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PVP- Contributo pubblicazione: Esenzione

  • Andrea Belletti

    Roma
    13/06/2018 16:56

    PVP- Contributo pubblicazione: Esenzione

    Buonasera.
    Volevo sapere se le ipotesi di esenzione dal pagamento del contributo - non specificate nel PVP - coincidano con quelle previste dall'art. 10 del
    T.U. in materia di spese di giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel quale è stato inserito l'art. 18 bis che riguarda proprio detto contributo).
    Grazie
    Andrea Belletti
    • Zucchetti SG

      14/06/2018 05:58

      RE: PVP- Contributo pubblicazione: Esenzione

      Ai sensi dell'art. 18-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 15, comma primo, del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 132 la pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale delle vendite pubbliche, quando ha ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati, sconta il pagamento del contributo di pubblicazione, posto a carico del creditore procedente nella misura di €. 100,00 per ciascun lotto posto in vendita.
      La natura del contributo di pubblicazione, è di evidente carattere tributario: si tratta cioè di una imposta. Lo si ricava agevolmente dal nome utilizzato -"contributo"- e dalla collocazione sistematica della norma all'interno del titolo primo della parte seconda del TU delle spese di giustizia, intitolata "Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario".
      Dal tenore letterale della previsione, e dal suo coordinamento con l'art. 490, comma primo, c.p.c., si ricava che esso: da un lato, non è dovuto per i beni mobili non registrati, indipendentemente dal loro valore; dall'altro, deve essere sempre versato per i beni mobili registrati, indipendentemente dal loro valore. Ciò in quanto la disciplina del Portale delle vendite Pubbliche non risente della previsione di cui all'art. 490, comma secondo, c.p.c., il quale regola esclusivamente il regime pubblicitario sui siti internet dei beni immobili e dei beni mobili registrati di valore superiore ad €. 25.000,00 e dei beni immobili.
      A mente del comma primo del medesimo art. 18-bis quando "la parte" è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito. In tali casi l'architettura del portale è costituita in modo tale per cui il sistema richiede di caricare l'autorizzazione rilasciata dal Giudice, con un evidente riferimento alla procedura fallimentare (laddove il fallimento si considera ammesso al gratuito patrocinio per effetto di un apposito decreto del Giudice delegato ai sensi dell'art. 144 TU spese di giustizia). Poiché nelle procedure esecutive non è previsto alcun provvedimento giurisdizionale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, derivando detta ammissione dalla deliberazione del consiglio dell'ordine ai sensi dell'art. 126 TU spese di giustizia, è da ritenersi che sia sufficiente caricare sul Portale siffatta delibera.
      Sulla scorta di queste premesse possiamo affermare che i casi di esenzione dal contributo unificato non coincidono con i casi (più ampi) di esenzione di cui all'art. 10 d.P.R. 115/2002.
      Invero, il legislatore del 2015 ha espressamente parlato di parte ammessa al gratuito patrocinio, con un evidente riferimento agli artt. 74 e ss del citato d.P.R. laddove invece l'art. 10 racchiude una serie eterogenea di ipotesi di esenzione dal pagamento del contributo unificato che costituiscono l'espressione di una scelta legislativa legata alla particolare natura del petitum, indipendentemente dalla condizione reddituale di chi agisce in giudizio.
      Aggiungiamo ancora che l'ampliamento del perimetro di non applicazione del contributo di pubblicazione ad ipotesi non espressamente contemplate dal legislatore si sostanzierebbe in una inammissibile ricorso all'analogia (art. 14 prel.) attesa la natura eccezionale delle norme che prevedono esenzioni o agevolazioni tributarie (in questi termini Cass. Sez. V, 20-05-2016, n. 10481; Cass. Sez. V, 24-07-2013, n. 17961; Cass. sez I, 14-12-1991, n. 13502; Cass. sez. I. 5-07-1977, n. 2927).
      Dunque, anche nelle ipotesi di cui all'art. 10, il contributo di pubblicazione è dovuto, a meno che la parte non sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
      • Cristina Bachis

        Sant'Antioco (SU)
        10/01/2019 13:22

        RE: RE: PVP- Contributo pubblicazione: Esenzione

        Buongiorno, nel primo periodo di entrata in vigore del nuovo regime pubblicitario ho mal interpretato la norma, considerando il limite di 25.000,00 euro valevole anche per l'esenzione dal pagamento del contributo pvp per gli autoveicoli. La pubblicazione relativa alla vendita nell'ambito di una procedura fallimentare è stata puntualmente eseguita indicando "contributo non dovuto" e la vendita è stata realizzata. Come è necessario procedere per regolarizzare il mancato pagamento?
        Vi ringrazio anticipatamente
        Cristina Bachis
        • Zucchetti SG

          13/01/2019 11:29

          RE: RE: RE: PVP- Contributo pubblicazione: Esenzione

          Non è semplice rispondere all'interrogativo posto, poiché mancano precise coordinate normative di riferimento, non avendo il legislatore previsto e disciplinato il caso di mancato pagamento del contributo di pubblicazione.
          La soluzione va pertanto cercata attraverso una ricostruzione sistematica dell'istituto.
          Com'è noto, la pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale delle vendite pubbliche sconta il pagamento del contributo di pubblicazione di cui all'art. 18-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella misura di €. 100,00 per ogni lotto posto in vendita, quando abbia ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati.
          L'obbligo di pubblicazione sul PVP, ed il connesso pagamento del contributo, è partito il 20 febbraio 2018, come si ricava dall'art. 23, comma 2, del d.l. 83/2015 il quale prevede che le nuove norme si applichino, anche alle procedure pendenti, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale delle specifiche tecniche relative alle modalità di pubblicazione, di cui al richiamato art. 161-quater disp. att. c.p.c.. Questa pubblicazione è avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 16 del 20 gennaio 2018, sicché, come detto, la pubblicazione sul portale è obbligatoria a decorrere dal 20 febbraio 2018.
          La natura del contributo di pubblicazione è eminentemente tributaria. Lo si ricava sia dal nomen iuris -"contributo"- che dalla collocazione sistematica del citato art. 18-bis all'interno del titolo primo della parte seconda del TU delle spese di giustizia, intitolata "Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario".
          Orbene, in materia di contributo unificato l'art. 16 del TU spese di giustizia prevede al primo comma che "In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.
          Il comma 1-bis, (aggiunto dall'art. 21, comma 5, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248) così recita: "In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista"; in sostanza, si applicano le medesime sanzioni connesse al mancato pagamento dell'imposta di registro, e quindi si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta.
          Ai fini della riscossione, l'art. 248 specifica poi che nei casi di omesso o insufficiente pagamento il Tribunale presso il quale l'atto è stato depositato, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, notifica alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese, prescrivendo di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.
          Il panorama normativo appena ricostruito non consente di ritenere, a nostro avviso, che l'omesso versamento del contributo di pubblicazione sia sanzionabile.
          Come si è appena visto, infatti, l'art. 16 estende la disciplina sanzionatoria prevista per l'imposta di registro al solo omesso pagamento del contributo unificato, e poiché ai sensi dell'art. 3, comma primo, d.lgs. 18/12/1907, n. 472 (recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662") "Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione", la conseguenza inevitabile che se ne deve trarre è quella per cui non esiste, ad oggi, una sanzione applicabile al caso di omesso pagamento del contributo di pubblicazione, né al recupero dell'imposta versata può provvedere, ai sensi dell'art. 248 citato la cancelleria del tribunale, poiché l'offerta di acquisto viene inoltrata al ministero della giustizia, unico soggetto ad oggi in grado di verificare se il pagamento del contributo di pubblicazione è dovuto ai sensi del citato art. 18 bis, e se esso sia stato assolto.
      • M. Elena Cimatti

        FORLI' (FC)
        31/03/2022 09:51

        RE: RE: PVP- Contributo pubblicazione: Esenzione

        Mi scuso per il disturbo ma Vi chiedo aiuto per comprendere se la pubblicazione di un avviso di cessione di quote di partecipazione in srl (proprietaria a sua volta di immobili) sia soggetta a Vs. avviso al pagamento del contributo di euro 100,00 sul Portale Vendite Pubbliche. Ho trovato poco sull'argomento e quel poco, peraltro scarsamente documentato e contraddittorio, sarebbe comunque volto a ritenere che non sia dovuto, a patto che all'attivo societario della partecipata non vi siano beni soggetti a registrazione. L'esistenza di beni immobili o mobili registrati di proprietà della società partecipata farebbe indirettamente far scattare l'obbligo di pagamento per la quota di partecipazione. Ringrazio e saluto cordialmente.
        • Zucchetti SG

          31/03/2022 10:36

          RE: RE: RE: PVP- Contributo pubblicazione: Esenzione

          La domanda richiede una risposta articolata.
          Quando la vendita riguardi beni immobili e beni mobili registrati (indipendentemente dal loro valore), l'art. 18-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, prevede che la pubblicazione sia soggetta al pagamento di un "contributo di pubblicazione" (la cui natura, stante il nome utilizzato -contributo- e la collocazione sistematica dell'art. 18-bis all'interno del titolo primo della parte seconda del TU spese di giustizia, - intitolata "Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario" - è da ritenersi di carattere tributaria). dell'importo di €. 100,00 per ogni lotto posto in vendita e per ogni tentativo di vendita (L'importo andrà adeguato ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi in concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze).
          Il sul se il pagamento del contributo di pubblicazione sia dovuto per le vendite che abbiano ad oggetto le partecipazioni societarie deriva dalla loro incerta natura.
          Sebbene in giurisprudenza sembri prevalere la tesi che riconosce alla quota societaria la natura di bene mobile, non è del tutto pacifico che essa sia annoverabile nella sub specie di bene mobile registrato, atteso che il sistema pubblicitario proprio del Registro delle Imprese ha funzione informativa e non del tutto sovrapponibile al regime circolatorio proprio dei beni immobili e dei beni mobili registrati. Infatti, mentre per questi in caso di conflitto tra più acquirenti prevale colui che ha provveduto per primo alla trascrizione, per le quote sociali il terzo comma dell'art. 2740 c.c. richiede l'ulteriore requisito della buona fede.
          In alcune pronunce si è affermato che "la quota di partecipazione in una s.r.l. esprime una posizione contrattuale obiettivata, che va considerata come un bene immateriale equiparato al bene mobile non iscritto in pubblico registro … La quota, quindi, se non può considerarsi come un bene materiale al pari dell'azione, tuttavia ha un valore patrimoniale oggettivo, che è dato dalla frazione del patrimonio che rappresenta; ed è trattata dalla legge come oggetto unitario di diritti, oltre che di obblighi …. Conferma dell'equiparazione della quota al bene mobile non registrato si ricava anche dall'art. 2482 c.c., comma 2 e art. 2483 c.c., dai quali risulta che la quota di s.r.l. è oggetto del diritto di proprietà e può essere acquistata, con trasferimento dello stesso diritto da un soggetto all'altro" (Cass. n. 22361/2009; Cass. n. 13903/2014, sebbene - per la verità con riferimento ad una fattispecie anteriore all'entrata in vigore del d.lgs 6/2003 - vada registrato un contrario arresto di Cass. n. 10826/2014, a giudizio della quale è problematica, ed è utilizzabile e utilizzata solo in senso improprio, la stessa qualificazione della quota come un bene mobile).
          Di opposto segno altri arresti (Trib. Milano 22-12-2017; Trib. Ferrara, 9-5-2005, Trib. Alessandria 27 gennaio 2010) ove il convincimento circa la natura di bene mobile registrato della partecipazione societaria è stato ricavato dal fatto che il registro delle imprese è consultabile non solo da parte dei soci, ma da chiunque lo voglia, aggiungendosi come non sia "corretto inferire la natura del bene … dagli effetti della sua pubblicità, piuttosto che prendere atto della previsione di un apposito regime pubblicitario che, di per sé, è idoneo a differenziare la partecipazione sociale dai beni mobili immateriali nonché dai beni mobili suscettibili di "possesso"…" (Cass. n. 20170/2017).
          Così succintamente ricostruito il panorama dottrinario e giurisprudenziale di riferimento, è da preferirsi, quanto meno sotto il profilo del pagamento del contributo di pubblicazione, che le partecipazioni societarie vadano qualificate come beni mobili registrati.
          A questo proposito appare decisivo il rilievo per cui, se è certamente vero che il regime pubblicitario dei beni mobili registrati individua, quale criterio regolatore dei conflitti tra una pluralità di aventi causa, il solo requisito della trascrizione, laddove invece nelle partecipazioni societarie il legislatore della riforma del 2003 introduce l'ulteriore canone della buona fede, è altrettanto innegabile che, quale che sia la valenza della iscrizione, essa è comunque prevista espressamente dal legislatore con l'art. 2470, comma secondo, c.c. il quale dispone che "l'atto di trasferimento … deve essere depositato … presso l'ufficio del registro delle imprese", il che basta ad affermare che le partecipazioni societarie sono beni iscritti in pubblici registri, secondo quanto prescritto dall'art. 815 c.c. Insomma, sembra che la parziale divergenza di effetti cui soggiace l'iscrizione nel registro delle imprese dei trasferimenti societari rispetto alla disciplina circolatoria tipica degli altri beni mobili registrati, non sia argomento sufficiente per espungere i primi dalla categoria, in presenza di un dato normativo che, sul punto, costituisce l'espressione di una chiara voluntas legis.
          • M. Elena Cimatti

            FORLI' (FC)
            31/03/2022 10:55

            RE: RE: RE: RE: PVP- Contributo pubblicazione: Esenzione

            Ringrazio per la solerzia e precisione. Buon lavoro
            • Zucchetti SG

              31/03/2022 11:25

              RE: RE: RE: RE: RE: PVP- Contributo pubblicazione: Esenzione

              Grazie a lei
      • Anna Rita Treddenti

        Chieti
        06/07/2022 09:58

        RE: RE: PVP- Contributo pubblicazione: Esenzione

        Buongiorno,
        mi sembra di capire che qualora in una vendita immobiliare il creditore sia stato ammesso a gratuito patrocinio da deliberazione del consiglio dell'ordine la pubblicazione dell'avviso è esente da contributo unificato. Grazie
        • Zucchetti SG

          06/07/2022 11:29

          RE: RE: RE: PVP- Contributo pubblicazione: Esenzione

          È noto che ai sensi dell'art. 18-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 la pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale, quando ha ad oggetto beni mobili registrati e beni immobili, sconta il pagamento del contributo di pubblicazione.
          Questa disposizione consente di non procedere al pagamento nelle ipotesi di ammissione della parte (e dunque del creditore procedente) al patrocinio a spese dello Stato.
          La lettura del successivo art. 131 fa sorgere in questo caso il problema di stabilire se il relativo importo sia da prenotare a debito o da anticipare a cura dell'erario.
          L'interrogativo si pone in quanto da una parte il contributo di pubblicazione non è indicato tra le spese da prenotarsi a debito, e dall'altro il comma 4 let. d) prevede che siano anticipate dall'erario "le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile".
          Nonostante questa previsione è comunque da ritenere che il contributo di pubblicazione vada annoverato tra le spese prenotate a debito, poiché se si esamina l'art. 131 si osserva che tali sono le spese di natura tributaria (e tale è il contributo di pubblicazione, sia in ragione del nomen utilizzato che della sua collocazione sistematica) o comunque da erogarsi in favore dell'erario, mentre l'anticipazione a cura dell'erario riguarda gli importi destinati ad altri soggetti. In ogni caso, non avrebbe senso disporre l'anticipazione a carico dell'erario di somme da versare in favore dell'erario medesimo.
          Quando la procedura è ammessa al patrocinio a spese dello stato il Portale, nel momento in cui si caricano i dati della vendita, richiede l'allegazione dell'autorizzazione rilasciata dal Giudice, con un chiaro riferimento alla procedura fallimentare (in cui il fallimento si considera ammesso al gratuito patrocinio per effetto di un decreto del Giudice delegato pronunciato a norma dell'art. 144 TU spese di giustizia). Tuttavia, nelle procedure esecutive non è previsto alcun provvedimento giurisdizionale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, derivando detta ammissione dalla deliberazione del consiglio dell'ordine ai sensi dell'art. 126 TU spese di giustizia; se ne deve allora desumere che sia sufficiente caricare sul Portale siffatta delibera.