto essere anticipata da creditore e poi restituitagli in sede di riparto con il privilegio di cui all'art. 2770 c.c., così come non è affluita sul conto, non ne uscirà.
L'unica accortezza che occorrerà avere è quella della imputazione alle due masse, rappresentate dai due lotti, al fine di evitare che vi sia una alterazione del concorso nella distribuzione.
Facciamo un esempio.
Supponiamo che il lotto 1 abbia prodotto100 euro di canoni + 4000 di ricavato. Supponiamo atresì che su tale lotto un creditore abbia ipoteca 8000.
Supponiamo invece che il lotto 2 abbia prodotto 6000 di ricavato e che su di esso concorrono tutti al chirografo.
Se il delegato ha sostenuto 90 euro di spese per l'esecuzione prelevandole dalle disponibilità rappresentate dai canoni, la massa costituita dal lotto 1 risulterà decurtata di quell'importo a danno del creditore ipotecario.
Per evitare questo occorrerà che quelle spese siano proporzionalmente imputate ai due lotti. Nel caso di specie siccome fatto 10.000 il ricavato, il 40% deriva dal lotto 1 ed il 60% deriva dal lotto 2, le spese andranno imputate ai due lotti secondo la medesima proporzione.
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