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Forum ASTE TELEMATICHE - OFFERTA TELEMATICA
offerta telematica - verbale di vendita telematica
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Chiara Fabbroni
AREZZO20/10/2024 21:40offerta telematica - verbale di vendita telematica
Buonasera
sono a porre i seguenti quesiti.
Offerta telematica
Nell'ipotesi di offerta telematica eseguita da una persona giuridica, la pec dell'offerente e del presentatore devono appartenere alla società mentre la firma digitale con cui viene firmata deve essere riferita al legale rappresentante della Società? E corretto?
Se diversamente le pec non coincidessero per errore, l'offerta sarebbe inammissibile?
Verbale di vendita telematica
Il verbale di vendita a fronte di un aggiudicatario telematico, va firmato digitalmente?
Nell'ipotesi in cui nell'offerta telematica vi fossero alcuni aspetti da integrare, che tuttavia non inficiano la validità dell'offerta, come potrei inserirli nel verbale considerato che l'aggiudicatario non presente non potrebbe sottoscrivere il verbale di aggiudicazione per conferma?
Ringrazio come sempre per il Vostro prezioso contributo.
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Zucchetti SG
21/10/2024 13:24RE: offerta telematica - verbale di vendita telematica
L'invio telematico di un'offerta d'acquisto pone il problema, sconosciuto nei sistemi tradizionali di presentazione dell'offerta cartacea, di identificazione dell'offerente e di distinzione tra presentatore dell'offerta ed offerente.
Questa distinzione è chiara nel codice di procedura civile. L'offerente è il soggetto che, a mente del primo comma dell'art. 571, formula l'offerta di acquisto dichiarando di voler acquistare personalmente o quale procuratore speciale (purché sia avvocato), anche per persona da nominare.
Presentatore è invece colui il quale, a norma dell'ultimo comma del citato art. 571, deposita la busta chiusa contenente l'offerta in cancelleria (o dinanzi al professionista delegato nelle ipotesi di cui all'art. 591-bis c.p.c.) e che viene materialmente identificato all'atto della presentazione.
Nella vendita telematica questo distinguo diventa più sfumato, poiché presentatore ed offerente pur rimanendo figure separate, in taluni casi possono coincidere, nel senso che la presentazione dell'offerta può equivalere ipso iure alla sottoscrizione della medesima. Tanto è possibile poiché il decreto ministeriale prevede che l'offerente sia identificato in colui che sottoscrive con firma digitale l'offerta di acquisto, oppure nel titolare della casella di posta elettronica per la vendita telematica attraverso la quale l'offerta viene presentata.
Infatti, l'art. 12 comma 4 dispone che "L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta". In questo caso l'invio tramite posta elettronica certificata per la vendita telematica sostituisce la firma elettronica, e dunque il titolare della casella di posta elettronica equivale al sottoscrittore dell'offerta.
Al contrario, il successivo comma 5 dispone che "L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n)". Ove ricorra questa situazione si avrà dunque che l'offerente si identificherà con colui il quale ha sottoscritto digitalmente l'offerta, la quale potrà essere inviata anche dalla casella di posta elettronica di un soggetto diverso, non essendo richiesto che la pec di trasmissione dell'offerta sia intestata al sottoscrittore della medesima.
Il sistema così ricostruito non è privo di ricadute operative, delle quali è bene tener conto.
A mente dell'art. 16 "Almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita il Gestore della vendita telematica invia all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta", che è lo stesso utilizzato per l'invio dell'offerta, "un invito a connettersi al proprio Portale", fornendogli anche le credenziali di accesso necessarie per partecipare alla gara.
L'effetto di questa previsione è che ove la offerta, sottoscritta digitalmente, sia stata inviata per il tramite di una pec non intestata al titolare della firma digitale, il soggetto invitato a partecipare, destinatario delle credenziali di accesso, potrebbe non essere lo stesso che ha sottoscritto l'offerta.
Questo però non è di per sé un problema. Invero, il soggetto che, a prescindere da chi redige l'offerta di acquisto (attraverso la compilazione del modulo informatico messo a disposizione del ministero) la sottoscrive digitalmente, la fa propria, e quindi assume come a lui riferibile quel luogo "virtuale" rappresentato dalla pec presso cui intende ricevere le credenziali necessarie per la partecipazione, sicché le credenziali lì inviate si reputano giunte al destinatario analogamente a quanto avviene a proposito delle notificazioni eseguite presso il domicilio eletto ex art. 47 c.c..
Si può dunque rispondere al primo interrogativo affermando che la pec del presentatore non deve essere intestata all'offerente (se l'offerta telematica), e che il presentatore non deve essere munito di procura speciale.
Quanto al verbale di vendita, osserviamo che lo stesso deve essere sottoscritto dal solo professionista delegato, e da nessun altro (così dispone l'art. 591-bis, comma 5, c.p.c.); eventuali aggiunte sono verbalizzate dal delegato stesso; le dichiarazioni da lui rese circa i fatti accaduti dinanzi e luu e le operazioni da lui stesse compiute hanno fede privilegiata, fino a querela di falso.
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