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applicazione IVA vendita autoveicolo nel fallimento

  • Eugenia Iemmino

    poggiomarino (NA)
    02/07/2018 22:28

    applicazione IVA vendita autoveicolo nel fallimento

    Salve,
    devo procedere ad una vendita telematica ASINCRONA di un auto di proprietà del fallimento, di valore pari ad €.60.000,00.
    Al prezzo base va aggiunta anche l'IVA?
    Se così fosse, si avrebbe, nel mio caso, l'assurda ipotesi che tale veicolo avrebbe lo stesso costo del veicolo nuovo, con conseguente e probabile mancata vendita del bene...
    • Zucchetti SG

      03/07/2018 14:39

      RE: applicazione IVA vendita autoveicolo nel fallimento

      A nostro avviso la risposta alla domanda formulata passa attraverso un duplice ordine di considerazioni.
      L' art. 1 del D.P.R. n. 633/72 (cosiddetta legge Iva) prevede l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto delle cessioni di beni effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o di arti e professioni. Il successivo art. 2 afferma che "costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali su beni di ogni genere". Nella Risoluzione 193/E del 26 novembre 2001, l'agenzia delle entrate ha osservato come il legislatore, attraverso una nozione ampia del concetto di cessione di beni, "non ha fatto riferimento ad uno specifico tipo negoziale previsto dal codice civile, ma ha adottato un'ampia formula definitoria, suscettiva di ricomprendere tutti gli atti che comportano, come effetto giuridico, un trasferimento della proprietà di beni di ogni genere (ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento) a titolo oneroso". In questi termini si esprime anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale anche le vendite forzate costituiscono cessioni di beni agli effetti dell'Iva, dato che l'art. 2 non distingue "...fra la natura volontaria o coattiva del trasferimento che, nella specie, è peraltro a titolo derivativo, traducendosi nella trasmissione dello stesso diritto vantato dal debitore esecutato..." (Cass. 12 agosto 1997, n. 7528).
      Quindi, se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'IVA, essa non può essere pretermessa.
      La seconda considerazione, conseguenziale alla prima, è che quando si procede alla stima di un bene, nel determinarne il valore occorre tenere presente anche le imposte che su di esso gravano, e ciò al fine di evitare che siano fissati prezzi base fuori mercato. Sotto questo profilo il caso degli autoveicoli è emblematico, essendo facilmente individuabile qual è il prezzo cui una determinata vettura (immatricolata in un certo anno e con un determinato numero di chilometri) si trova in commercio.
      Ed allora, probabilmente, il prezzo determinato dallo stimatore deve essere considerato al lordo dell'IVA, in modo tale per cui esso appaia realistico.