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Presentazione dell'offerta di acquisto in una vendita immobiliare telematica

  • Alberto Grandi

    09/06/2018 14:13

    Presentazione dell'offerta di acquisto in una vendita immobiliare telematica

    Vorrei conoscere il sistema di presentazione dell'offerta di acquisto in una vendita immobiliare telematica, con particolare riferimento alle modalità di sottoscrizione della stessa ed alla prova del deposito.
    • Zucchetti SG

      09/06/2018 22:16

      RE: Presentazione dell'offerta di acquisto in una vendita immobiliare telematica

      Ai sensi dell'art. 12 comma 3 del d.m. n. 32 del 26 febbraio 2015 e delle specifiche tecniche di cui all'art 26 dello stesso decreto ministeriale, l'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero della giustizia cui è possibile accedere dal sito del gestore della vendita telematica (quest'ultimo è un soggetto privato, iscritto in un apposito elenco tenuto dal Ministero, cui il Giudice affida la gestione informatica del procedimento) il quale deve consentire di accedere al modulo "offerta telematica". Una volta inseriti i dati ed i documenti necessari, il portale consentirà la generazione dell'offerta telematica che dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia (offertapvp.dgsia@giustiziacert.it). Si noti che ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del d.m. citato, il modulo offerta deve essere precostituito in modo tale da contenere, precompilati, i seguenti dati: ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura; anno e numero di ruolo generale della procedura; numero o altro dato identificativo del lotto; descrizione del bene; indicazione del referente della procedura; data e ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita.
      I contenuti dell'offerta telematica sono previsti dall'art. 12. Essi sono gli stessi che tradizionalmente costituiscono l'offerta cartacea, mentre sono propri dell'offerta telematic:
      la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
      il codice IBAN del conto sul quale è stata accreditata la somma oggetto del bonifico;
      l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal regolamento;
      l'eventuale recapito di telefonia mobile ove l'offerente desidera ricevere le comunicazioni previste.
      Quanto al versamento della cauzione, va detto che mentre nel sistema tradizionale il controllo del suo avvenuto deposito non è problematico, in quanto esso avviene mediante allegazione all'offerta dell'assegno circolare, il pagamento tramite bonifico deve fare i conti con i tempi che gli istituti di credito mediamente impiegano per dare esecuzione all'ordine impartito dal correntista accreditando materialmente l'importo sul conto corrente del destinatario, sicché è necessario considerare questi tempi ai fini della verifica della tempestività dell'offerta.
      Quanto al bollo, il presentatore dell'offerta ha due possibilità: o provvede al pagamento direttamente nel corso della presentazione dell'offerta, o procede oltre senza versare l'importo; il sistema infatti è programmato in modo tale da considerare valida (e permetterne quindi il deposito) anche l'offerta non in regola con il bollo.
      Infine, l'offerta sarà decifrata in maniera automatica non prima di 180 e non oltre 120 minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.
      A proposito della sottoscrizione, l'art. 12 del decreto ministeriale prevede che l'offerta possa essere sottoscritta con firma digitale e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, oppure che essa possa essere inviata mediante "casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica", vale a dire (così l'art. 2 let. n.) casella di posta elettronica rilasciata dal gestore del servizio di posta elettronica previa identificazione del richiedente (che può avvenire anche per via telematica, mediante la trasmissione al gestore di una copia informatica per immagine, anche se non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità), identificazione che il gestore del servizio di posta elettronica deve certificare di aver eseguito o in calce alla pec stessa, o in un suo allegato.
      L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero, la ricevuta completa di avvenuta consegna. In relazione a questo passaggio va precisato quanto segue.
      È noto che in generale il deposito degli atti processuali nel processo telematico prescinde dagli orari di apertura degli uffici del Tribunale. Lo prevede espressamente l'art. 16-bis, comma 7, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, con l. 17 dicembre 2012, n. 294, a mente del quale "Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza". Ne consegue che il deposito può essere validamente compiuto fino all'ultimo secondo del giorno di scadenza del relativo termine, a condizione che entro quel momento sia generata la ricevuta di avvenuta consegna.
      Il riconoscimento di questa peculiarità si impone come inevitabile anche a proposito del deposito telematico dell'offerta di acquisto, per cui si prescinde, salva diversa previsione contenuta nell'ordinanza di vendita, dagli orari di apertura delle cancellerie.